Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34866 - pubb. 23/06/2026
Presunzione di bene comune del sottotetto di un edificio
Cassazione civile, sez. II, 26 Febbraio 2026, n. 4410. Pres. Orilia. Est. Besso Marcheis.
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - Sottotetto - Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Configurabilità - Condizioni
In materia condominiale, la natura del sottotetto di un edificio è in primo luogo determinata dai titoli e in difetto di questi ultimi può presumersi comune se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi invece pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. (massima ufficiale)
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