Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34876 - pubb. 25/06/2026
Sulle conseguenze della mancata consegna della cosa venduta
Cassazione civile, sez. II, 29 Maggio 2026, n. 16919. Pres. Falaschi. Est. Cavallari.
Compravendita - Obbligo di consegna della cosa venduta - Violazione - Conseguenze
La mancata esecuzione dell’obbligo di consegna della cosa venduta costituisce inadempimento di una specifica ed autonoma obbligazione del contratto sicché, ove totalmente o parzialmente inosservata, detto inadempimento è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell’azione di garanzia per vizi (art. 1495 c.c.), ma dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che l’acquirente, come qualsiasi creditore può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.. (Anna Gentile) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Anna Gentile
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