Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34878 - pubb. 25/06/2026

Accordo di ristrutturazione dei debiti e continuità costruita soltanto sul piano formale

Tribunale Milano, 12 Febbraio 2026. Pres. De Simone. Est. Rossetti.


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Cram down fiscale – Presupposto della continuità aziendale



Il Codice della crisi distingue la continuità aziendale effettiva dalla continuità costruita soltanto sul piano formale e le disposizioni di favore previste per gli strumenti di regolazione della crisi in continuità possono trovare applicazione soltanto quando il soddisfacimento dei creditori derivi, almeno in parte, dal valore generato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.


Dall’art. 56, lett. g), richiamato dall’art. 57 CCII, si ricava la necessità del piano industriale anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione in continuità indiretta, esigenza che non viene meno per il solo fatto che la continuità sia attuata mediante un soggetto diverso dal debitore, poiché anche in tale ipotesi occorre dimostrare che l’attività prosegua in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.


L’assenza del piano industriale e di elementi idonei a dimostrare il recupero dell’equilibrio aziendale impedisce di qualificare lo strumento come accordo in continuità e preclude quindi l’applicazione del cram down fiscale, che costituisce presupposto indispensabile per l’omologazione in presenza del dissenso dell’Amministrazione finanziaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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