Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34879 - pubb. 25/06/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: controllo giudiziale e ruolo del professionista attestatore

Tribunale Roma, 25 Febbraio 2026. Est. Cottone.


Composizione negoziata – Transazione fiscale – Natura dell’istituto – Controllo del tribunale – Attestazioni – Coincidenza tra professionista indipendente e revisore legale



L’accordo transattivo previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII si colloca al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e attribuisce al tribunale una funzione di mera verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, senza configurare un giudizio di omologazione.


La disciplina dell’art. 23, comma 2-bis, CCII esclude qualsiasi potere del giudice di sostituirsi alle determinazioni dell’amministrazione finanziaria mediante meccanismi assimilabili al cram down previsti nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.


Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 23, comma 2-bis, CCII il giudice non può svolgere alcun sindacato sulla convenienza economica dell’accordo, sulla fattibilità del piano o sulle valutazioni di merito formulate dal professionista indipendente, potendo esclusivamente verificare la completezza della documentazione e la conformità dell’accordo al modello legale.


Ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo il tribunale deve verificare che la transazione sia stata conclusa nell’ambito delle trattative della composizione negoziata e durante la sua durata, che sia stata effettivamente sottoscritta dai soggetti legittimati, che non riguardi diritti indisponibili e che siano presenti i documenti prescritti dalla legge.


Quando la società non sia soggetta all’obbligo di revisione legale, non costituisce motivo ostativo all’autorizzazione dell’accordo la circostanza che la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali sia redatta dal medesimo professionista indipendente incaricato dell’attestazione relativa alla convenienza della transazione rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, purché il professionista sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e sia iscritto nel registro dei revisori legali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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