Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34894 - pubb. 30/06/2026
La procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria?
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Marzo 2026, n. 5889. Pres. D'Ascola. Est. Stalla.
CONDONO FISCALE - Procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 231 e ss. l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater) - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Sussistenza - Presupposti - Fondamento
La procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che, alla luce della ratio della procedura definitoria - volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso - rileva unicamente l'elemento oggettivo dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione nel tempo considerato e non la natura del credito posto in riscossione. (massima ufficiale)
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