Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34895 - pubb. 30/06/2026

Inapplicabilità del cram down fiscale alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112 CCII

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2026, n. 15593. Pres. Ferro. Est. Crolla.


Concordato preventivo – Cram down fiscale – Concordato in continuità – Inapplicabilità ratione temporis



La disciplina dell’adesione forzosa del voto negativo (o del non voto) dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie prevista, nell’ambito della “transazione fiscale”, dall’art. 88 comma 2 bis CCII, nella formulazione vigente sino all’entrata in vigore dell’art. 21 d.lvo n. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112 comma 2 CCII (principio di diritto enunciato dalla Corte). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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