Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34917 - pubb. 04/07/2026
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e clausola di deroga al foro del consumatore
Cassazione civile, sez. III, 09 Aprile 2026, n. 9004. Pres. Scarano. Est. Condello.
Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esistenza di una trattativa individuale tra le parti - Condizioni - Fattispecie in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire ex d.lgs. n. 122 del 2005
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte). (massima ufficiale)
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