Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34920 - pubb. 04/07/2026

Principio dell'unicità del processo di impugnazione e procedimenti con pluralità di parti

Cassazione civile, sez. III, 23 Aprile 2026, n. 10896. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva - Fattispecie



In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente). (massima ufficiale)




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