Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34928 - pubb. 08/07/2026

Ammissibile il concordato minore con sola finanza esterna

Appello Ancona, 03 Giugno 2026. Pres. Gianfelice. Est. De Nisco.


Concordato minore – Tipo liquidatorio – Piano prevedente solo finanza esterna – Ammissibilità



Va condiviso l’orientamento della giurisprudenza (Tribunale di Campobasso 14 gennaio 2025, Tribunale di Verona 17 agosto 2025, Tribunale di Terni 17 settembre 2025, Tribunale di Bolzano 12 novembre 2025) che ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna, quando tale apporto sia idoneo a incrementare l'attivo disponibile e consenta al debitore di accedere allo strumento in alternativa alla liquidazione controllata, purché sia rispettata la regola che ciascun creditore, anche se chirografario, deve essere almeno in parte soddisfatto.
Peraltro deve ritenersi utilizzabile (cfr. Tribunale di Verona, decreto del 17/8/2025), il richiamo alla prima parte del quarto comma dell'art. 84 CCII che per l'ammissibilità del concordato preventivo quantifica l'apporto delle risorse esterne in "almeno il 10% dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". Si è infatti ritenuto che un apporto esterno anche leggermente inferiore al 10% possa considerarsi "apprezzabile", ma non deve discostarsi sensibilmente da tale ordine di grandezza, potendo l'incremento essere compreso "indicativamente tra il 5% e il 10%", ferma restando la valutazione va fatta caso per caso, considerando l'attivo e il passivo del debitore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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