Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34952 - pubb. 14/07/2026

Cessione in blocco e prova del credito: classificazione in centrale rischi, dichiarazione unilaterale del cedente e produzione del contratto di cessione con allegati

Tribunale Arezzo, 15 Giugno 2026. Est. Nadir Sersale.


Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – Onere probatorio del cessionario



Il Tribunale ha rigettato le domande della cessionaria in blocco ex art. 58 TUB e dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente, affermando i seguenti principi:
- A fronte di specifica contestazione del debitore sull'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'avviso in G.U. è sufficiente solo se le indicazioni consentono di ricondurre con certezza il credito tra quelli ceduti (Cass. 17944/2023).
- L'ampiezza del riferimento temporale — nel caso di specie cinquantasette anni (1960- 2017) — non ha valenza identificativa (Cass. 10742/2025).
- La classificazione a sofferenza e la segnalazione in Centrale Rischi, quando assunte come criteri di individuazione dei crediti nell'avviso in G.U., devono essere provate in concreto dal cessionario per lo specifico credito azionato.
- La dichiarazione unilaterale del cedente non ha valore probatorio autonomo se proviene da soggetto di cui non sono documentati i poteri rappresentativi e se il numero identificativo del credito non è riconducibile al titolo azionato.
- Ove gli elementi della G.U. e della documentazione integrativa non consentano l'individuazione certa del credito, il cessionario avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione e i suoi allegati, il cui mancato deposito — a fronte di contestazione specifica — determina il rigetto della pretesa esecutiva. (Francesco Francini) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Francesco Francini del foro di Arezzo


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