Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34959 - pubb. 15/07/2026
Trascrizione del pignoramento e successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato
Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2026, n. 1485. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (massima ufficiale)
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