Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34961 - pubb. 15/07/2026
Mutuo fondiario ipotecario e applicabilità al consumatore della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Tribunale Ferrara, 23 Giugno 2026. Est. Martinelli.
Opposizione a precetto – Fideiussione – Deroga contrattuale all'art. 1957 c.c. – Clausola di esclusione per il consumatore – Condizioni generali di contratto – Prevalenza dell'interpretazione più favorevole al consumatore – Art. 35, comma 2, Codice del Consumo
Qualora il contratto di mutuo fondiario ipotecario contenga, nell'ambito delle proprie condizioni generali, una disposizione che escluda espressamente l'applicabilità al consumatore della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c., tale previsione è direttamente operativa nei confronti del fideiussore che rivesta la qualità di consumatore, indipendentemente da eventuali imprecisioni o refusi nel richiamo interno tra le clausole contrattuali. In caso di contrasto o ambiguità tra clausole, trova applicazione il criterio interpretativo di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), secondo cui in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. (Lorenzo Buldrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’ Avv. Lorenzo Buldrini - delegato Adusbef Ferrara
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