Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34964 - pubb. 16/07/2026
Appalto a corpo, pagamento necessario per completare l’opera, surrogazione del committente, eccezione e domanda riconvenzionale
Tribunale Benevento, 19 Giugno 2026. Est. Genovese.
Contratto di appalto a corpo – Risoluzione del contratto di appalto ed obbligo di pagamento del materiale – Surrogazione legale, domanda riconvenzionale ed eccezioni opponibili
Nel contratto di appalto a corpo il prezzo per la realizzazione dell’opera è stabilito in modo fisso e invariabile alla sua stipula in quanto l’appaltatore si impegna a completare l’opera per tale prezzo indipendentemente dalle quantità effettive di materiali o di ore lavorative impiegate.
Anche laddove il contratto di appalto a corpo sia stato risolto l’appaltatore resta obbligato nei confronti del fornitore al pagamento del materiale oggetto del rapporto contrattuale concluso con lo stesso.
In caso di mancato pagamento del materiale da parte dell’appaltatore il fornitore che riceve lo stesso dal committente proprietario dell’opera può surrogarlo nei propri diritti in virtù dell’articolo 1201 del Codice Civile.
Il terzo surrogante conserva la medesima posizione del creditore originario, per cui gli possono essere opposti in compensazione, o essere oggetto di domande riconvenzionali, solo i crediti che l’altra parte vantava nei confronti del creditore originario prima della surrogazione. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Ugo Campese
Testo Integrale



