Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34967 - pubb. 16/07/2026
Illegittimità ex artt. 1102 e 1120 c.c. della realizzazione da parte del condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio
Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2026, n. 6623. Pres. Falaschi. Est. Tedesco.
INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - Realizzazione da parte di un condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio - Illegittimità ex artt. 1102 e 1120 c.c. - Assenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica - Irrilevanza - Domanda proposta da altro condomino nei confronti dell'autore della modificazione - Disamina anche dei profili concernenti il pregiudizio alla statica dell'edificio - Necessità - Dovere del giudice
In materia di condominio, la realizzazione da parte del condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio, risulta illegittima, ex artt. 1102 e 1120 c.c., pur in difetto dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica, cosicché il giudice del merito, a fronte di una domanda proposta da un condomino per modifiche denunziate, a carico di altro condomino, non solo sotto il profilo del decoro architettonico e della violazione del limite del pari uso, ma anche con riguardo a pregiudizi alla statica dell'edificio, ha il dovere di esaminare anche gli inconvenienti attinenti a tale ulteriore aspetto. (massima ufficiale)
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