Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34972 - pubb. 17/07/2026
Importante decisione della Corte di cassazione sul privilegio del Fondo Patrimonio PMI in caso di interruzione anticipata del programma di finanziamento
Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2026, n. 20232. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Interventi di sostegno pubblico – Fondo Patrimonio PMI – Privilegio – Postergazione – Ambito di applicazione – Rimborso anticipato – Privilegio
Concordato preventivo – Creditore dissenziente – Convenienza – Erronea qualificazione del credito
Il rapporto tra il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 e la postergazione prevista dall'art. 26, comma 14, del d.l. n. 34 del 2020 non può essere risolto mediante il mero ricorso ai criteri della specialità e della successione delle leggi nel tempo, ma richiede un'interpretazione coordinata delle due discipline.
La postergazione prevista dall'art. 26, comma 14, del d.l. n. 34 del 2020 deve essere interpretata restrittivamente e trova applicazione nel caso di regolare svolgimento del programma di sostegno pubblico sino alla naturale scadenza del finanziamento, mentre, in caso di anticipata interruzione del programma, trova applicazione il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998.
L'interpretazione restrittiva della postergazione prevista dall'art. 26, comma 14, del d.l. n. 34 del 2020 è coerente con la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato adottata nel contesto dell'emergenza Covid-19, che contempla la subordinazione del finanziamento rispetto ai creditori ordinari di primo rango nelle procedure di insolvenza.
L'erronea qualificazione del credito del gestore di un intervento pubblico di sostegno come credito postergato anziché privilegiato vizia sia il giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria sia la formazione delle classi e la disciplina del diritto di voto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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