Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34976 - pubb. 18/07/2026

Cessioni in blocco e pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Tribunale Bologna, 13 Giugno 2026. Est. Vaccaro.


Cessione di crediti in blocco – Legittimazione sostanziale – Onere della prova – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Efficacia probatoria – Esclusione



Qualora il debitore contesti specificamente la titolarità del credito azionato da un soggetto che si affermi cessionario nell'ambito di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, grava sul cessionario l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza della vicenda traslativa e la propria legittimazione sostanziale.


La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB produce gli effetti della notificazione della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito né dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco.


Quando sia contestata la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco, la legittimazione sostanziale del cessionario può essere affermata soltanto ove l'inclusione del credito risulti con certezza dalle caratteristiche indicate nell'avviso di cessione o sia dimostrata mediante ulteriori elementi probatori.


Il mero possesso, da parte del soggetto che si affermi cessionario, della copia dei documenti attestanti l'esistenza del credito non è sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto azionato. (Lorenzo Buldrini) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Lorenzo Buldrini - delegato Adusbef Ferrara


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