Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34984 - pubb. 21/07/2026

Patrocinio a spese dello Stato: a chi compete la liquidazione dei compensi spettanti al difensore nei procedimenti in cui è parte il fallimento?

Cassazione civile, sez. II, 04 Maggio 2026, n. 12584. Pres. Mocci. Est. Cortesi.


FALLIMENTO - Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti in cui è parte il fallimento - Liquidazione dei compensi al difensore - Competenza - Regola - Giudice del processo - Eccezione - Giudice delegato limitatamente ai compensi gravanti sulla procedura - Fondamento - Fattispecie



In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta). (massima ufficiale)




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