Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34985 - pubb. 21/07/2026

Le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravano anche sui condòmini che abbiano distaccato la loro unità

Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2026, n. 6618. Pres. Falaschi. Est. Guida.


IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - Regolamento condominiale contrattuale - Spese di gestione dell’impianto centralizzato di riscaldamento - Clausola che grava anche le unità immobiliari distaccate dall'impianto - Deliberazione assembleare esecutiva di tale clausola - Legittimità - Fondamento



In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale impianto, o abbiano rinunziato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c.. (massima ufficiale)




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