Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34989 - pubb. 22/07/2026

Il risarcimento del danno ex artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. spetta esclusivamente ai creditori procedenti o intervenuti?

Cassazione civile, sez. III, 04 Febbraio 2026, n. 2309. Pres. De Stefano. Est. Crivelli.


ESECUZIONE FORZATA - Credito risarcitorio ex art. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - Titolarità esclusiva in capo ai creditori - Spettanza al debitore - Esclusione - Ricavato della vendita - Differenze



Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene. (massima ufficiale)




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