Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35017 - pubb. 29/07/2026
Rientrano tra le parti comuni dell'edificio i cd. volumi tecnici destinati a contenere gli impianti del fabbricato anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni
Cassazione civile, sez. II, 25 Marzo 2026, n. 7222. Pres. Tedesco. Est. Penta.
BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI - Nozione - Estensione - Conseguenze - Elenco contenuto in atto divisionale - Tassatività - Esclusione
Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni, i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio. (massima ufficiale)
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