Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35019 - pubb. 29/07/2026

Esdebitazione dell’ex fallito: il Tribunale di Modena in consapevole contrasto con Cass. 2025/30108

Tribunale Modena, 01 Luglio 2026. Pres. Russo. Est. Bianconi.


Liquidazione Controllata – Debitore ex fallito che non ha avuto accesso al beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. – Esdebitazione contestuale alla chiusura – Ammissibilità – Condizioni



All’esito della procedura di liquidazione controllata, l’esdebitazione non è impedita dal fatto che la gran parte dell’indebitamento sia quello “trascinato” dal precedente fallimento dell’impresa individuale del debitore (nella specie, procedura chiusasi in data 02.10.2014 senza successiva esdebitazione), non ritenendo il Collegio condivisibile il precedente di Cass. 30108/2025, per cui il debitore già dichiarato fallito, ma non esdebitato ex art. 142 CCII, non può pervenire all’esdebitazione (ex art. 282 o ex art. 283 CCII) qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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