Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35024 - pubb. 30/07/2026

L'erronea indicazione del TAEG nel credito al consumo e la decorrenza della prescrizione dell'azione restitutoria

Appello Torino, 02 Luglio 2026. Pres. Ratti. Est. Montserrat Pappalettere.


Consumatore – Prescrizione – Decorso



Il momento iniziale dal quale comincia a decorrere il termine di prescrizione (c.d. exordium praescriptionis) del diritto non può coincidere con la data dei singoli pagamenti o della stipula: deve essere fissato al momento in cui il consumatore acquisisce effettiva conoscenza del vizio (abusività o violazione degli obblighi di trasparenza) e del correlato diritto alla restituzione, secondo il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E..


[La decisione si fonda sui principi eurounitari derivanti dalle direttive sul credito al consumo (87/102/CEE, 2008/48/CE, ora 2023/2225) e dalla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nonché, come detto, sull’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, in tema di effettività della tutela e decorrenza della prescrizione.] (Pasquale Mastellone) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Pasquale Mastellone


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