Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17385 - pubb. 02/06/2017
Responsabilità degli organi per l’eccessiva durata della procedura concorsuale
Tribunale Padova, 17 Marzo 2017. Est. Marani.
Procedure concorsuali – Prolungata durata della procedura – Dovuta a negligenza o inerzia degli organi della procedura – Danno inflazionistico per il creditore – Responsabilità extracontrattuale degli organi della procedura – Sussiste
Cessione del credito – Insussistenza del credito – Nullità della cessione – Non sussiste
Amministrazione straordinaria – Interessi – Decorso nelle more della procedura – Esclusione
La prolungata durata di una procedura concorsuale può determinare un danno per il creditore che, in conseguenza del fenomeno inflazionistico, vede eroso il valore reale delle somme che debbono essergli restituite. Tuttavia, la soluzione di tale problema non può di certo essere trovata facendo sorgere un’obbligazione di pagamento in capo all’imprenditore soggetto alla procedura concorsuale, che medio tempore non può in alcun modo adempiere e che dovrebbe subire i pregiudizi derivati dalle scelte di soggetti terzi e/o da circostanze estranee alla sua sfera di controllo.
Appare doveroso pretendere dai curatori/commissari delle procedure concorsuali ogni sforzo volto alla chiusura entro il più breve tempo possibile delle stesse, potendo valutarsi una responsabilità extracontrattuale laddove si accertino negligenze o inerzie in capo agli organi della procedura che hanno per colpa impedito una tempestiva soddisfazione dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’inesistenza del credito comporta nullità della cessione solo se il credito sia astrattamente insuscettibile di esistenza o di identificazione (come è il caso del credito verso un creditore immaginario). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’art.55, comma 1, L.F. ha lo scopo specifico di disciplinare la decorrenza degli interessi nel periodo che va dalla declaratoria di fallimento, senza che però sia possibile rinvenire in tale disposizione la volontà di risolvere il problema della debenza degli interessi al di fuori della procedura, problema che deve invece trovare la sua soluzione secondo i principi generali del codice civile.
L’interesse corrispettivo rappresenta un compenso percentuale periodico dovuto dal debitore in cambio della disponibilità di una somma di denaro.
Il cd. spossessamento determina la perdita dell’amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio; l’imprenditore fallito non può quindi per definizione trarre un vantaggio dal denaro mutuato dal suo creditore.
Le superiori considerazione escludono a fortiori che si possa configurare in capo all’imprenditore fallito, per tutta la durata della procedura, una condizione di inadempimento colpevole e che quindi, allo stesso possano essere richiesti interessi moratori. [Sulla base del principio sopra esposto, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico di una società tornata in bonis dopo la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, per il recupero di interessi asseritamente decorsi nel corso della procedura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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