Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33630 - pubb. 26/09/2025
Modalità di annotazione della sentenza
Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2025, n. 20736. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.
FALLIMENTO - Funzione pubblicitaria della annotazione della sentenza - Redazione della nota secondo le norme che disciplinano la nota di trascrizione - Finalità - Restrizione e limitazione dell'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcune persone, beni e rapporti - Necessità della indicazione - Fondamento
L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (massima ufficiale)
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