Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33762 - pubb. 23/10/2025
Apertura della liquidazione giudiziale sulla base di credito contestato o illiquido
Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2025, n. 26370. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
Liquidazione giudiziale – Istanza del creditore – Accertamento incidentale del credito – Sufficienza anche di credito contestato o illiquido
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il credito azionato dal ricorrente può essere anche contestato, illiquido, condizionato o non ancora esigibile, essendo sufficiente che il tribunale accerti incidentalmente la sua esistenza in base ai fatti allegati e provati dalle parti, senza necessità di titolo esecutivo o accertamento giudiziale definitivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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