Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33797 - pubb. 30/10/2025

Il Tribunale di Verona sui presupposti per l’omologazione del concordato preventivo con cram down

Tribunale Verona, 07 Agosto 2025. Pres., est. Attanasio.


Concordato in continuità – Cram down fiscale – Opposizione dell’Amministrazione finanziaria – Condizioni per l’omologa nonostante il voto contrario



Un concordato in continuità aziendale può essere omologato ai sensi dell’art. 88, comma 4, CCII nonostante l’opposizione dell’Amministrazione finanziaria creditrice e il voto contrario della relativa classe, qualora – oltre al rispetto dei requisiti di cui all’art. 112, comma 1, CCII – il trattamento riservato all’Erario non risulti deteriore rispetto a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale e l’ipotetica adesione dell’Amministrazione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza, sicché tale maggioranza risulti raggiunta escludendo dal computo le classi erariali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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