Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33805 - pubb. 01/11/2025

Creditori non ammessi al passivo, accantonamento ex art. 110, comma 4, l. fall., limiti oggettivi e potere del giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 03 Ottobre 2025, n. 26655. Pres. Pazzi. Est. Fidanzia.


Riparto – Reclamo – Creditori non ammessi al passivo – Accantonamento ex art. 110, comma 4, l. fall. – Limiti oggettivi e potere del giudice delegato



Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell’art. 110, comma 4, l. fall., nella disciplina applicabile ratione temporis, disporre l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al passivo. Può disporre l’accantonamento solo per le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, intendendosi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto che siano stati oggetto di contestazione in ordine alla graduazione o all’ammontare della somma distribuita, poiché solo tali questioni rientrano nei poteri decisori del giudice delegato in sede di riparto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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