Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34488 - pubb. 20/03/2026
Il difensore d'ufficio ha diritto anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine?
Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2026, n. 1963. Pres. Mocci. Est. Maccarrone.
Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Per infruttuosità totale o parziale - Rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi a tali procedure - Spettanza in sede di liquidazione dei compensi professionali
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute. (massima ufficiale)
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