Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34619 - pubb. 18/04/2026

Fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. e legittimazione attiva e passiva all'impugnazione

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2026, n. 4803. Pres. Di Marzio. Est. Dal Moro.


Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza



In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione. (massima ufficiale)




Testo Integrale