Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34849 - pubb. 18/06/2026
Sulla ammissibilità dei nova in sede di gravame cautelare
Tribunale Brindisi, 17 Marzo 2026. Pres. Memmo. Est. Natali.
Art. 669-terdecies c. 4 c.p.c. – Reclamo cautelare – Riesame “chiuso” – Non configurabilità
Art. 669-terdecies c. 4 c.p.c. – Reclamo cautelare – Ius novorum – Indici sintomatici – Configurabilità – Regime applicativo
Reclamo cautelare – Appello - Differenze
La norma di cui all’art. 669-terdecies c. 4 c.p.c. – che, formalmente, regimentandone l’ingresso, sembrerebbe ammettere i nova nei limiti della loro sopravvenienza rispetto alla proposizione del reclamo - deve essere intesa quale norma di portata generale, volta a consentire l’ingresso dei nova in sede di gravame cautelare e ciò in quanto denota che il legislatore non concepisce il reclamo cautelare come un mero riesame “chiuso”, ovvero da svolgersi alla luce del solo materiale allegato nel primo grado cautelare, ma consente espressamente l’introduzione di “circostanze” (quindi fatti, anche nuovi) e “motivi” sopravvenuti, che devono essere articolati proprio in sede di reclamo.
La disposizione di cui all’art. 669-terdecies c. 4 c.p.c. - letta in combinazione con la natura camerale e deformalizzata del procedimento cautelare e con il potere del collegio di “assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”- configura un modello di gravame, connotato da uno ius novorum e, dunque, da una disciplina dei motivi nuovi di doglianza, strutturalmente più flessibile rispetto all’appello ordinario, con conseguente ammissibilità di:
• nuove allegazioni di fatto rilevanti per fumus e periculum (es. ulteriori vizi del titolo o del processo esecutivo emersi dopo il provvedimento ex art. 624 c.p.c.);
• nuovi motivi di doglianza contro il provvedimento cautelare oggetto di reclamo;
• nuovi documenti, che il collegio può acquisire e valutare.
Il raffronto con la disciplina dell’appello (art. 345 c.p.c.), che, in linea generale, è chiuso ai c.d. nova”, mette in rilievo la diversità strutturale del reclamo cautelare: mentre l’appello è un giudizio a critica vincolata, con oggetto tendenzialmente cristallizzato, il reclamo cautelare è concepito come rimedio flessibile, idoneo a recepire fatti e documenti sopravvenuti o comunque non dedotti in prima istanza, purché rilevanti ai fini della misura. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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