Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34868 - pubb. 23/06/2026
La Cassazione sul termine per il deposito delle domande tardive per crediti sorti in corso di procedura
Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2026, n. 12096. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
AMMISSIONE AL PASSIVO - Art. 268, comma 3, CCII - Termine per il deposito della domanda tardiva - Applicabilità ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale - Sussistenza - Crediti prededucibili - Decorrenza del medesimo termine - Individuazione
Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII. (massima ufficiale)
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