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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 06/10/2025 Scarica PDF

La prededucibilità tra ragioni del credito e regime procedurale durante le trattative per la composizione negoziata della crisi. (Nota a Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025)

Salvatore Terribile, Avvocato in Roma


Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025, Pres. Est. Monteleone.

 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Autorizzazioni del tribunale – Finanziamenti – Crediti di firma – Prededucibilità del credito – Continuità aziendale – Presupposti

 

In pendenza di una composizione negoziata, affinché si producano gli effetti “speciali” della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell’azienda, in deroga all’art. 2560 co. 2, c.c., è necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 22, comma 1, CCII. I finanziamenti presi in considerazione dal novellato art. 22, poi, sono da intendersi in senso atecnico, ricomprendendo tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, così da essere riconducibili alla categoria dei cc.dd. “crediti di firma”. La prededucibilità del credito non incide sull’ordine dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori, ma assume rilievo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua alla composizione negoziata.

 


Sommario: 1. Il provvedimento del Tribunale di Vasto; 2. L’autorizzazione giudiziale di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), CCII; 3. (segue) e la natura dei finanziamenti; 4. Le ragioni della prededucibilità nell’ottica concorsuale.

   

1. Il provvedimento del Tribunale di Vasto

Col provvedimento che si commenta, il Tribunale di Vasto ha affrontato un quesito particolare in ordine al rapporto tra autorizzazioni giudiziali a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), CCII[2] e prededucibilità di questi ultimi, alla luce della novella al CCII apportata dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. Correttivo-ter). La questione affrontata dal Tribunale vastese si pone tra le prime pronunce emesse a seguito dell’ultimo correttivo e tenta di coordinare il testo legislativo (che introduce una serie di novità di non poco conto) nella cornice della composizione negoziata, armonizzando l’efficacia degli incentivi all’erogazione di nuova finanza, che, a seguito di autorizzazione giudiziale può essere riattivata, con la preservazione del principio di coerenza dell’ordinamento[3].

In particolare, oggetto del decreto è l’accoglimento della richiesta di autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre un finanziamento con un’impresa già creditrice – in via chirografaria – dell’imprenditore in stato di crisi, in pendenza delle trattative per la composizione negoziata, già beneficiario nelle more di misure cautelari e di protezione. La richiesta di finanziamento, nello specifico, aveva la precipua finalità dell’adempimento del pagamento di una rata della rottamazione per debiti contratti con l’Erario.

Meritevoli di attenzione sono senz’altro le prese di posizione della sentenza che si annota sia in merito ai profili dei presupposti per la concessione dell’autorizzazione e per la natura dei finanziamenti suscettibili di approvazione sia l’operatività della prededucibilità del credito e il suo potenziale spiegamento nel corso della procedura concorsuale.

Invero, quanto al primo punto, la sentenza del febbraio scorso, oltre ad individuare come requisito indefettibile per l’autorizzazione la funzionalità del credito alla continuità aziendale, statuisce che “L’autorizzazione è […] necessaria affinché si producano gli effetti “speciali” della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento […]. Con riferimento ai finanziamenti, il decreto correttivo all’art. 22, co. 1, lett. a) ha previsto che l’autorizzazione del tribunale è necessaria ai fini del riconoscimento della prededuzione e che i finanziamenti possono avere qualsiasi forma”: infatti, “Il decreto correttivo ha recepito l’ampia nozione di «finanziamento da intendersi in senso atecnico», tale da ricomprendere tutte le forme attraverso le quali l’impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività […] come […] tutti in contratti caratterizzati da una causa di credito”, tutti riconducibili alla categoria dei cc.dd. “crediti di firma”.

In merito alla prededucibilità del credito, essa “è volta ad assicurare al creditore che finanzia la società in stato di crisi, la possibilità di ristabilire la situazione di equilibrio venuta meno”; d’altra parte, “La prededuzione […] non incide sull’ordine dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori, ma assume rilievo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua alla composizione negoziata”. Proprio tale giudizio in un certo qual modo “prognostico”, spinge il tribunale a dover considerare che “Il finanziamento prededucibile giova, per certo, a tutti i creditori ove si consideri l’evidente circostanza che, di fatto, consente un “contenimento” del credito dell’Agenzia delle Entrate sia in termini quantitativi […] sia qualitativi […] con un “effetto benefico”, a ricaduta, per l’intero ceto creditorio, incluso, anche, il creditore disposto a erogare il finanziamento”; con la condivisibile conclusione che il riconoscimento di un finanziamento con tali caratteristiche “non incide all’attualità sull’ordine dei pagamenti, trattandosi di finanziamento erogato nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori; tale prededucibilità assumerebbe rilievo solo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi negativa, non auspicabile, dovesse seguire alla composizione negoziata”.

   

2. L’autorizzazione giudiziale di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), CCII e la natura dei finanziamenti

Come è stato osservato, l’art. 22 rappresenta una «parentesi giudiziale» all’interno di un percorso eminentemente stragiudiziale, così come accade con la procedura per la conferma delle misure protettive e per la concessione di quelle cautelari[4]: infatti, l’intervento dell’autorità giudiziale è non solo eventuale ed episodico, ma soprattutto è finalizzato ad agevolare, come nel caso che si annota e nella lettera a) del primo comma, il finanziamento dell’impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario attraverso lo strumento della “prenotazione” della prededuzione nell’ipotesi di una futura apertura del concorso[5].

Tale vicenda, d’altra parte, si riverbera proprio sulla natura non concorsuale della composizione negoziata che, oltre al carattere della stragiudizialità, conserva gli elementi della volontarietà e della riservatezza, tutte racchiuse nel percorso delle “trattative” dove il giudice può intervenire solo su richiesta dell’imprenditore stesso e nelle ipotesi prescritte dal legislatore. Tutto ciò sembra palesarsi proprio nell’art. 21 CCII dove la gestione, quanto ordinaria tanto straordinaria, è affidata alle cure esclusive dell’imprenditore.

E di attività straordinaria deve parlarsi allorquando l’imprenditore si accinga a richiedere un finanziamento di cui alla lett. a), comma 1, art. 22 CCII, dove l’intervento del giudice è richiesto non per la straordinarietà degli atti, ma per il riconoscimento della prededuzione. Tant’è vero che si è persino dubitato dell’appropriatezza del termine “autorizzazioni” in seno ad una disciplina che vede l’imprenditore autonomo e libero nelle scelte gestionali[6].

Quanto ai presupposti per la concessione dell’autorizzazione in argomento, correttamente il Giudice li ravvede, in ossequio al dettato normativo, nella funzionalità degli atti sia rispetto alla continuità aziendale sia alla migliore soddisfazione dei creditori, sebbene quest’ultimo profilo sia stato preso in considerazione non tanto per il regime autorizzatorio quanto per la condizione della prededucibilità, non essendo stato sul punto il decreto sufficientemente incisivo e non avendo posto, così come lo richiede la legge, entrambi gli elementi su di un piano paritetico.

La continuità aziendale, inoltre, viene considerata, nella valutazione del Tribunale, coerentemente con la soluzione individuata dall’art. 23 CCII e, perciò, guardando alla collocazione del finanziamento rispetto alla prospettiva del risanamento che l’imprenditore ha di mira con la composizione[7]. La miglior soddisfazione dei creditori è un requisito da interpretarsi non come satisfazione in senso incrementale bensì nell’ottica del soddisfacimento concretamente realizzabile rispetto ad una prospettiva differente (ovvero quella liquidatoria)[8].

   

3. (segue) e la natura dei finanziamenti

Un altro profilo affrontato nel provvedimento vastese è quello riferibile alla natura e tipologia dei finanziamenti oggetto di autorizzazione giudiziale che, nel caso de quo, è inquadrabile nei finanziamenti provenienti da terzi[9]: tale ultimo riferimento è di particolare interesse in quanto si inserisce nel quadro delle novità introdotte dal Correttivo-ter, il quale ha riformulato la definizione di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 22 CCII, conformandola alle disposizioni in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione e chiarendo che la forma dei finanziamenti può essere di qualunque tipologia[10].

La natura di tali finanziamenti è, come correttamente afferma il decreto in commento, da ricondursi nell’alveo dei cc.dd. crediti di firma, in quanto da tempo si è riconosciuto che anch’essi sono annoverabili tra le forme di finanziamento dell’impresa, il più delle volte della massima importanza[11]. Al fine di individuare il perimetro applicativo della norma, è apparso plausibile recepire la lettura estensiva data agli artt. 182-quater e 182-quinquies L. fall.[12]: pertanto, il discrimine sarebbe ricompreso in qualsiasi forma di sostegno all’impresa in crisi che determini l’assunzione di nuovo rischio per il finanziatore così come potrebbe estendersi l’ambito di operatività a tutte le operazioni che, in qualsiasi forma appunto, determinino la costituzione o la modificazione di un diritto di credito nei confronti del debitore proponente[13].

Poiché ci si trova di fronte ad un provvedimento (quale l’autorizzazione) la cui discrezionalità è ampia, dato che sostanzialmente si tratta di atti di amministrazione liberi nel contenuto e vincolati solo dalla patente della prededucibilità, la valutazione giudiziale deve rispondere, in ogni caso, a determinati presupposti.

L’esistenza del presupposto oggettivo si compone dell’esistenza dello squilibrio patrimoniale o economico finanziario di cui all’art. 12, comma 1, CCII, della strumentalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale quale esito prognostico dell’ipotesi di risanamento e della migliore soddisfazione dei creditori: tale ultimo presupposto appare il più delicato in quanto demandato ad un giudizio prospettico alla cui base vi è una comparazione tra la situazione in cui il finanziamento non sia erogato e il caso in cui l’impresa ne sia beneficiaria[14] .

   

4. Le ragioni della prededucibilità nell’ottica concorsuale

Il tema più delicato oggetto di attenzione, però, è il giudizio circa la prededucibilità del credito incarnato dal finanziamento di cui alla lett. a), primo comma, art. 22 CCII, che condensa, a ben vedere, il duplice aspetto della funzionalità esplorato nel paragrafo precedente e concernente ora la continuità aziendale ora la miglior soddisfazione dei creditori.

Come è noto, la prededuzione è il meccanismo a mente del quale il debito, poi riconducibile alla massa concorsuale, viene sottratto alla massa passiva, attraverso una “separazione” di una parte dell’attivo sulla quale il creditore prededucibile matura il diritto di essere soddisfatto integralmente e anteriormente rispetto ai creditori concorrenti; inoltre, la prededuzione incide sul concorso procedimentale (a differenza, ad esempio, della postergazione che agisce sul rango del credito ed entra in gioco in ipotesi di concorso sostanziale tra più aventi diritto su un medesimo patrimonio)[15].

Difatti, la prededuzione affibbiata dalla norma e operante solo nel caso di successiva apertura del concorso tra i creditori, rientra astrattamente nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, CCII, ovvero i casi “così qualificati da una specifica disposizione di legge”: su tale punto, del resto, è intervenuto, per esigenze di maggiore chiarezza sistematica, il Correttivo-ter, espungendo da tutte le ipotesi di finanziamento in commento il citato richiamo, in quanto riferibili ad ulteriori casi comminati per legge di prededuzione[16].

La discrezionalità del giudice viene mitigata, in realtà, non solo dal citato concetto di funzionalità ma altresì dal parere rilasciato dall’esperto, nel solco dei flussi informativi tipici delle procedure extra concorsuali[17], così come si evince dal corretto iter procedurale seguito dal Tribunale di Vasto (che cita tanto la nota del 28 gennaio 2025 quanto il parere positivo depositato in atti il 3 febbraio 2025)[18], che riprende il disposto del paragrafo 10.1 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi d'impresa[19]: difatti, il parere dell’esperto deve tener conto sia della funzionalità dei finanziamenti rispetto al ciclo degli approvvigionamenti sia del ripristino della regolarità fiscale e contributiva[20].

Quindi, come già anticipato, fulcro dell’interludio giudiziale è il riconoscimento della prededuzione che verrà perfezionata solo nel caso di un eventuale e successivo concorso dei creditori o per l’apertura di procedure esecutivo, come chiarito da comma 1-ter dell’art. 22 CCII: in altri termini, si è di fronte alla prognosi del giudice circa la qualità del credito che, con un giudizio ex ante, dovrà valutare già uno scenario successivo dove la distribuzione del valore si consumerà tramite l’applicazione delle regole del CCII[21].

Il provvedimento in commento, allora, si pone sulla scia della decisione di vertice che informa l’intero CCII nell’individuare proprio nella prededuzione il meccanismo ideale per promuovere l’erogazione di nuova finanza a vantaggio dell’impresa in crisi, gravando il giudice, però, di una decisione prognostica non facile. Infatti, come sembra anche trasparire dalla trama del decreto vastese, il peso della decisione è da ricondursi anche alla rilevanza extrafallimentare della prededuzione sia nel concordato sia negli accordi di ristrutturazione, con la conseguente attribuzione di un rango preferenziale nella distribuzione delle risorse: e ciò risulta confermato sia dalla puntuale cautela dell’estensore del decreto annotato sia dalla circostanza che l’art. 24 CCII dispone la conservazione degli effetti dell’autorizzazione ex art. 22 CCII[22]. Conservazione, ovvero perdurante operatività del beneficio, come attestato dal comma 1-ter dell’art. 22 CCII.



[1] Avvocato del Foro di Roma. La sentenza annotata è stata oggetto di segnalazione in questa Rivista da parte del Prof. Avv. Francesco Fimmanò.

[2] Sul tema, cfr. L. De Gennaro, L’autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili. Il procedimento di autorizzazione: profili processuali, in Aa.Vv., Manuale teorico-pratico della composizione negoziata della crisi di impresa, Napoli, 2023, p. 287 ss.; A. Nastri, Le autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata della crisi, in Dir. crisi, 23 marzo 2022, p. 1 ss.

[3] In argomento, in luogo di molti, v. G. D’Attorre, I principi unificanti nei trasferimenti di valore nelle diverse soluzioni della crisi, in Dir. crisi, 3 giugno 2025, p. 1 ss.; L. Benedetti, La finanza prededucibile a sostegno di uno strumento di trattamento della crisi, in Dir. crisi, 25 agosto 2025, p. 1 ss.

[4] P. Bortoluzzi, sub art. 22 CCII, in A. Maffei Alberti, M. Speranzin (diretto da), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, VIII ed., Milano, 2025, p. 140.

[5] Cfr. R. Brogi, Le autorizzazioni e la rideterminazione delle condizioni contrattuali, in Fall., 2021, 12, p. 1548 ss.

[6] In tal senso, S. Pacchi, Il giudice nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 2024, 2,p. 4 ss., spec. p. 12: «Probabilmente si discorre di “autorizzazioni” in senso improprio, essendo l’imprenditore autonomo e libero nelle scelte gestionali. Si tratta piuttosto – aprendosi un “incidente di concorsualità” – di rimettere al giudice una valutazione prospettica di quella che potrà essere la ricaduta di tali scelte per la continuità aziendale (diretta o indiretta) e su un prossimo strumento di regolazione della crisi. In questa ottica sono operazioni che possono avere una pesante ricaduta sui diritti dei creditori che subiscono in una futura procedura la partecipazione di creditori prededucibili o vengono privati della garanzia patrimoniale generica costituita dall’azienda o da uno o più rami».

[7] Sul punto, v. F. Marelli, Finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata: aspetti processuali, in Dir. crisi, 5 gennaio 2024, p. 3; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Milano, Sez. II, Ordinanza, 12/08/2023; Trib. Brescia, 29/10/2024, in ilcaso.it.

[8] P. Bortoluzzi, sub art. 22 CCII, cit., p. 141.

[9] Come noto, l’art. 22 CCII considera tre tipologie di finanziamenti: oltre a quelli in commento, vi sono quelli erogati dai soci, a prescindere dal tipo sociale (lett. b) e quelli provenienti da società assoggettate alla disciplina del gruppo così come statuito dall’art. 25 CCII (lett. c). Sul punto, v. A. Dentamaro, La nuova finanza nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, in Dir. crisi, 12 ottobre 2021, p. 1 ss.

[10] L’art. 22, comma 1-bis, CCII, di nuovo conio a seguito del Correttivo-ter, ha recepito la soluzione proposta in dottrina (L. De Simone, Le autorizzazioni giudiziali, in Dir. crisi, 9 dicembre 2021, p. 1 ss.) che estendeva l’obiettivo dei finanziamenti oggetto di autorizzazione al fabbisogno finanziario anche successivo alla pendenza delle trattative (“L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto”); sul punto, v. anche Trib. Brescia, decr. del 29/10/ 2024, in ilcaso.it,richiamata proprio dal decreto vastese.

[11] E basti pensare alle fideiussioni che devono essere rilasciate da una impresa operante nel settore degli appalti o servizi pubblici: senza di esse vi sarebbe una obbligata estromissione da tale mercato; o, ancora, si pensi al caso di specie, dove il finanziamento è finalizzato al pagamento di una rata di un debito nei confronti dell’Erario. Sul punto, v. A. Farolfi, Composizione negoziata della crisi, in O. Cagnasso, L. Panzani (diretto da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, t. I, II ed., Milano, 2025, p. 1013 ss., in part. p. 1035 ss.

[12] Cfr. O. Cagnasso, La scelta di richiedere ai soci di finanziare la società o di effettuare un finanziamento infragruppo: discrezionalità e vincoli, paper presentato al XII convegno dell’associazione Orizzonti del diritto commerciale, 2021, p. 20; E. Mattei, I finanziamenti all’impresa in crisi, in Ristrutturazioni aziendali, 2 aprile 2024, p. 1 ss.

[13] S. Bonfatti, La nozione di finanziamento. Le forme negoziali tipiche e atipiche, in Fall., 2021, p. 1187.

[14] V. Trib. Bologna, 9 gennaio 2023, Est. Atzori, in Dir. crisi; cfr. in dottrina A. Dalla Sega, S. Spiazzi, Contrasti giurisprudenziali sull’accesso alla composizione negoziata per le società in stato di insolvenza o di liquidazione, in IlFallimentarista.it; ma anche L. Jeantet, P. Vallino, F. Roberi, Finanza prededucibile e composizione negoziata della crisi: il diritto alla certezza e l’incertezza del diritto, in Dir. crisi, 10 Gennaio 2024, p. 1 ss.

[15] Per tutti, D. Vattermoli, Crediti subordinati e concorso tra creditori, Milano, 2012, p. 164.

[16] V. I. Pagni, Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura, in Dir. crisi, 1 ottobre 2024, p. 9. V. anche la Relazione illustrativa al Decreto correttivo-ter, in part. p. 23: «In primo luogo, nella lettera a) dell’articolo 22, […] si è chiarito che l’autorizzazione rileva ai soli fini della prededuzione. Posto che l’assenza di spossessamento consente all’impresa di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie o riattivare le linee di credito […] l’intervento del tribunale è previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti scaturenti dall’atto autorizzato, nella consapevolezza che occorre dare un incentivo a chi investe, nella logica che guida la composizione negoziata: favorire la ripresa dell’attività, in un contesto, quello della crisi d’impresa, in cui è molto difficile ottenere nuova finanza per garantire la continuità”. Ciò, in disparte, trova il suo riferimento sovranazionale nell’art. 17, comma 4, Direttiva UE 2019/1023, il quale statuisce che “Gli Stati membri possono prevedere che i concessori di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale”.

[17] V. sul tema S. Pacchi, Il giudice nella composizione negoziata, cit., p. 4 ss.

[18] Più articolata la posizione di una parte della giurisprudenza di merito, la quale ha considerato imprescindibile l’esame di un business plan aggiornato al fine di una corretta valutazione della funzionalità del finanziamento: sul punto, v. Trib. Treviso, 8 luglio 2022, in Dir. crisi (“Il Giudice può autorizzare ex art. 10 D.L. n. 118/2021 la società alla contrazione di un nuovo finanziamento prededucibile (finanza bridge) ai sensi dell’art. 111 L. fall. a condizione che accerti ex novo, avuto riguardo al business plan aggiornato, la sussistenza dei presupposti di cui al predetto art. 10, intesi come funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori”).

[19] Decreto 21 marzo 2023 - Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021, c.d. Commissione Pagni.

[20] “Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione  a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l’esperto – nella valutazione dell’utilità del finanziamento ad evitare un danno grave  ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti sono funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l’impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L’esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni)”.

[21] Cfr. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto nella Composizione negoziata, in Dir. crisi, 19 novembre 2024, p. 14 ss.

[22] In senso non dissimile, L. Benedetti, La finanza prededucibile, cit., p. 1 ss.


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