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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 29/11/2025 Scarica PDF

Profili aziendalistici e strumenti di diagnosi nella gestione dei segnali di crisi. L’art. 3 CCII: strumenti e tecniche aziendalistiche di prevenzione e risanamento

Maria Lucetta Russotto, Dottore commercialista e Professoressa nell’Università di Firenze


Sommario: Premessa introduttiva – L’art. 3 CCII come innovazione sistemica e suo legame con la dottrina aziendalistica. 2. Dalla logica organizzativa alla logica funzionale – Il passaggio dall’art. 2086 c.c. all’art. 3 CCII. 3. Sistemi informativi e strumenti di autodiagnosi – Budget, cash flow, dashboard e indicatori. 4. La diagnosi precoce e l’analisi dei segnali di crisi – Approccio multidimensionale e lettura aziendalistica dei sintomi. 5. Tecniche di intervento e risanamento operativo – Strategie di reazione interna, strumenti di controllo e governance. 6. Conclusioni – La prevenzione della crisi come espressione della cultura aziendale della sostenibilità.

 

 

1. Premessa introduttiva – L’art. 3 CCII come innovazione sistemica e suo legame con la dottrina aziendalistica

L’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) rappresenta una delle innovazioni più significative del recente diritto dell’impresa, poiché segna il passaggio da una concezione reattiva della crisi a una logica pienamente preventiva e gestionale. La norma introduce, infatti, una prospettiva che integra diritto e economia aziendale, valorizzando il ruolo dell’imprenditore come soggetto chiamato non solo ad amministrare, ma a presidiare la continuità aziendale attraverso l’adozione di assetti e strumenti idonei a rilevare tempestivamente gli squilibri economico-finanziari. Tale impostazione segna un’evoluzione culturale prima ancora che giuridica: la crisi non è più intesa come evento improvviso, ma come processo rilevabile e gestibile se intercettato con adeguati strumenti di diagnosi precoce.

La portata innovativa dell’art. 3 si coglie nella sua autonomia concettuale rispetto all’art. 2086, comma 2, c.c., cui pure si coordina in termini sistemici. Se quest’ultimo sancisce l’obbligo per l’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati, l’art. 3 CCII ne precisa la finalità funzionale, riconducendola alla rilevazione anticipata della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale. La norma, in tal senso, trasforma un principio organizzativo in un vero e proprio dovere di governance preventiva, coerente con la visione anticipatoria della Direttiva (UE) 2019/1023.

Sul piano aziendalistico, la disposizione si inserisce nel solco della dottrina che, da Onida in poi, ha inteso l’impresa come sistema vitale il cui equilibrio è il risultato dinamico di relazioni interne ed esterne continuamente da presidiare. Come scriveva Onida, «l’economia aziendale è la scienza che studia le condizioni di esistenza e di prosperità delle aziende, considerate come istituti economici ordinati e durevoli»[2]L’art. 3 CCII si pone, in questa prospettiva, come la formalizzazione normativa di un principio aziendalistico classico: la continuità dell’impresa è garantita solo se il sistema direzionale è in grado di prevedere, misurare e correggere per tempo gli scostamenti dagli equilibri originari.

Questa impostazione trova rispondenza nelle riflessioni di Coda, secondo cui la funzione direzionale si sostanzia nella capacità dell’impresa di governare la complessità e di adattarsi ai mutamenti dell’ambiente economico, assicurando coerenza tra decisioni, risorse e obiettivi strategici[3]. L’art. 3 introduce dunque nel diritto positivo ciò che la teoria aziendalistica aveva già enunciato come principio fondamentale di “economicità dinamica”: la necessità di mantenere nel tempo l’equilibrio tra impieghi e fonti, tra efficienza operativa e sostenibilità finanziaria.

Guatri ha ulteriormente precisato che il momento del disequilibrio, se interpretato in chiave gestionale, può e deve essere affrontato con strumenti di “turnaround management”, ossia con azioni tempestive di diagnosi e risanamento che consentano all’impresa di ritrovare la propria capacità di creazione di valore[4].L’art. 3 CCII sembra recepire proprio questa visione, traducendo la cultura del turnaround in un dovere giuridico di prevenzione.

In questa prospettiva, la norma non introduce soltanto nuovi adempimenti formali, ma ridefinisce la stessa nozione di “governo dell’impresa” come insieme di strumenti, processi e competenze volti a presidiare la sostenibilità prospettica. Essa richiama l’impresa a una gestione consapevole e proattiva, in cui la misurazione costante dei risultati e la capacità di anticipare le deviazioni assumono valore non solo economico ma anche etico, poiché espressione di una responsabilità verso gli stakeholder e verso la collettività economica[5].

 

2. Dalla logica organizzativa alla logica funzionale: l’evoluzione dal principio di adeguatezza ex art. 2086 c.c. alla finalità preventiva dell’art. 3 CCII

L’art. 2086, comma 2, del codice civile — nella formulazione introdotta dal D.L. 14/2019 — ha sancito un principio fondamentale: l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tuttavia, questa previsione, pur innovativa, si collocava ancora in una prospettiva prevalentemente strutturale e statica, volta a garantire la correttezza amministrativa e la regolarità dei flussi informativi. L’art. 3 del Codice della Crisi, invece, ne rappresenta il necessario sviluppo funzionale, poiché collega tale adeguatezza a una finalità concreta: la rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e la salvaguardia della continuità aziendale.

In questa transizione dalla logica organizzativa a quella funzionale si riflette una profonda evoluzione culturale. L’impresa non è più soltanto chiamata a dotarsi di un assetto coerente con la propria struttura, ma deve dimostrare l’efficacia operativa di tali assetti nel prevenire e diagnosticare gli squilibri. Ciò implica che l’adeguatezza non sia più valutabile solo in termini di “esistenza” di procedure, ma in termini di funzionalità rispetto alla capacità di controllo e di previsione. Come ha osservato Dainelli, «gli assetti sono adeguati non quando formalmente presenti, ma quando realmente in grado di intercettare le deviazioni dagli equilibri economico-finanziari prima che degenerino in crisi»[6].

Da un punto di vista aziendalistico, tale passaggio si traduce nel riconoscimento della funzione dinamica del controllo direzionale. La pianificazione, il budgeting, la contabilità analitica e la reportistica non rappresentano meri strumenti tecnici, ma meccanismi vitali di autodiagnosi che consentono di trasformare l’informazione contabile in conoscenza utile alla decisione. Zanda definisce questi processi come “strumenti cognitivi di governo”, in quanto permettono di misurare in tempo reale la coerenza tra decisioni strategiche e risultati ottenuti[7].

L’art. 3 CCII, in questa prospettiva, può essere letto come un dispositivo di traduzione normativa della funzione di controllo direzionale: esso impone all’imprenditore di passare da un approccio ex post, centrato sulla verifica dei risultati, a un approccio ex ante, orientato alla previsione degli scostamenti e alla gestione anticipata del rischio. È un salto concettuale che porta la dimensione giuridica a coincidere con quella gestionale, fondendo il principio di responsabilità con quello di economicità dinamica.

Guatri, nella sua riflessione sul turnaround management, sottolineava come la capacità di risanare un’impresa dipenda in primo luogo dalla sua abilità di rilevare precocemente i segnali di deterioramento, poiché «la crisi non è un evento improvviso, ma il punto terminale di un processo di progressiva erosione degli equilibri aziendali»[8]. L’art. 3 recepisce pienamente questa logica, richiedendo che i sistemi informativi aziendali siano progettati non solo per rendicontare, ma per prevedere e correggere.

Il principio di adeguatezza si trasforma così in principio di proattività: non basta che l’impresa “disponga” di assetti, ma deve dimostrare di “saperli usare” per generare un flusso informativo continuo e tempestivo, capace di supportare decisioni correttive. Come osserva Coda, «la direzione d’impresa è un’attività anticipatoria, che mira a costruire il futuro anziché subirlo»[9]. In questa chiave, l’art. 3 CCII si presenta come una norma evolutiva, che spinge l’impresa verso un modello di governance predittiva, fondato su dati, analisi e competenze gestionali integrate.

Si afferma così un principio nuovo nella disciplina economico-giuridica dell’impresa: la funzionalità preventiva diventa misura dell’adeguatezza organizzativa. La capacità di anticipare la crisi, di leggere i segnali deboli e di reagire tempestivamente diviene non solo requisito tecnico, ma espressione della qualità direzionale e della buona governance. È questo il significato più profondo dell’art. 3: spostare il baricentro del sistema da un obbligo di conformità a un dovere di consapevolezza, trasformando la gestione in un processo di apprendimento continuo.

 

3. Sistemi informativi e strumenti di autodiagnosi: budget, cash flow, dashboard e indicatori

L’efficacia preventiva dell’art. 3 CCII trova la propria realizzazione concreta nella capacità dell’impresa di costruire sistemi informativi integrati e strumenti di autodiagnosi idonei a fornire in tempo reale una rappresentazione attendibile dell’equilibrio economico-finanziario. La norma, infatti, non introduce meri obblighi contabili, ma sollecita una rivoluzione cognitiva nel modo in cui l’impresa percepisce, elabora e utilizza le informazioni di gestione. La prevenzione della crisi diviene, in questa prospettiva, una funzione informativa e direzionale, prima ancora che giuridica.

In chiave aziendalistica, il sistema informativo rappresenta il nervo vitale del controllo direzionale. Esso deve consentire di raccogliere, elaborare e interpretare i dati provenienti dalle diverse aree aziendali, trasformandoli in indicatori capaci di misurare la sostenibilità operativa e finanziaria dell’impresa. Come osserva Zanda, «la funzione informativa è il presupposto indispensabile per la conoscenza e, dunque, per il governo: non si può dirigere ciò che non si conosce»[10].

Tra gli strumenti di autodiagnosi più significativi si collocano il budget economico e finanziario, il piano di tesoreria e l’analisi dei flussi di cassa prospettici. Questi strumenti, se correttamente progettati, consentono di anticipare l’emersione di tensioni finanziarie e di individuare le aree di inefficienza gestionale. In particolare, il cash flow statement rappresenta la base empirica della diagnosi: esso fornisce una lettura dinamica della capacità dell’impresa di generare risorse interne e di far fronte agli impegni a breve termine. Guatri ricorda come «la crisi nasce quasi sempre da una cattiva gestione dei flussi di cassa più che da una perdita economica in senso stretto»[11].

Un ruolo centrale spetta poi ai dashboard di monitoraggio e agli strumenti di business intelligence, che permettono di visualizzare in modo sintetico gli indicatori di performance, confrontandoli con obiettivi, soglie di allerta e trend storici. Queste tecnologie, coerenti con la logica del continuous monitoring promossa anche dalla Direttiva (UE) 2019/1023, favoriscono un approccio predittivo alla gestione e consentono una rilevazione tempestiva dei segnali di deterioramento. Come afferma Dainelli, «l’innovazione digitale ha reso possibile una gestione anticipatoria dei rischi, ma ciò richiede una cultura aziendale capace di interpretare i dati e di tradurli in decisioni»[12].

Il sistema informativo, tuttavia, non può essere considerato un mero supporto tecnico: la sua efficacia dipende dal grado di consapevolezza e competenza del management. Solo un gruppo dirigente che padroneggi i principi di economia aziendale e controllo di gestione è in grado di leggere correttamente gli scostamenti, distinguendo le oscillazioni fisiologiche dai sintomi patologici della crisi. Come insegna Coda, «la conoscenza economica non ha valore se non è orientata all’azione»[13].

In questo contesto, il concetto di adeguatezza funzionale degli assetti si concretizza nella capacità di mantenere un flusso informativo circolare, che parta dalla contabilità generale, si traduca in analisi economico-finanziarie e ritorni alla direzione come supporto decisionale. L’art. 3 CCII valorizza questa visione sistemica, in cui ogni dato contabile assume valore conoscitivo solo se inserito in un processo di interpretazione integrata. Onida già osservava che «la contabilità è tanto più utile quanto più è in grado di esprimere la realtà dinamica dell’impresa, non la sua fotografia statica»[14].

Da questa prospettiva emerge il vero significato dell’autodiagnosi aziendale: non un controllo burocratico, ma un processo conoscitivo e gestionale fondato su dati di qualità, misurazioni periodiche e indicatori predittivi. Il compito dell’imprenditore non è solo verificare, ma comprendere; non solo misurare, ma anticipare. In questa capacità di lettura e reazione tempestiva si manifesta la sostanza dell’art. 3: la prevenzione come metodo di governo.

 

4. La diagnosi precoce e l’analisi dei segnali di crisi: approccio multidimensionale e lettura aziendalistica dei sintomi

La diagnosi precoce rappresenta il nucleo operativo dell’art. 3 CCII: è il momento in cui il sistema di rilevazione aziendale si traduce in conoscenza utile per distinguere le difficoltà transitorie dai disequilibri strutturali. La norma, infatti, impone di osservare l’impresa nella sua dimensione dinamica, attraverso una lettura integrata di indicatori economici, patrimoniali, finanziari e organizzativi, capace di restituire un quadro realistico della sua vitalità complessiva. In chiave aziendalistica, la diagnosi della crisi non è mai riducibile a un singolo indice o a una soglia quantitativa: essa richiede un approccio sistemico, capace di cogliere l’interdipendenza tra le variabili economiche e la struttura di governance.

Guatri definisce la diagnosi aziendale come «il processo cognitivo attraverso il quale si identificano le cause e gli effetti degli squilibri, al fine di progettare gli interventi di riequilibrio»[15]. Tale processo, per essere efficace, deve fondarsi su dati affidabili, indicatori coerenti e capacità interpretativa. L’analisi quantitativa è il punto di partenza, ma la vera diagnosi risiede nella interpretazione causale dei fenomeni. In tal senso, la dottrina aziendalistica distingue tra cause endogene (inefficienze gestionali, errori strategici, rigidità organizzative) e cause esogene (mutamenti del mercato, shock macroeconomici, variazioni del costo del capitale). Solo la mappatura congiunta di questi fattori consente di comprendere la natura e la reversibilità della crisi.

Come osserva Dainelli, «gli indicatori quantitativi sono segnali, non sentenze: indicano una direzione, ma non sostituiscono il giudizio manageriale»[16]. La diagnosi efficace, dunque, non consiste nell’applicazione automatica di soglie numeriche, ma nella valutazione critica della loro significatività rispetto al modello di business e alla struttura finanziaria dell’impresa. Un calo del margine operativo, ad esempio, può derivare tanto da un temporaneo rallentamento della domanda quanto da un deterioramento strutturale della competitività: solo l’analisi qualitativa consente di distinguere le due situazioni.

L’approccio multidimensionale richiesto dall’art. 3 implica l’utilizzo combinato di strumenti di misurazione: DSCR, indici di liquidità, rotazione del capitale circolante, indici di redditività, ma anche analisi qualitative come il monitoraggio del turn-over del personale chiave, della capacità innovativa e dell’efficienza organizzativa. Tali dimensioni, integrate, forniscono una rappresentazione olistica dell’impresa come sistema vitale. Onida anticipava questa visione, affermando che «l’impresa non è un insieme di cifre ma un organismo, e come ogni organismo la sua salute non si giudica da un solo parametro»[17].

In questa prospettiva, la diagnosi precoce non è solo una funzione tecnica, ma un processo di apprendimento organizzativo. La crisi, infatti, è spesso il risultato di un deficit di conoscenza: incapacità di leggere i segnali deboli, di correlare gli eventi, di reagire con tempestività. Per questo la norma richiama l’imprenditore a una responsabilità conoscitiva, ponendolo al centro di un sistema in cui l’informazione è il primo strumento di governo. Come scrive Coda, «l’efficacia della direzione aziendale si misura nella capacità di apprendere prima degli altri»[18].

Zanda, dal canto suo, sottolinea che il controllo di gestione non può limitarsi alla misurazione della performance, ma deve assumere una funzione predittiva, capace di anticipare i segnali di instabilità attraverso l’analisi degli scostamenti sistematici tra risultati e obiettivi[19]. Questa funzione di early warning è precisamente quella che l’art. 3 intende istituzionalizzare, traducendo la diagnosi aziendalistica in un obbligo giuridico di vigilanza prospettica.

Infine, la diagnosi tempestiva si collega alla verifica della continuità aziendale nel medio periodo, coerente con i principi contabili nazionali e internazionali (OIC 11, IAS 1). Il going concern diventa così non solo un criterio di redazione del bilancio, ma un presidio gestionale di sostenibilità. L’impresa è sana non perché oggi in equilibrio, ma perché dispone di strumenti idonei a mantenere tale equilibrio nel tempo. L’art. 3 CCII, in questa chiave, eleva la prevenzione a paradigma direzionale, espressione di una cultura aziendale fondata sulla misurazione, sulla conoscenza e sulla responsabilità.

 

5. Tecniche di intervento e risanamento operativo: strategie di reazione interna, strumenti di controllo e governance

La fase successiva alla diagnosi precoce, delineata implicitamente dall’art. 3 CCII, è quella dell’intervento aziendalistico di riequilibrio, che si sostanzia nell’adozione di misure gestionali e organizzative volte a ristabilire la redditività e la sostenibilità dell’impresa. In tale prospettiva, il legislatore non prescrive procedure formali, ma richiama l’imprenditore a un dovere di azione razionale e tempestiva, coerente con i principi di buon governo e con la logica della continuità economica.

Il risanamento operativo si fonda su tre direttrici fondamentali: l’efficienza gestionale, la razionalizzazione della struttura dei costi e il ripensamento del modello di business. Guatri definisce il risanamento come «il processo attraverso il quale l’impresa, divenuta inefficiente o in perdita, recupera le condizioni di equilibrio economico e finanziario mediante una revisione profonda dei suoi meccanismi di funzionamento»[20]. L’intervento efficace presuppone, pertanto, la capacità di analizzare le cause del disequilibrio e di tradurle in azioni correttive concrete.

Tra le tecniche aziendali di risanamento operativo rientrano:

· la pianificazione finanziaria di breve e medio periodo, che consente di prevedere i fabbisogni di cassa e di assicurare la coerenza tra entrate e uscite;

· la riclassificazione e l’analisi dei margini di contribuzione, per individuare aree di inefficienza produttiva o commerciale;

· la riprogettazione dei processi e la semplificazione organizzativa, orientate alla riduzione dei tempi e al miglior utilizzo delle risorse;

· la valorizzazione del capitale umano e la stabilizzazione delle competenze chiave, quale leva per il recupero della produttività;

· l’innovazione tecnologica e digitale, che permette di migliorare la qualità informativa e la rapidità decisionale.

Come sottolinea Coda, «la direzione d’impresa deve interpretare la crisi non come un arresto, ma come una spinta al cambiamento e all’innovazione»[21]. In questo senso, la crisi diviene un’opportunità di apprendimento organizzativo, nella quale la capacità di riorganizzare i processi, ridefinire le priorità e rinnovare le competenze costituisce la vera misura dell’efficacia direzionale.

La governance del risanamento assume, in tale contesto, una funzione centrale. L’art. 3, coordinato con l’art. 2086 c.c., attribuisce alla direzione aziendale la responsabilità di assicurare il governo del cambiamento, attraverso un sistema di monitoraggio continuo degli obiettivi, degli scostamenti e dei risultati intermedi. La buona governance si manifesta, quindi, nella capacità di anticipare le deviazioni e di correggere in tempo le decisioni. Zanda individua in questa funzione di “direzione anticipatoria” il nucleo della performance aziendale, osservando che «il valore si crea non solo nell’efficienza dell’agire, ma nella tempestività del reagire»[22].

Un ruolo decisivo è svolto dagli strumenti di controllo direzionale, che devono essere integrati in un circuito informativo coerente: reporting periodico, KPI selezionati, analisi degli scostamenti e stress testing su variabili critiche. L’obiettivo è costruire un sistema di retroazione che consenta di misurare in tempo reale l’efficacia delle azioni correttive. Come rileva Dainelli, «il monitoraggio è efficace solo se traduce l’informazione in decisione, e la decisione in comportamento organizzativo»[23].

Accanto agli strumenti quantitativi, è indispensabile il presidio qualitativo della cultura del controllo, ossia l’orientamento del management a interpretare il dato non come vincolo ma come fonte di apprendimento. L’impresa che apprende è quella che misura, valuta, corregge e riprogetta. Onida anticipava questa visione, sottolineando che «il controllo non è un’attività ispettiva, ma una forma di conoscenza che consente all’impresa di comprendere sé stessa»[24]

Infine, il risanamento aziendale non può prescindere da un rafforzamento del clima di fiducia interna ed esterna. L’art. 3, nella sua ratio più profonda, collega la stabilità economico-finanziaria alla credibilità della governance: la trasparenza informativa, la correttezza dei comportamenti e la coerenza delle scelte rappresentano fattori di sostenibilità tanto quanto gli indicatori economici. In ciò si coglie il legame tra prevenzione della crisi e responsabilità sociale dell’impresa: la capacità di reagire in modo ordinato e consapevole è una forma di accountability verso tutti gli stakeholder, e dunque un segno di buona amministrazione nel senso più pieno del termine.

 

6. Conclusioni – La prevenzione della crisi come espressione della cultura aziendale della sostenibilità

L’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza segna un punto di svolta nel modo di intendere il governo dell’impresa, introducendo nel diritto positivo ciò che la dottrina aziendalistica aveva da tempo riconosciuto come principio cardine: la sostenibilità dell’impresa come equilibrio dinamico, da perseguire attraverso strumenti di conoscenza, controllo e adattamento. La norma, ponendo al centro la prevenzione e la diagnosi tempestiva, riconduce la responsabilità imprenditoriale al suo significato più profondo: garantire la vitalità del sistema aziendale nel tempo, in coerenza con i principi dell’economicità e della continuità.

In questa prospettiva, la crisi non è più soltanto un fallimento gestionale o un momento patologico, ma diviene parte integrante del ciclo vitale dell’impresa, una fase in cui si misura la capacità direzionale di apprendere e di reagire. Come sottolinea Guatri, «la crisi è una fase naturale del ciclo dell’impresa, che può essere superata se il management possiede gli strumenti per comprenderla e la volontà di correggerla»[25]. L’art. 3 CCII istituzionalizza questa visione evolutiva, trasformando la gestione della crisi in una funzione ordinaria della governance, non più eccezionale o emergenziale.

Coda interpreta tale prospettiva come una forma di “razionalità estesa”, in cui la direzione d’impresa è chiamata non solo a conseguire risultati economici, ma a preservare le condizioni della propria sopravvivenza nel lungo periodo, conciliando efficienza, equilibrio finanziario e responsabilità verso gli stakeholder[26]. È proprio in questo intreccio tra razionalità economica e responsabilità sociale che la prevenzione della crisi assume valore etico, oltre che tecnico: il buon imprenditore è colui che previene il danno non solo per sé, ma per la collettività economica che gravita intorno all’impresa.

L’art. 3, dunque, può essere letto come il manifesto giuridico della sostenibilità aziendale, in quanto riconosce che la continuità non è garantita da regole formali, ma da comportamenti organizzativi fondati su conoscenza, previsione e trasparenza. Dainelli, in questa linea, osserva che «la sostenibilità economico-finanziaria è il risultato di un processo consapevole di misurazione e di governo: non esiste equilibrio senza conoscenza, né conoscenza senza dati attendibili»[27]

Zanda, dal canto suo, sottolinea che la performance aziendale deve essere intesa non come esito statico, ma come «processo di apprendimento continuo che consente all’impresa di mantenere e accrescere nel tempo la propria capacità di creare valore»[28]. In questa visione, la prevenzione della crisi diventa sinonimo di competenza direzionale, e l’art. 3 CCII appare come la formalizzazione normativa della cultura del continuous improvement e del learning organization che la dottrina economico-aziendale ha da sempre auspicato.

Onida aveva già indicato, più di mezzo secolo fa, la via maestra: «l’equilibrio aziendale non è un punto di arrivo, ma una condizione da mantenere attraverso un incessante sforzo di adattamento»[29]. Questa affermazione, nella sua semplicità, riassume l’essenza del nuovo paradigma introdotto dal Codice della Crisi: il governo dell’impresa non è più reattivo, ma proattivo; non si limita a constatare la crisi, ma la previene.

In conclusione, l’art. 3 CCII non è soltanto una norma di disciplina organizzativa, ma un principio di civiltà economica. Esso richiama l’impresa a un modello di gestione fondato su consapevolezza, competenza e responsabilità, trasformando la prevenzione della crisi in una dimensione della sostenibilità. È in questo orizzonte che il diritto incontra l’economia aziendale e che la scienza della gestione si traduce in norma: nella convinzione che la conoscenza e la previsione siano le vere forme della buona governance.



[1] Dottore commercialista e Professoressa nell’Università di Firenze.

Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta dall’A. il 23 ottobre 2025 al Convegno “MI.MA. 2025” dal titolo “Il patrimonio del debitore al servizio dei creditori” organizzato a Milano Marittima da ODCEC e Fondazione Commercialisti di Ravenna unitamente a UNIBO Ravenna e OCC Romagna.

[2] P. Onida, Economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1971, p. 15.

[3] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 42.

[4] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 23.

[5] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 67.

[6] F. Dainelli, Indicatori e segnali della crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2021, p. 58.

[7] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 73.

[8] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 41.

[9] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 55.

[10] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 89.

[11] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 58.

[12] F. Dainelli, Indicatori e segnali della crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2021, p. 91.

[13] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 63.

[14] P. Onida, Economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1971, p. 34.

[15] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 67.

[16] F. Dainelli, Indicatori e segnali della crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2021, p. 112.

[17] P. Onida, Economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1971, p. 54.

[18] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 81.

[19] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 96.

[20] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 93.

[21] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 97.

[22] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 108.

[23] F. Dainelli, Indicatori e segnali della crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2021, p. 128.

[24] P. Onida, Economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1971, p. 62.

[25] L. Guatri, Turnaround: risanamento e ritorno al valore, Milano, Egea, 1995, p. 134.

[26] V. Coda, L’economia aziendale come scienza del governo dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1988, p. 119.

[27] F. Dainelli, Indicatori e segnali della crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2021, p. 143.

[28] G. Zanda, La valutazione della performance aziendale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 121.

[29] P. Onida, Economia d’azienda, Milano, Giuffrè, 1971, p. 78.


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