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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 19/12/2020 Scarica PDF

Contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenziali ed assistenziali – Esenzione per reddito o ammissione al patrocinio a carico dello stato: regime fiscale

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Il “servizio giustizia” ha (rappresenta) un costo che viene, nella generalità dei casi, sostenuto dalla parte processuale privata.

Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati (parti private) e l’esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte c.d. principio della domanda[1].

Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è l’onere, a carico della parte processuale privata, delle spese occorrenti nel e per il processo civile[2].

Ai sensi dell’articolo 8, primo comma[3], D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115[4] [Testo Unico spese di giustizia, nel prosieguo del lavoro indicato con l’acronimo tusg] “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato…”.

La regola dell’anticipazione, da parte dei privati[5], delle spese occorrenti nei procedimenti civili[6] in cui sono parte conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo 8 tusg, “se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato[7], le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”

Eccezione al pagamento, nella forma dell’anticipazione e della prenotazione a debito[8], delle spese nel processo.

Eccezione al pagamento che, oltre alla richiamata ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato si ha, in genere, con l’istituto dell’esenzione.

Esenzione dal pagamento di spese nel processo che può essere totale o parziale in relazione a determinate procedure e/o a condizioni soggettive della parte processuale privata.

L’esenzione parziale è limitata a singole tipologie di spese[9].

Nello stesso processo si può verificare, quindi, che alcune spese siano esenti mentre per altre è dovuto il pagamento[10].

Importante, nell’architettura del testo unico spese di giustizia e nello studio dello stesso, la distinzione tra l’istituto dell’esenzione e l’istituto della prenotazione a debito[11] con particolare riguardo alla, eventuale, fase del recupero delle spese stesse.

L’esenzione dal pagamento delle spese processuali si ha solo per espressa disposizione normativa.

Con l’esenzione la spesa sarebbe, in generale, dovuta ma, per scelta del Legislatore, non viene fatta pagare.

L’esenzione si ha sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo fatte dal Legislatore comporta non solo che quel determinato importo non verrà posto [sarà dovuto] a carico di nessuna parte processuale.

Nell’esenzione non potrà essere effettuata alcuna azione di recupero.

L’esenzione può riguardare uno o più istituti di spesa.

Spesa che, ribadiamo, se pur normativamente prevista, non viene, sotto nessuna forma, corrisposta e per la quale non si pone, come visto, il problema relativo ad eventuali recuperi.

Anche la prenotazione a debito della spesa deve essere espressamente stabilita dalla normativa[12].

Prenotazione a debito che, per la normativa del tusg, è[13] l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è [materialmente] pagamento.

La prenotazione a debito a differenza dell’esenzione opera rispetto a tutte le spese a favore del beneficiario.

L’unica eccezione si ha per l’imposta di registro nei casi di prenotazione debito dell’imposta nei casi di cui alla lettera d) articolo 59 D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro).[14]

Nelle controversie ordinarie per risarcimento danni per “fatti costituenti reato” nei casi di c.d. responsabilità aquilana (responsabilità extracontrattuale) durante la fase processuale sono dovute le spese per il processo (contributo unificato, anticipazione forfettaria all’erario, diritti di copia) ma se l’azione risarcitoria è accolta l’imposta di registro viene prenotata a debito e recuperata nei confronti del soccombente.

Il pagamento con la prenotazione a debito si concretizza, materialmente, nell’annotazione[15] nel foglio delle notizie[16] da parte delle cancellerie, di quanto dovuto.

Dovuto che viene prenotato [annotato] a debito ai fini dell’eventuale, al verificarsi di determinate condizioni, successivo recupero[17].

Per la giurisprudenza di legittimità[18] l’istituto della prenotazione a debito quando il pagamento sarebbe dovuto “assolve alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese (cfr Cass. Sez. Unite sent. n. 9938/2014).”

Esenzione e prenotazione a debito operano esclusivamente a favore delle parti che per legge ne beneficiano e, i loro effetti non possono estendersi ad altri soggetti nella stessa posizione processuale.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica”[19].

Il contributo unificato, istituto oggetto del presente lavoro,è una obbligazione tributaria[20].

Per la giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite[21] la qualità di entrata tributaria del contributo unificato è indiscussa.

Per il Ministero della Giustizia[22] “la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 [ndr= determinazione del contributo unificato] non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021).

Per la circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato “i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati [ndr= nella forma dell’annotazione del dovuto] dal pagamento del contributo.

 Si tratta di un’esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo [che sarà annotato nel suo ammontare nel registro modello 2/A/SG che implementa il foglio delle notizie[23]].

Il contributo sarà pagato [attraverso l’istituto del recupero ai sensi degli artt. 208, 212,227 ter tusg] dalla controparte [ndr= abbiente[24] con particolare riferimento al giudizio di lavoro considerato che nelle procedure assistenziali e previdenziali controparte è una pubblica amministrazione (INPS, INAIL) per le quali, però, non trova applicazione l’articolo 158 tusg], se soccombente.”

Riguardo all’istituto della prenotazione a debito essendo unico il valore del procedimento, nel caso di più soggetti, nella medesima posizione processuale, l’obbligo del pagamento del contributo unificato deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito[25].

Nei procedimenti introdotti da una pluralità di parti attrici, di cui solo una è ammessa alla prenotazione a debito ex art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento del contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito.[26]

Nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Statoil contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali.[27]

Le procedure in materia previdenziale, assistenziale e di lavoro erano esenti dall’ imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ai sensi dell’articolo unico legge n.319 del 2 aprile 1958.

Il regime fiscale nelle procedure previdenziali, assistenziali e di lavoro tradizionalmente esenti da ogni tassa e spesa, ha subito una parziale modifica operata dall’art. 37, comma 6, lett. b), n. 2, decreto legge n. 98 del 2011[28].

La richiamata normativa a far data del 6 luglio 2011[29] prevede il pagamento del contributo unificato.

Pagamento in misura fissa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del tusg per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Pagamento in base allo scaglione di valore, dimezzato ai sensi art. 13, comma 3, tusg per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Contributo unificato dovuto, per le procedure in esame, con l’introduzione del comma 1-bis art. 9 tusg[30], solo ed esclusivamente se la parte ricorrente è titolare di reddito superiore a tre volte l’importo previsto, articolo 76 tusg, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[31].

Ma cosa succede se lo stesso soggetto processuale è destinatario sia di normativa esentiva che di diritto alla prenotazione a debito?

La prassi, giustificata dalle finalità proprie dell’istituto della prenotazione a debito, adottata dalla maggioranza degli uffici giudiziari era che in presenza di contemporanea esenzione dal pagamento del contributo unificato per reddito, ex comma 1-bis art. 9 tusg, e ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato la causa veniva iscritta in esenzione.

Alcuni uffici giudiziari invece adottavano un, ingiustificato, regime fiscale c.d. misto in relazione alla dichiarazione dell’avvocato all’atto dell’iscrizione della causa.

Ove l'avvocato attestasse l'esenzione e depositasse altresì delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del competente Consiglio Ordine Avvocati (COA) il procedimento veniva considerato esente, ove invece l’avvocato si limitasse a depositare solo la delibera di ammissione il CU veniva prenotato a debito.

Regime c.d. misto, come detto, ingiustificato ove si tenga conto che non è previsto da nessuna disposizione normativa e in materia tributaria come è quella del contributo unificato non sono ammesse interpretazioni se non quella ex articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale[32].

Regime c.d. misto che, tra l’altro, violava il disposto di cui all’articolo 14 comma 2 tusg ai sensi del quale la dichiarazione di valore della causa deve risultare, nell’atto di parte introduttivo del giudizio, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

Di diverso parere, rispetto alle richiamate prassi in uso negli uffici giudiziari, l’indirizzo ministeriale dell’8 agosto 2024[33].

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “qualora la parte depositi in giudizio la delibera del COA di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur ricorrendo, contestualmente, i presupposti per l'esenzione del giudizio dal pagamento del contributo unificato, deve ritenersi prevalente l'ammissione al patrocinio con l'applicazione del relativo regime fiscale di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, che regolerà anche la fase di recupero delle spese di giustizia.”

Per la direttiva ministeriale in esame “qualora la parte depositi in giudizio la delibera del COA di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possono ignorarsi gli effetti che tale ammissione spiega sul relativo processo, per cui in questo caso le spese a carico della parte ammessa sono regolate dall’art.131 del d.P.R. 115/2002, indipendentemente dal fatto che sia stata resa la dichiarazione di esenzione richiesta dall’art.10, comma 6, cit.”.

Per il Ministero della Giustizia “infatti, la presentazione della relativa istanza al competente consiglio dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’art.124 del d.P.R. 115/2002, e il successivo deposito in giudizio dell’atto con il quale l’organo competente ammette la parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esprime inequivocabilmente la volontà della parte di avvalersi del regime fiscale di maggior favore all’uopo previsto, che oltretutto, in presenza dei presupposti di legge, consente all’ufficio di procedere eventualmente al recupero delle spese annotate sul foglio delle notizie.”

I limiti della direttiva ministeriale[34] proprio, a parere di chi scrive, nelle motivazioni che ne giustificano l’indirizzo oltre che da un corretto esame degli istituiti in esame e degli effetti che, dagli stessi, che ne giustificano l’esistenza.

Come visto l’esenzione comporta il non pagamento che sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo fatte dal Legislatore e, nelle procedure in esame, la valutazione di tipo oggettivo si ha riguardo al reddito del ricorrente.

Se inferiore a tre volte l’importo previsto dall’ articolo 76 tusg per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si ripristina, ex legge (articolo 9 comma 1-bis tusg), anche riguardo al contributo unificato l’esenzione totale da imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ai sensi dell’articolo unico legge n.319 del 2 aprile 1958.

Non condivisibile l’asserzione da parte ministeriale che “la presentazione della relativa istanza al competente consiglio dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’art.124 del d.P.R. 115/2002, e il successivo deposito in giudizio dell’atto con il quale l’organo competente ammette la parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esprime inequivocabilmente la volontà della parte di avvalersi del regime fiscale di maggior favore all’uopo previsto…”.

La richiesta di ammissione al patrocinio nelle materie in esame è [sempre stata] motivata, anche nel periodo di regime esentivo totale, dalla necessità di acquisirne gli effetti ai fini delle anticipazioni delle spese da parte dello Stato.

Spese anticipate[35] che sono cosa ben diversa dalle spese prenotate a debito[36].

Tra le spese anticipate vi sono, tra le altre, quelle importati, per il ricorrente, degli onorari e spese del difensore, del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Consulente Tecnico di parte (CTP).

Quindi nessuna inequivocabilmente volontà della parte di avvalersi del regime fiscale di maggior favore all’uopo previsto ma semplice esigenza della parte non abbiente di vedersi garantito, dallo Stato, le spese di difesa oltre a quelle non dovute per legge [articolo unico legge n.319 del 2 aprile 1958 = diritti di copie, anticipazioni forfettarie all’erario nel processo civile, imposta di registro) o per esenzione reddituale (articolo 9 comma 1 bis tusg].

Il limite della direttiva ministeriale in esame, e la "negatività", tra l’altro evidenziata nel quesito, si riflettono "appesantendo" l’attività giornaliera delle cancellerie, si ha anche riguardo all’importate, e delicata, per gli Uffici giudiziari, fase del recupero che nel caso in esame riguarderebbe il solo contributo unificato.

Recupero non dovuto nel caso di esenzione della spesa.

Recupero dovuto nel caso di prenotazione a debito.

Esaminiamo, brevemente, quest’ultimo aspetto.

Rinviamo ad altri approfondimenti di chi scrive[37] le problematiche nascenti quando ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono, o possono essere, entrambe (con particolare riferimento al giudizio di lavoro) le due parti processuali.

Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’8 febbraio 2011 “gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.”

Se il recupero avviene nei confronti di parte soccombente abbiente questa può, legittimamente, eccepire che la somma non era dovuta per esenzione della procedura ex articolo 9 comma 1 bis tusg che come visto ripristina in toto gli effetti esentivi generali, a favore di entrambe le parti processuali, di cui all’articolo unico legge n.319 del 2 aprile 1958 non essendo vincolante per la parte privata o del giudice una semplice disposizione ministeriale[38].

Nessun recupero può essere effettuato nei confronti del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato rimasto soccombente per il principio generale ai sensi del quale “nessuna azione di recupero deve essere effettuata nei confronti dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui sia rimasto soccombente nel giudizio”[39].

Nessun recupero nei casi di cui all’articolo 134 tusg, relativamente alla spesa prenotata a debito, nella specie contributo unificato, potendo l’escusso eccepirne l’esenzione reddituale ex articolo 9 comma 1 bis tusg.

L’unica ipotesi di recupero nei confronti dell’ammesso a patrocinio spese dello Stato soccombente si potrebbe avere [si ha] per revoca del patrocinio per inesistenza della condizione reddituale ma siamo in una ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato era dovuto ab origine[40] e quindi al di fuori della portata della ministeriale dell’8 agosto 2024.



[1] Articolo 99 codice procedura civile.

[2] Con il termine spese di lite o spese processuali, si indicano, genericamente, i costi che il privato affronta nel, e per il, processo sia civile che penale. Spese di lite che possiamo, genericamente, distinguere in: a) spese per il processo identificabili nelle spese “necessarie” al funzionamento del processo (per quel che ci interessa nell’odierno intervento: diritti, bolli, anticipazioni forfettarie, contributo unificato), spese non corrispondenti al loro oggettivo costo quantificati, nel loro importo, da specifica disposizione normativa e b) spese legali = le spese che ciascuna parte deve corrispondere al proprio difensore (legale), rientrano tra le spese legali quelle dovute ai consulenti e testimoni. Gli importi di queste spese sono quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (tariffe professionali). Alla liquidazione dei quali, con esclusione per i testimoni, provvede il magistrato nel processo civile ex art. 91 c.p.c. e nel processo penale ex artt. 535, 541 e 542 c.p.p. Riguardo alla tipologia di spesa di lite trovano una specifica, e particolare, collocazione le "spese di giustizia”. Per spese di giustizia si intendono le spese che si formano nel processo, civile e penale, a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano regolamentazione nelle disposizioni di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia). Spese di giustizia caratterizzate dal soggetto [l’Erario] che ne “sopporta alla formazione delle stesse il peso attraverso le forme dell’anticipazione” e della “prenotazione a debito”.

[3] Che ha ripreso l’articolo 90 del codice di procedura civile abrogato ex articolo 299 d.P.R. 115/02.

[4] Il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, c.d. Testo Unico spese di giustizia, riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale” rif. Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[5] Quando parte processuale è una Pubblica Amministrazione, per come definita dall’art. 3 comma 1 lett. q) tusg opera in relazione alle spese nel processo occorrenti alla stessa l’articolo 158 tusg.

[6] Nel processo penale, vige il principio dell’anticipazione dall’Erario con l’eccezione delle spese occorrenti alle parti articolo 4 Testo Unico spese di giustizia “Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

[7] Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, Testo Unico spese di giustizia, articoli da 74 a 145.

[8] Art. 3 tusg lettera t) anticipazione: è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “, lettera s) “prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”.

[9] Esempio l’articolo 10 tusg indica i casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

[10] Esempio: nelle procedure di lavoro è dovuto il contributo unificato ma non le anticipazioni forfettarie e i diritti di copia; nelle procedure ordinarie a favore di minori non è dovuto il contributo unificato ma è dovuta l’anticipazione forfettaria e i diritti di copia.

[11] Rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021.

[12] Le voci di spese prenotate a debito analiticamente elencate dall’articolo 131 comma 2 tusg sono: a) contributo unificato, b) notificazione a richiesta delle parti, c) l’anticipazione forfetaria dai privati all’erario nel processo civile, d) indennità ai testimoni, e) diritti di copia, f) imposta di registro e/o trascrizione.

[13] Vedi nota 8.

[14] A far data del 1° gennaio 2026 il Testo Unico disposizioni sull’imposta di registro DPR 131/1986 sarà sostituito dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti Decreto Legislativo 123/2025.

[15] Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata ex art 160 tusg sui registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale 28 maggio 2003.

[16] Ai sensi dell’art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, “in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate.” Per la direttiva ministeriale DOG.11/12/2017.0232170.U “Le disposizioni del testo unico spese di giustizia prevedono tre registri distinti per l’annotazione delle spese anticipate dall’erario (1/A/SG) e delle spese prenotate a debito (2/A/SG): solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme. Lo scopo di tale previsione è quello di tenere sotto controllo le spese e di consentire, alla fine del procedimento, l’eventuale riversamento dei crediti ripetibili (maturati nel corso del procedimento) nel registro predisposto per il recupero (3/SG)”.

[17] Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’8 febbraio 2011 “gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.” Esempio: le spese che lo Stato prenota a debito in caso di vittoria dell’ammesso saranno recuperate a carico di parte abbiente soccombente nel giudizio (vedi art. 133 tusg).

[18] Cassazione Civile Sez.V sentenza del 29 ottobre 2020 n.23879 vedasi anche sez. unite sent. 9840/2011.

[19] DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022.

[20] Sulla natura fiscale del contributo unificato Corte Costituzionale sentenza 7 febbraio 2005 - depositata 11 febbraio 2005 n.73. Anche per la giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione – Sentenza 17 aprile 2012, N. 5994 … il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (anche Cass., Sezioni Unite sentenza n. 3007/08 e n. 3008/08).

[21] Sentenza n. 10013 del 15 aprile 2021.

[22] DAG.31/03/2023.0072064.U

[23] Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata, articolo 160 testo unico spese di giustizia “i pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati”, sui registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

[24] Nel caso in cui parte soccombente sia anche essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato la spese si recupera solo se il giudice lo prevede espressamente nel provvedimento di liquidazione, imputandone il pagamento a favore dello Stato. Il pagamento da parte di ammesso al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio non è pacifico nella giurisprudenza di legittimità né in dottrina. Per chi scrive il divieto di recupero nasce dal tenore dell’articolo 133 tusg che prevede il recupero delle spese anticipate dallo Stato nei soli confronti di parte non ammessa. per approfondimenti vedi CAGLIOTI GAETANO WALTER in: Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa - Anno LVI n 2 marzo aprile 2023 da pag 131 a pag 138 “Patrocinio a spese dello Stato: contestualità di parti ammesse e regime del recupero spese”;Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – sabato 21 gennaio 2023gratuito patrocinio: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime delle spese;

[25] DAG n. 109446.U del 23.05.2023.

[26] Provvedimento Ministero della giustizia 23 maggio 2023.

[27] Provvedimento 24 luglio 2023.

[28] Convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011.

[29] Per i procedimenti iscritti a ruolo o per i ricorsi notificati a tale data ai sensi del comma 7 dell’articolo 37 D.L. 98/2011.

[30] Articolo 9 comma 1-bis tusg. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

[31] Nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o di pubblico impiego, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato occorre l’apposita dichiarazione della parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo e il deposito della documentazione comprovante il possesso dei requisiti reddituali. da ultimo DAG.08/08/2024.0165622.U

[32] Art. 12. Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

[33] DAG.08/08/2024.0165622.U

[34] Sull’uso delle direttive ministeriali giustizia vedasi CAGLIOTI GAETANO WALTER Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – venerdì 5 dicembre 2025“L’uso delle direttive ministeriali negli istituti di spesa del processo”.

[35] Elencate dal comma 4 dell’articolo 131 tusg.

[36] Per l’elencazione vedi nota 11.

[37] Vedi nota 24.

[38] Ricordiamo che la prenotazione a debito del contributo unificato in causa esente viene disposta dalla ministeriale in oggetto.

[39] Rif. ministeriali DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG.11/08/2020.0128178.U

[40] La “disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese…” cfr. Relazione al testo unico spese di giustizia. “la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo” nota ministeriale prot. (1)128-1-3/2003(4)


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