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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/01/2026
La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione
Stefano Ambrosini, Professore ordinario di Diritto Commerciale nell'Università del Piemonte Orientale1. Le massime della Cassazione
Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo
La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non trattandosi (fra l’altro) di disposizione di carattere processuale.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 1392 del 22 gennaio 2026, Pres. Ferro, Est. Vella
Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione dell’evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso.



