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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 30/03/2026 Scarica PDF

Il “coobbligato” nei contratti di finanziamento: inesistenza di una figura autonoma e riqualificazione in termini di fideiussione

Vincenzo Lembo, Avvocato in Milano


Tribunale Venezia, Sez. I Civile, sentenza n. 1035 del 07.02.2026

 

“In ambito contrattuale, o si è parte del contratto, con conseguente assunzione delle obbligazioni che ne derivano, ovvero, in caso di pluralità soggettiva, di obbligazioni solidali e contitolarità degli effetti favorevoli, oppure si è fideiussori, responsabili dell’adempimento delle obbligazioni altrui senza partecipare al rapporto principale; non è, invece, configurabile una autonoma figura di “coobbligato” volontario quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto e non essendo titolare dei relativi effetti, assuma obblighi di garanzia senza rivestire la qualità di fideiussore, con conseguente riconduzione della fattispecie allo schema tipico della fideiussione ed applicazione della relativa disciplina”.

 

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La recente sentenza del Tribunale di Venezia n. 1035 del 7 febbraio 2026 offre un interessante spunto di riflessione sulle implicazioni che derivano dalla natura giuridica della figura del “coobbligato” e dall’applicazione della disciplina della fideiussione.

La controversia trae origine dalla proposizione di una opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto qualificato come “coobbligato”, chiamato a rispondere del rimborso di un finanziamento di credito al consumo stipulato dalla debitrice principale.

A sostegno dell’opposizione, la parte opponente deduceva di non aver assunto la veste di coobbligato in senso proprio, bensì quella di fideiussore, eccependo la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per avere la parte creditrice di omesso di proporre le opportune istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Il Tribunale, accogliendo l’opposizione e revocando il provvedimento monitorio, ribadisce un principio di grande rilievo: il termine “coobbligato”, pur frequentemente utilizzato nella prassi contrattuale bancaria, non identifica una figura negoziale autonoma riconosciuta dall’ordinamento.

La motivazione si sviluppa lungo una direttrice interpretativa coerente con i principi codicistici in materia di obbligazioni. Il giudice veneziano osserva, infatti, come l’ordinamento conosca, da un lato, la figura del debitore (o dei condebitori solidali, ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c.) e, dall’altro, quella del fideiussore, quale soggetto che garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Non esiste, invece, una categoria intermedia di soggetti che, pur non essendo parti del contratto principale e quindi non beneficiando degli effetti dello stesso né garanti, assumano obblighi di pagamento in solido dell’adempimento dell’obbligazione della parte contrattuale,ferma restando, tuttavia, la possibilità per l’autonomia contrattuale di dar vita a forme di garanzia atipiche, purché connotate da elementi strutturali chiaramente incompatibili con lo schema tipico della fideiussione.

In questa prospettiva, il Tribunale si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, chiarendo come la nozione di “coobbligato” non descriva un tipo contrattuale, ma richiami unicamente il rapporto di solidarietà passiva tra più soggetti. Tuttavia, la solidarietà non è di per sé una fonte autonoma dell’obbligazione, ma un vincolo esistente tra più obbligazioni, che deve pur sempre trovare origine nella legge (così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell’art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all’ipotesi di cui all’art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell’illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale.

Ne consegue che l’utilizzo della dicitura “coobbligato” all’interno di un contratto di finanziamento non è sufficiente a qualificare il soggetto come debitore principale o come parte del contratto. Occorre invece verificare in concreto se egli abbia beneficiato della prestazione (nel caso di specie, la somma finanziata) oppure se abbia semplicemente assunto un impegno accessorio volto a garantire l’adempimento altrui.

Ed è proprio su questo punto che il Tribunale accerta che il soggetto qualificato come coobbligato non aveva ricevuto alcuna utilità diretta dal finanziamento, né risultava intestatario del bene acquistato, né aveva assunto la posizione di cliente. Tale circostanza esclude radicalmente la sua partecipazione al rapporto principale e conduce inevitabilmente a ricondurre la sua obbligazione nell’alveo della garanzia personale fideiussoria.

Da ciò discende una conseguenza decisiva: in assenza di una diversa e specifica pattuizione idonea a derogare allo schema tipico della fideiussione, l’obbligazione assunta dal “coobbligato” deve essere qualificata come fideiussione, con conseguente applicazione integrale della relativa disciplina codicistica.

D’altra parte, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l’istituto della fideiussione. Il fideiussore, infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all’art. 1944, primo comma, c.c. (“il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito”); ne consegue che egli stesso può essere qualificato, sul piano meramente descrittivo, come “coobbligato”, senza che tale qualificazione incida sulla natura fideiussoria del vincolo.

Del tutto ininfluente, sotto il profilo giuridico, è che la garanzia sia stata prestata nell’ambito della stessa richiesta di finanziamento: può infatti osservarsi come si sia in presenza di una operazione negoziale complessa, strutturalmente unitaria ma funzionalmente articolata, ricostruibile in termini sostanziali come collegamento tra contratto di finanziamento e obbligazione di garanzia, da cui scaturiscono, rispettivamente, il rapporto principale tra finanziatore e finanziato e il distinto rapporto fideiussorio tra il primo ed il soggetto indicato come “coobbligato”.

Ritornando alla sentenza in commento, il Tribunale afferma, inoltre, che, anche laddove le parti intendano dar vita a forme atipiche di garanzia (quali il contratto autonomo di garanzia), è necessario che emergano con chiarezza elementi strutturali incompatibili con la fideiussione, come l’assenza di accessorietà o la rinuncia alle eccezioni ex art. 1945 c.c.; elementi, questi, che, nel caso di specie, non risultavano né allegati né provati.

Una volta ricondotta la fattispecie nello schema fideiussorio, il Tribunale procede ad applicare l’art. 1957 c.c., norma che impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, a pena di decadenza dal diritto di escutere la garanzia.

Nel caso concreto, è risultato pacifico che il creditore non avesse intrapreso alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale nel termine previsto dalla legge. Tale inerzia ha determinato la perdita del diritto di agire nei confronti del garante, con conseguente accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.

La pronuncia si inserisce dunque in un filone giurisprudenziale sempre più attento a ribadire che la qualificazione giuridica di un rapporto non può dipendere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, ma deve essere desunta dalla concreta funzione economico-sociale del negozio e dalla struttura degli interessi coinvolti.

Dal punto di vista pratico, la decisione assume rilevanza significativa per gli operatori del diritto, in quanto invita a prestare particolare attenzione alla reale configurazione dei rapporti di garanzia personale nei contratti di finanziamento.

Per gli intermediari, ciò comporta la necessità di una maggiore chiarezza nella redazione delle clausole contrattuali; per i difensori, invece, si apre uno spazio di contestazione fondato sulla riqualificazione del rapporto e sulla conseguente applicazione delle norme a tutela del fideiussore.

In definitiva, la sentenza del Tribunale di Venezia conferma un principio di fondo: al di là delle formule utilizzate, l’ordinamento non conosce figure ibride.

Quando un soggetto si obbliga per garantire un debito altrui senza partecipare al rapporto principale, egli è, giuridicamente, un fideiussore, con tutte le conseguenze che ne derivano, ivi compresa la possibilità di invocare la decadenza ex art. 1957 c.c. in caso di inerzia del creditore.


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