CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 14/05/2026 Scarica PDF
Gli atti in frode nel Codice della Crisi dopo i correttivi 2023/2024: accesso alle procedure, debito erariale e limiti all’esdebitazione
Andrea Ferri, Dottore Commercialista in BolognaSommario: 1. Premessa e obiettivo del presente contributo 2. Dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi: continuità e rotture 2.1. La Legge 3/2012: centralità degli “atti in frode” come filtro di accesso 2.2. Il CCII: dal “peccato originale” alla centralità della disclosure e della meritevolezza 3. Atti in frode e frode informativa nel concordato preventivo e nel concordato minore 3.1. La costruzione giurisprudenziale dell’atto in frode nel concordato preventivo 3.2. Frode informativa e consenso dei creditori nel CCII 3.3. Simulazione, sopravvalutazione dell’attivo e “dolo informativo” 4. Atti in frode e meritevolezza nel sovraindebitamento: dalla L. 3/2012 al CCII 4.1. La Legge 3/2012: un sistema “ossessivo” sugli atti in frode 4.2. La “nuova regola applicabile” nel CCII: meritevolezza come categoria omnicomprensiva 4.3. Distrazioni e segregazioni patrimoniali: trasparenza vs. abuso 5. Atti in frode, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente 5.1. Liquidazione controllata come “autofallimento” del debitore sotto-soglia 5.2. Soglia minima di attivo e utilità per i creditori 5.3. Atti in frode ed esdebitazione 6. Atti in frode, debito erariale e cram down fiscale 6.1. Rateizzazioni seriali del debito fiscale come autofinanziamento improprio 6.2. La necessità di una valutazione caso per caso 6.3. Cram down fiscale e correttivo 2024 7. Analoghe categorie di frode nelle procedure concorsuali maggiori 7.1. Concordato preventivo e concordato semplificato 7.2. Liquidazione giudiziale e revocatorie 8. Conclusioni: linee guida operative e raccordo tra sistemi 8.1. La “nuova regola applicabile” nel sovraindebitamento 8.2. Differenze strutturali tra L. 3/2012 e CCII 8.3. Analogie con le procedure concorsuali maggiori - Conclusioni
1. Premessa e obiettivo del presente contributo
Lo scrivente con questo articolo
intende ricostruire, in chiave sistematica, la disciplina degli atti in frode
nel sovraindebitamento, mettendo a confronto la Legge 3/2012 e il Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con particolare attenzione alle
interferenze con le procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo e
liquidazione giudiziale).
La prassi recente mostra come Agenzia delle Entrate-Riscossione e creditori
qualificati (soprattutto gli Istituti di credito) utilizzino sempre più spesso
il richiamo alla condotta del debitore, nell’aver commesso atti che rientrino
nella cosiddetta “categoria dell’atto in frode”, per opporsi all’omologazione
del concordato minore o alla liquidazione controllata, soprattutto nei casi di
ingente debito erariale e contributivo (talora pari al 80-90% dell’esposizione
complessiva).
Un nodo centrale è la tendenza, in parte della giurisprudenza di merito, ma
soprattutto dalla Corte di Cassazione,[2] a
qualificare il mancato e reiterato pagamento delle imposte - pur oggetto di
rateizzazioni e piani concessi da ADER - come atto in frodeatipico dove
l’animus nocendi si caratterizzerebbe per il mancato rispetto
dell’adempimento dell’obbligazione tributaria (indisponibile) comportandone una
palese determinazione del danno nella future azioni di responsabilità intentate
dalle curatele dove manca un’adeguata indagine causale sul dissesto e sulle
effettive disponibilità liquide (cash flow) del debitore nel periodo anteriore
al default e sul loro impiego nel rispetto o meno delle cause di prelazione.
Sempre nel 2025 , esce la sentenza delle Corte d’Appello di Genova n. 17 del
23.07.2025 che richiama altro provvedimento della Corte Ligure del 2025
affermando che “la condotta del debitore che ha soddisfatto tutti i
creditori non pubblici, è idonea a concretare l’effettuazione di pagamenti
preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori”.”
La mancata elencazione da parte del gestore della crisi da sovraindebitamento della storia del default - non dimentichiamo che la Legge 3/2012 nasce come legge anti usura (artt. da 1 a 5), confluita interamente nel CCII, potrebbe generare uno scollamento tra condotta del debitore e analisi da parte del Tribunale. Questo concetto non va mai dimenticato dal gestore che ha l’obbligo di rappresentare al Tribunale la formazione dello stato di dissesto, del suo evolversi nel tempo, a partire dal primo mutuo o finanziamento, magari molti anni addietro, fino alla debitoria complessiva per la quale il debitore chiede aiuto all’OCC.
Questo aiuterebbe il Giudice di prime cure, ma anche gli Ermellini, qualora interessati da questioni di legittimità, ricevendo nel fascicolo la storia dell’indebitamento non una anonima questione di diritto che renderebbe asettica e fuori dalla logica di quel territorio, di quella microimpresa, di quella particolare storia del debito, la loro decisione.
2. Dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi: continuità e rotture
2.1. La Legge 3/2012: centralità degli “atti in frode” come filtro di accesso
Nel sistema previgente, la nozione di atto in frode era onnipresente: la legge lo richiamava in almeno otto disposizioni, facendone un vero e proprio presupposto ostativo all’ammissibilità, all’omologazione e all’esdebitazione rendendola una barriera invisibile alla meritevolezza.
Gli atti in frode:
- Art. 9 comma 2: indicazione … degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Art. 9 comma 3 bis lett. D): “l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Art. 10 comma 3 “accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori”
- Art. 11, comma 5: “l’accordo è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- Art. 12 bis comma 1: verificata l’assenza di atti in frode ai creditori”
- Art. 14 bis revoca dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’art. 11 comma 5;
- Art. 14 bis quinquies (liquidazione): verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- Art. 14 terdecies comma 2 lett. b): esdebitazione esclusa se il debitore ha posto in essere atti in frode ai creditori.
La logica era tendenzialmente “sanzionatoria”: qualsiasi condotta ritenuta fraudolenta, anche risalente, poteva cristallizzare un giudizio negativo di non meritevolezza, spesso senza distinzione tra dolo, colpa grave e mera imprudenza.
2.2. Il CCII: dal “peccato originale” alla centralità della disclosure e della meritevolezza
Con il CCII, specie dopo i correttivi del 2023 e 2024, la categoria dell’atto in frode viene in parte rifocalizzata:
- nelle procedure maggiori (concordato preventivo, concordato semplificato) l’atto in frode resta causa di revoca/improcedibilità ex art. 106 CCII;
- nel sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67-69, concordato minore ex artt. 74-80, liquidazione controllata ed esdebitazione ex artt. 268 ss. e 278 ss.) il baricentro si sposta sulla meritevolezza, intesa come assenza di dolo e colpa grave, e sulla completezza della disclosure.
La “nuova regola applicabile” è che l’atto in frode non coincide più con qualsiasi errore o atto di disposizione pregresso, ma con la condotta che altera il consenso informato dei creditori o denota una colpa grave nella genesi del sovraindebitamento.
3. Atti in frode e frode informativa nel concordato preventivo e nel concordato minore
3.1. La costruzione giurisprudenziale dell’atto in frode nel concordato preventivo
Già sotto la legge fallimentare, l’art. 173 l.f. - oggi trasfuso nell’art. 106 CCII - è stato interpretato dalla Cassazione come norma cardine sulla “frode informativa”:
- Cass. 13 aprile 2022 n. 12115 La sentenza insiste sul collegamento tra atto di frode e idoneità della condotta del debitore a trarre in inganno i creditori, sottolineando che ciò che rileva è l’effetto di alterazione della formazione della volontà dei creditori, non la mera irregolarità o incompletezza contabile in sé considerata. Il principio viene declinato in chiave funzionale: sono atti di frode quei comportamenti, anche omissivi, che impediscono ai creditori di compiere una valutazione corretta delle prospettive di soddisfacimento, così incidendo sull’espressione del voto.
- Cass. 1° marzo 2022 n. 6772 La decisione qualifica l’“atto di frode” nel concordato preventivo come qualsiasi attività del debitore idonea a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, attraverso una rappresentazione non veritiera dell’attivo o del passivo, in modo da far apparire la proposta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La Corte evidenzia che il nucleo dell’atto di frode è la “valenza decettiva” del comportamento, che incide sul corredo informativo necessario ai creditori per esprimere un voto consapevole, ponendosi così nella scia del principio affermato da Cass. 4 giugno 2014 n. 12533, secondo cui non è sufficiente la mera irregolarità contabile, ma occorre che essa sia concretamente idonea a trarre in inganno i creditori. In termini sistematici, la pronuncia conferma l’impostazione maturata in vigenza della L. Fall. (art. 173 L. Fall.), valorizzando la funzione informativa della proposta e dei suoi allegati e il collegamento causale tra incompletezza/falsità delle informazioni e alterazione del consenso dei creditori.
- Cass. 20 ottobre 2021 n. 29243 La Corte ribadisce che la nozione di “atto di frode” nel concordato presuppone un’attività che incida in modo fuorviante sulla rappresentazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio, così da rendere la proposta apparentemente più vantaggiosa rispetto alla liquidazione, con conseguente alterazione del giudizio di convenienza dei creditori. La decisione richiama il filone giurisprudenziale che riconduce l’atto di frode alla “valenza decettiva” della condotta, precisando che ciò che rileva non è la violazione formale di regole contabili, ma la concreta idoneità della rappresentazione (o omissione) a influenzare il voto dei creditori.
- Cass. 21 giugno 2019 n. 16808: L’atto di frode richiede che il fatto sia stato taciuto al commissario e ai creditori ed emerga in seguito; non basta la mera irregolarità contabile. Gli atti gestori in pendenza di concordato possono integrare atti di frode quando sono tenuti nascosti o non adeguatamente rappresentati agli organi della procedura e ai creditori, così da alterare il quadro informativo su cui si fonda il consenso; l’elemento selettivo non è la mera irregolarità formale (esecuzione di pagamenti o atti straordinari senza autorizzazione), ma la loro idoneità a pregiudicare i creditori o a frodarne le ragioni, in linea con l’idea di “valenza decettiva” elaborata a partire da Cass. 23 giugno 2011 n. 13817.
Questa linea è stata poi consolidata nel CCII: l’art. 106[3] consente la revoca/improcedibilità del concordato ogni volta che emergano atti di frode, intesi come occultamento o rappresentazione distorta di attivo, passivo o vicende gestorie rilevanti.
L’articolo è applicabile anche al concordato minore, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17721 del 30.6.2025.[4]
3.2. Frode informativa e consenso dei creditori nel CCII
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che la nozione di atto in frode non coincide esclusivamente con condotte distrattive o con la materiale sottrazione di beni al ceto creditorio, ma comprende anche quelle situazioni nelle quali il debitore comprometta la trasparenza informativa necessaria alla formazione di un consenso consapevole dei creditori.
In tale prospettiva, assume particolare rilievo la Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25165, secondo cui rientrano nell’area degli atti in frode non solo i fatti integralmente occultati, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei relativi allegati. La Corte ha ritenuto irrilevante una mera menzione marginale di circostanze patrimonialmente significative, evidenziando che i dati rilevanti devono essere rappresentati in modo chiaro, completo e immediatamente percepibile dai creditori.
Il principio affermato è di particolare importanza sistematica: la frode può realizzarsi anche mediante una rappresentazione solo apparente della situazione economico-patrimoniale, quando informazioni decisive vengano:
- relegate in allegati tecnici;
- formulate in modo ambiguo o incompleto;
- prive del necessario rilievo informativo;
- tali da alterare la valutazione di convenienza rispetto alle alternative liquidatorie.
Ne consegue che il fulcro dell’illecito non è soltanto la dispersione dell’attivo, ma anche la lesione del diritto dei creditori a deliberare su basi veritiere e complete.
Sotto questo profilo emerge una significativa continuità tra concordato preventivo e concordato minore: in entrambi gli istituti, l’atto in frode tende a identificarsi con la violazione del dovere di leale disclosure verso i creditori e verso il tribunale. La tutela concorsuale moderna appare infatti sempre più orientata a sanzionare non solo la sottrazione patrimoniale, ma anche l’opacità informativa, poiché essa incide direttamente sulla correttezza del procedimento e sulla genuinità del consenso espresso dai creditori.
3.3. Simulazione, sopravvalutazione dell’attivo e “dolo informativo”
La Cassazione ha poi tipizzato alcune ipotesi ricorrenti:
- simulazione di proprietà su beni in leasing (Cass. 31533/2023);
- sopravvalutazione dolosa di marchi e brevetti per gonfiare il tasso di recupero (Cass. 24900/2024);
- omissione di garanzie reali su beni dichiarati “liberi” (Cass. 17702/2023).
Queste condotte, tutte riconducibili all’art. 106 CCII, mostrano come il confine tra atto in frode e violazione della veridicità della proposta sia ormai sostanzialmente sovrapponibile.
4. Atti in frode e meritevolezza nel sovraindebitamento: dalla L. 3/2012 al CCII
4.1. La Legge 3/2012: un sistema “ossessivo” sugli atti in frode
Come già precisato, la L. 3/2012 disseminava la nozione di atto in frode in molteplici norme: (i) obbligo di indicare gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, (ii) rilevanza degli atti impugnati dai creditori, (iii) revoca dell’accordo e del piano per atti diretti a frodare, (iv) esclusione dall’esdebitazione, (v) controlli in sede di liquidazione.
L’effetto pratico era quello di trasformare qualsiasi distrazione patrimoniale o segregazione (fondi patrimoniali, trust) in potenziale causa di esclusione, anche quando tali atti fossero stati successivamente resi trasparenti.
4.2. La “nuova regola applicabile” nel CCII: meritevolezza come categoria omnicomprensiva
Il CCII, pur recependo la logica di fondo, ristruttura il sistema:
- per il consumatore, l’art. 69 CCII subordina l’omologazione alla mancanza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento;
- per il concordato minore, disposizioni parallele (artt. 76-80 CCII) richiedono analogamente una condotta complessivamente corretta, non limitata alla sola assenza di atti in frode in senso stretto, ma allargata alla “completezza delle informazioni” sugli attivi e passivi del debitore.
- nella liquidazione controllata e nell’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), gli atti in frode e le distrazioni rilevano principalmente come cause ostative al beneficio finale, non come impedimenti assoluti all’accesso alla procedura.
La meritevolezza diventa quindi una nozione più ampia, che ricomprende gli atti in frode ma consente al giudice di negare il beneficio anche in presenza di condotte gravemente imprudenti pur non fraudolente (ad esempio, assunzione di debiti senza ragionevole prospettiva di adempimento).
4.3. Distrazioni e segregazioni patrimoniali:
trasparenza vs. abuso
La prassi ha posto al centro tre tipi di operazioni:
- atti di distrazione ante-ricorso (donazioni, vendite sottocosto, pagamenti preferenziali);
- costituzione di fondi patrimoniali o trust;
- operazioni in frode ai creditori ex art. 2901 c.c. poi oggetto di transazione.
Due tesi si confrontano:
1. tesi “informativa”: se l’atto è palesato nel ricorso, non integra frode ma incide solo sulla meritevolezza e sulla convenienza della proposta
2. tesi “etica”: nel sovraindebitamento, anche l’atto dichiarato può escludere la meritevolezza, perché incompatibile con la figura del debitore “onesto ma sfortunato”.
La giurisprudenza più recente (Trib. Napoli n. 11/2025 del 21.01.2025) tende a un approccio intermedio: la trasparenza non sana automaticamente la condotta, ma consente di distinguere tra dolo specifico e colpa grave, valorizzando anche eventuali condotte di resipiscenza (es. transazioni che ripristinano la garanzia patrimoniale).
5. Atti in frode, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
5.1. Liquidazione controllata come “autofallimento” del debitore sotto-soglia
Una parte della dottrina e della giurisprudenza propone di leggere la liquidazione controllata come l’equivalente funzionale dell’“autofallimento” per i soggetti non fallibili.
In questa prospettiva:
- negare l’accesso alla liquidazione controllata per la mera esistenza di atti in frode significherebbe lasciare il debitore privo di qualsiasi procedura ordinata, in contrasto con la Direttiva Insolvency (art. 3) che richiede un percorso di ristrutturazione o liquidazione per tutti i debitori sovraindebitati, soprattutto quelli esclusi dalla “ristrutturazione precoce”;
- l’atto in frode rileva soprattutto nella fase di esdebitazione: il debitore può essere ammesso alla liquidazione, ma perderebbe il beneficio liberatorio finale se emergono condotte fraudolente o gravemente colpose.
5.2. Soglia minima di attivo e utilità per i creditori
Alcuni tribunali hanno individuato, in via pretoria, una soglia minima di attivo (15-20.000 euro) per ritenere non abusivo l’accesso alla liquidazione controllata, analogamente alle valutazioni di antieconomicità delle vendite nel programma di liquidazione fallimentare.
All’interno di tale perimetro di utilità, l’apertura della procedura dovrebbe essere garantita, riservando la valutazione degli atti in frode alla fase dell’esdebitazione e non come filtro assoluto di ingresso.
5.3. Atti in frode ed esdebitazione
Il CCII riprende la logica già presente nell’art. 142 l.f.: la distrazione dell’attivo e gli atti in frode possono escludere l’esdebitazione, anche se non hanno impedito l’apertura della procedura.
Ciò realizza un bilanciamento tra:
- diritto del debitore ad accedere a una procedura concorsuale con sospensione delle azioni esecutive e liquidazione ordinata;
- tutela dei creditori, che possono opporsi all’esdebitazione quando la condotta del debitore riveli dolo o colpa grave.
6. Atti in frode, debito erariale e cram down fiscale
6.1. Rateizzazioni seriali del debito fiscale come autofinanziamento improprio
Tribunali come La Spezia e Corte d’Appello di Genova[5] hanno qualificato la reiterata rateizzazione del debito erariale, sin dagli esordi dell’attività, come forma di autofinanziamento improprio e abuso dello strumento fiscale, specie quando finalizzata al mantenimento del DURC o alla sospensione delle azioni esecutive in assenza di reale capacità di adempimento.
La Cassazione, con la sentenza del 5 febbraio 2024 n. 3225, ha esteso la nozione di atto in frode alla gestione del passivo, assimilando tali condotte a forme di finanziamento opportunistico idonee ad alterare la par condicio, avvicinandole alla bancarotta preferenziale.
Tale orientamento viene ribadito dalla sentenza della Civile Ord. Sez. 1 Num. 22005 Anno 2025, Presidente Ferro, Relatore Pazzi, data pubblicazione: 30/07/2025[6]
Rispetto all’azione sociale occorreva, pertanto, tener conto che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (nello stesso senso Cass. 22911/2010).
La presente ordinanza afferma con chiarezza il principio secondo cui l’omesso e sistematico versamento dei tributi non integra una legittima scelta gestoria, né può essere ricondotto all’ambito della discrezionalità imprenditoriale tutelata dalla business judgment rule, ma costituisce violazione dei doveri legali dell’amministratore, fonte di responsabilità verso la società e verso i creditori quando da tale condotta derivino sanzioni, interessi o depauperamento patrimoniale.
Ne consegue che la crisi di liquidità non giustifica l’inadempimento fiscale, né consente di utilizzare il debito tributario quale forma impropria di autofinanziamento dell’impresa. L’amministratore è invece tenuto a reperire mezzi leciti di sostegno finanziario ovvero ad adottare tempestivamente gli strumenti imposti dall’ordinamento per la gestione della crisi.
La Corte ribadisce inoltre che, nell’azione ex art. 2394 c.c., l’insufficienza patrimoniale rappresenta il presupposto dell’azione e non il danno risarcibile, il quale coincide con il pregiudizio causalmente ricollegabile alla condotta contra legis degli amministratori, comprensivo delle passività generate dall’inadempimento tributario.
6.2. La necessità di una valutazione caso per caso
L’impostazione più equilibrata suggerisce però di valutare:
- le cause esogene del dissesto (pandemia, crisi geopolitiche, condotte scorrette di concorrenti);
- la destinazione delle risorse sottratte al fisco (pagamento di salari, fornitori strategici, salvaguardia della prima casa);
In tali ipotesi, soprattutto nell’ambito di una transazione fiscale ex art. 23 CCII, la riduzione del debito erariale non può essere letta come “condono atipico”, ma come riequilibrio complessivo di cash flow e debitoria nell’arco del piano.
6.3. Cram down fiscale e correttivo 2024
Il correttivo 2024 ha consolidato il meccanismo di cram down fiscale, chiarendo tempi e limiti delle opposizioni ex art. 48 CCII.
Nel concordato minore, l’atto in frode resta limite strutturale all’omologazione; nella liquidazione controllata, invece, incide soprattutto sull’esdebitazione.
7. Analoghe categorie di frode nelle procedure concorsuali maggiori
7.1. Concordato preventivo e concordato semplificato
Nel concordato preventivo, l’art. 106 CCII (ex art. 173 l.f.) tipizza diverse
fattispecie:
- occultamento o dissimulazione dell’attivo;
- omessa denuncia di crediti;
- esposizione di passività inesistenti;
- indicazione di fideiussore manifestamente insolvente;
- offerte di garanzie prive di contenuto;
- pagamenti non autorizzati di crediti anteriori;
Il concordato semplificato, pur privo del voto dei creditori, è assoggettato a un controllo particolarmente rigoroso sulla veridicità dei dati: la frode informativa è considerata contrappeso necessario alla compressione dell’autonomia privata.
7.2. Liquidazione giudiziale e revocatorie
Nella liquidazione giudiziale, le condotte di distrazione e gli atti in frode
assumono rilievo sia sul piano penale (bancarotta fraudolenta) sia attraverso
le azioni revocatorie (artt. 163-171 CCII).
Dottrina e giurisprudenza distinguono:
- l’atto revocabile, che mira a ricostituire l’attivo per la massa;
- l’atto di frode ex art. 106, che sanziona l’inganno informativo e comporta la revoca della procedura.
Questa distinzione è importante per evitare sovrapposizioni improprie tra frode alla legge ex art. 1343-1344 c.c., frode ai creditori ex art. 2901 c.c. e atti in frode concorsuali.
8. Conclusioni: linee guida operative e raccordo tra sistemi
8.1. La “nuova regola applicabile” nel sovraindebitamento
Alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, questi sono i nuovi requisiti per l’ammissibilità:
- l’atto in frode, nel CCII, non è più qualsiasi atto di disposizione pregresso, ma la condotta (commissiva od omissiva) che altera il consenso informato dei creditori o rivela dolo/colpa grave nella formazione del debito;
- la meritevolezza è categoria più ampia, che ricomprende gli atti in frode ma consente di valutare anche distrazioni palesate, sovraindebitamento imprudente, uso distorto del credito, mancato rispetto delle norme fiscali (cosiddetta indisponibilità dell’obbligazione tributaria).
8.2. Differenze strutturali tra L. 3/2012 e CCII
- L. 3/2012: centralità degli atti in frode come causa di inammissibilità e revoca, con un’impostazione fortemente punitiva e poco attenta alla distinzione tra dolo e colpa grave.
- CCII: maggiore attenzione alla disclosure, alla veridicità dei dati, agli adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c. e all’art. 3 CCII e alla meritevolezza, con un sistema graduato di sanzioni (inammissibilità, revoca, diniego di esdebitazione) calibrato sulla gravità della condotta.[7]
8.3. Analogie con le procedure
concorsuali maggiori - Conclusioni
Le procedure di sovraindebitamento, in particolare concordato minore e
liquidazione controllata, condividono con il concordato preventivo e la
liquidazione giudiziale:
- la concezione dell’atto in frode come violazione della trasparenza informativa;
- la possibilità di rilevare la frode in ogni fase (ammissione, omologazione, esecuzione, revoca post-omologa);
- il ruolo centrale del giudice e degli organi della procedura (commissario giudiziale, OCC, gestore, liquidatore) nel garantire il consenso informato del ceto creditorio
In questo quadro, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento non può essere negato automaticamente per il solo mancato pagamento dei tributi o per la mera esistenza di atti di disposizione pregressi, ma richiede una valutazione puntuale di meritevolezza, disclosure e utilità per i creditori, in coerenza con la Direttiva Insolvency e con l’assetto del CCII che premia il debitore che chiede aiuto, “al di fuori del Tribunale”, attraverso l’OCC, magari anticipando il piano, con l’accesso al presidio della composizione negoziata[8].
Se il debitore fa “emergere” tutta la propria storia di microimprenditore, professionista o consumatore, anche comprensiva di eventuali atti dispositivi, eventualmente catalogati come possibili atti in frode, l’analisi del gestore prima e del Tribunale poi, si deve incentrare sulle cause dell’indebitamento e sulla destinazione delle somme relative al presunto atto in frode (rispetto delle cause di prelazione)[9].
In questo modo nessun creditore potrà gridare “al condono fiscale” nel caso di forte falcidia della massa debitoria erariale, magari ottenuta con l’omologa di un piano utilizzando la misura premiale del cram down, se la genesi di quel debito si sia generata, ad esempio, mediante i prestiti usurari di una o più finanziarie (causa esogena).
La genesi degli articoli 282 e segg. del CCII, prevede l’esdebitazione a qualunque costo, anche a risultato zero per i creditori, ma con un elevato grado di meritevolezza - art. 283 CCII punto 7 - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente [10], che è necessaria per accedere alla più importante misura premiale.
Compete al gestore dimostrare al Giudice, dati contabili alla mano, evidenziando le cause e circostanze del disseto del debitore, che quel sovraindebitato avrebbe diritto ai benefici di una ordinata liquidazione in base alla Direttiva Insolvency 1023/2019.
La mancata apertura di una procedura di liquidazione controllata per mancanza di utilità per i creditori e dell’incapiente per mancanza del requisito della meritevolezza è una sconfitta per il sistema concorsuale e sociale, ed il codice della crisi devia, inspiegabilmente, rispetto alla Direttiva.
Così come non veniva negato a nessun debitore “impresa” l’autofallimento che poi soggiaceva alle “forche caudine” del vecchio articolo 142 l.f., parimenti va elogiato quel filone giurisprudenziale che autorizza la liquidazione controllata purché vi sia un minimo interesse per i creditori.
In questo modo il debitore potrà utilizzare la misura premiale minima prevista dal CCII, cioè la nomina di un gestore prima e di un liquidatore poi, che gestiscono ordinatamente il suo patrimonio garantendo una serie di garanzie minime costituzionali.
Il giudice dell’esdebitazione poi deciderà, tre anni dopo l’accesso in procedura, se concedere o meno la seconda, più importante misura premiale, l’esdebitazione di tutta la debitoria esistente al momento del concorso e fino allo scadere dei tre anni.
A parere di chi scrive, nessun creditore citerà più apoditticamente la parola “condono fiscale” nei confronti una procedura di sovraindebitamento, istituto sacrosanto, adottato come sappiamo, molto tempo prima dall’Europa (Francia 1989, Germania 1994) e dagli Stati Uniti (1978) che sta faticosamente entrando nella mentalità dei debitori e dei professionisti che sono chiamati ad applicarla e dei Giudici che ne decidono l’ammissibilità. Senza dimenticare la parte più nobile contenuta nella vecchia Legge 3/2012 dagli artt. da 1 a 5 concernente il reato di usura, ora cassata, ma confluita nel CCII con la nuova liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente.
Concetti filosofici come la meritevolezza per l’incapiente, e tutto il dibattito sin qui evidenziato sulla sussistenza o meno di atti in frode ante piano di risanamento sono destinati a soggiacere alla recentissima ordinanza n. 16843 del 22.04.2026 della Corte di Cassazione che recita: “Trova, dunque, applicazione l’art. 88 CCII, nel testo ratione temporis vigente, per il quale il legislatore ha previsto, in caso di «cram down» fiscale, esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della convenienza dell’offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale (art. 88, comma 3, CCII «[n]el concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria.”
Il dogma è la valutazione della convenienza del piano per i creditori (tout court), rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata
[1] Commercialista in Bologna, presidente Associazione Bolognese Concorsualisti
[2] Sul punto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22005 del 30.07.2025 ha stabilito che: “In tema di responsabilità degli amministratori di società, il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione non è invocabile in presenza di violazioni di norme tributarie, trattandosi di condotte che integrano illeciti presidiati da sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. Il sistematico mancato pagamento di imposte alle scadenze, protratto nel tempo quale modalità di autofinanziamento della società, costituisce violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e non può essere ricondotto a scelta gestionale legittima, neppure quando accompagnato da successiva rateizzazione di sanzioni e interessi. L'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare i creditori, ma tale insufficienza costituisce condizione di proponibilità dell'azione e non coincide con il danno risarcibile, che si commisura alla riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori causalmente riconducibile alla condotta contra jus degli amministratori. Non è necessario che l'insufficienza patrimoniale sia stata immediatamente e direttamente conseguente alla condotta degli amministratori, essendo sufficiente che il nesso causale sussista tra la condotta illegittima e il pregiudizio patrimoniale di cui si chiede il ristoro. Nell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., che ha natura contrattuale, la società ha l'onere di dimostrare le violazioni degli obblighi e il nesso causale con il danno, mentre incombe sugli amministratori l'onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso e l'osservanza dei doveri imposti dalla carica.”
[3] Dispositivo dell'art. 106 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Fonti > Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza > PARTE Prima - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza > Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi > Capo III - Concordato preventivo > Sezione IV - Provvedimenti immediati
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
[4] Secondo gli Ermellini l’analogia però non può estendersi a tutte le fattispecie - ad esempio nel caso del mancato versamento delle spese di giustizia, stabilite nel concordato minore a tutela del compenso del commissario, il Giudice di prime cure non poteva invocare l’art. 106 per analogia col concordato preventivo, ma unicamente la non fattibilità del piano, a pena di inammissibilità della domanda.
[5] La Corte d’Appello di Genova con la sentenza del 23 luglio 2025 ha accolto il reclamo presentato contro l’omologa di un concordato minore da parte di ADER. Nel caso in questione la Corte d’appello ha precisato che “la condotta del debitore che ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici … è idonea a concretare l’effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori.”
[6] Rispetto all’azione sociale occorreva, pertanto, tener conto che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 16 e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 22911/2010).
[7] L’importanza degli adeguati assetti nella composizione negoziata della crisi d’Impresa di Andrea Ferri in Crisi d’Impresa del 16 luglio 2025
[8] Tribunale di Vicenza 27.09.2021, est. Presidente Delegato Dott. Giuseppe Limitone
[9] Tribunale di Parma, 04.10.2021, est. Vernizzi
[10] 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2.
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