CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/10/2026 Scarica PDF
L’abbandono dei beni non convenienti nel concordato preventivo: una clausola per l’efficienza del piano
Franco Benassi, Avvocato e Direttore della Rivista IL CASO.itSommario: 1. I beni non convenienti nel concordato preventivo. - 2. Sull’applicabilità al concordato preventivo della derelictio della liquidazione giudiziale. - 3. Destinazione del patrimonio ai creditori e utilità netta dei beni. - 4. Il piano come sede naturale della clausola di salvaguardia. - 5. Presupposti e contenuto della clausola: stima, costi e verifica del mercato. - 6. La rinuncia abdicativa come possibile strumento di attuazione. - 7. Soggetti, procedimento e controlli nell’esecuzione della clausola. - 8. Considerazioni conclusive.
1. I beni non convenienti nel concordato preventivo
La disciplina della liquidazione giudiziale offre oggi una risposta espressa alla questione dei beni la cui acquisizione, conservazione o liquidazione non sia economicamente conveniente. Gli artt. 142, comma 3, e 213, comma 2, CCII consentono infatti al curatore, secondo presupposti e procedimenti differenti, di non acquisire il bene oppure di rinunciare alla sua liquidazione quando il rapporto tra presumibile realizzo e costi renda la prosecuzione dell’attività pregiudizievole per la massa[1].
La funzione dell’istituto è essenzialmente economica, in quanto la liquidazione non rappresenta un valore in sé e non vi è ragione di impiegare risorse della procedura per conservare o vendere un bene quando il risultato prevedibile dell’operazione sia negativo. Come si è cercato di evidenziare in altra sede, il giudizio deve avere ad oggetto l’utilità netta del cespite e deve comprendere non soltanto il presumibile valore di realizzo, ma anche i costi e i rischi ragionevolmente prevedibili derivanti dalla sua permanenza nella procedura[2]. Un bene contabilmente attivo può così trasformarsi, sul piano economico, in una passività.
La medesima situazione può presentarsi nel concordato preventivo.
Il piano, soprattutto se liquidatorio o se prevede comunque la dismissione di una parte del patrimonio, viene necessariamente costruito sulla base di valutazioni formulate in un determinato momento: valore dei beni, costi di conservazione, tempi di realizzo, oneri di regolarizzazione e prospettive del mercato. Alcune di queste previsioni possono rivelarsi inesatte; altre possono essere superate da circostanze sopravvenute[3]. Un immobile inizialmente suscettibile di utile realizzo può richiedere interventi imprevisti; un macchinario può perdere mercato; possono aumentare i costi di custodia o di messa in sicurezza; possono emergere passività ambientali o urbanistiche[4]; ripetuti tentativi di vendita possono dimostrare che il valore attribuito nel piano non è concretamente conseguibile.
In queste situazioni, la prosecuzione della liquidazione può entrare in conflitto con la stessa finalità economica del concordato. Continuare a sostenere costi per realizzare un bene il cui presumibile ricavato non sia più sufficiente a compensarli non incrementa le risorse destinate ai creditori, ma può ridurle[5].
Il problema non riguarda soltanto eventi eccezionali. Ogni piano contiene inevitabilmente previsioni e, quindi, margini di incertezza. Non a caso l’art. 87, comma 1, lett. i), CCII richiede espressamente che il piano indichi «le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati». La disposizione impone dunque di considerare già nella fase di costruzione del piano la possibilità che lo scenario assunto non si realizzi e di individuare le misure attraverso le quali affrontare lo scostamento.
Con riferimento ai beni destinati alla liquidazione, può così verificarsi un momento nel quale il problema non è più come vendere il bene, ma se continui ad essere economicamente razionale conservarlo e liquidarlo.
Nella liquidazione giudiziale il legislatore disciplina espressamente questa eventualità. Nel concordato preventivo manca invece una disposizione corrispondente. Ne deriva la necessità di verificare, anzitutto, se la disciplina della derelictio possa essere estesa al concordato e, in caso contrario, attraverso quali strumenti il piano possa governare la sopravvenuta non convenienza della liquidazione di uno o più beni.
La questione assume particolare rilievo nel concordato liquidatorio, nel quale la destinazione del patrimonio alla soddisfazione dei creditori potrebbe apparire, a prima vista, incompatibile con l’abbandono di un cespite. Occorrerà però stabilire se destinare il patrimonio ai creditori significhi necessariamente liquidare ogni singolo bene oppure preservare il valore che quel patrimonio, nel suo complesso, è in grado di offrire loro.
2. Sull’applicabilità al concordato preventivo della derelictio della liquidazione giudiziale
La prima soluzione che potrebbe apparire naturale consiste nell’applicare al concordato preventivo la disciplina prevista per la liquidazione giudiziale. Se l’art. 213, comma 2, CCII consente al curatore di rinunciare alla liquidazione di un bene manifestamente non conveniente, potrebbe sembrare ragionevole riconoscere un analogo potere al liquidatore concordatario.
Il dato normativo non sembra tuttavia consentire una simile conclusione[6].
L’art. 213 è collocato nel Titolo V del Codice, dedicato alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata, e attribuisce espressamente al curatore il potere di far ricorso all’istituto, subordinandone l’esercizio all’autorizzazione del comitato dei creditori. Inoltre, alla rinuncia alla liquidazione dei beni non convenienti sono collegati effetti propri della liquidazione giudiziale tanto che il bene viene rimesso nella disponibilità del debitore e i creditori possono iniziare o proseguire su di esso azioni esecutive o cautelari, in deroga all’art. 150 CCII, che vieta tali iniziative sui beni compresi nella procedura[7].
La disciplina in questione è dunque costruita intorno alla particolare struttura della liquidazione giudiziale e contempla lo spossessamento del debitore, l’affidamento al curatore dell’amministrazione del patrimonio, la concentrazione dell’esecuzione collettiva sul patrimonio nella procedura concorsuale con la possibilità, attraverso la derelictio, di sottrarre un singolo bene a tale destinazione.
È proprio questa struttura a spiegare perché la derelictio concorsuale non coincida con la rinuncia abdicativa alla proprietà. Il curatore non dispone del diritto dominicale del debitore, ma delimita il perimetro dell’esecuzione collettiva. Il bene non cessa di appartenere al debitore: cessa soltanto di essere amministrato e liquidato nell’interesse della massa. La distinzione, già esaminata in altra sede, può qui essere assunta come punto di partenza della riflessione[8].
Il concordato preventivo presenta una struttura diversa. Dalla presentazione della domanda sino all’omologazione il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall’art. 94 CCII.
Non vi è quindi, in questa fase, un bene che debba essere “restituito” alla disponibilità del debitore per effetto di una decisione dell’organo concorsuale.
Neppure la disciplina del concordato liquidatorio contiene un richiamo all’art. 213 CCII. L’art. 114, comma 2, CCII individua espressamente le disposizioni della liquidazione giudiziale applicabili al liquidatore concordatario e tra esse non compare l’art. 213. Il comma 4 stabilisce poi che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito della domanda o in esecuzione del concordato si applicano, in quanto compatibili, «le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale».
La collocazione sistematica delle disposizioni ci sembra dunque significativa. L’art. 213 appartiene alla sezione dedicata alle disposizioni generali sulla liquidazione dell’attivo, mentre la disciplina delle vendite è contenuta nella sezione successiva. La rinuncia alla liquidazione non costituisce una particolare modalità di vendita, ma una decisione logicamente anteriore, perché stabilisce che alla vendita non si proceda. Il rinvio dell’art. 114, comma 4, CCII non sembra pertanto idoneo a trasferire nel concordato anche il diverso potere attribuito al curatore dall’art. 213.
Un’ulteriore indicazione proviene dall’art. 114-bis CCII, introdotto dal terzo correttivo per disciplinare la liquidazione nel concordato in continuità. La norma prevede che l’eventuale liquidatore compia le operazioni assicurandone «l’efficienza e la celerità» nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, ma non gli attribuisce un autonomo potere di rinunciare alla liquidazione dei beni divenuti non convenienti.
Il dato merita attenzione anche perché il medesimo intervento legislativo ha modificato l’art. 213 CCII e introdotto l’art. 114-bis CCII. Il legislatore ha dunque disciplinato nello stesso momento tanto l’abbandono dei beni nella liquidazione giudiziale quanto l’efficienza delle operazioni liquidatorie nel concordato in continuità, senza estendere a quest’ultimo il potere di derelictio. Per queste ragioni si prospetta poco persuasiva una sua applicazione diretta al concordato preventivo.
Ma vi è di più. L’art. 213 più volte citato non attribuisce soltanto il potere di interrompere la liquidazione, ma disciplina anche la sorte successiva del bene ponendolo nella disponibilità del debitore e consentendo ai creditori di agire individualmente sul bene.
Si tratta, dunque, di effetti strettamente collegati alla cessazione, limitatamente a quel cespite, del regime proprio della liquidazione giudiziale, effetti che non possono essere trasposti nel concordato senza importare un meccanismo concepito per un diverso assetto del patrimonio e dei poteri degli organi.
La disciplina dell’art. 213 non può quindi essere direttamente utilizzata per risolvere il problema dei beni non convenienti nel concordato preventivo.
Rimane tuttavia il tema del profilo economico che ha ispirato la disciplina di cui abbiamo parlato, perché può accadere che anche nel concordato un bene inizialmente destinato alla vendita diventi economicamente non conveniente a causa di fatti sopravvenuti o in seguito all’emersione di elementi non adeguatamente valutati.
Nel concordato preventivo, il liquidatore è chiamato a dare attuazione a un piano sul quale i creditori hanno espresso il proprio voto, mentre nella liquidazione giudiziale la legge attribuisce al curatore il potere di modificare la scelta liquidatoria quando venga meno la convenienza. La questione diviene particolarmente delicata dopo l’omologazione in quanto l’art. 118-bis CCII disciplina espressamente le modifiche sostanziali del piano soltanto nel concordato in continuità aziendale, prevedendo il rinnovo dell’attestazione, l’informazione dei creditori e la possibilità di opposizione, laddove una disciplina corrispondente non è prevista per il concordato liquidatorio.
Proprio questa differenza induce a spostare l’attenzione dall’applicazione analogica dell’art. 213 CCII alla costruzione del piano. Prima di affrontare tale profilo occorre però stabilire se la possibilità di non liquidare un bene il cui valore sia divenuto economicamente negativo sia compatibile con la destinazione del patrimonio alla soddisfazione dei creditori.
3. Destinazione del patrimonio ai creditori e utilità netta dei beni
Esclusa l’applicazione diretta dell’art. 213 CCII, occorre verificare se la possibilità di non proseguire la liquidazione di un bene divenuto economicamente negativo sia compatibile con il principio secondo cui, nel concordato liquidatorio, il patrimonio del debitore è destinato alla soddisfazione dei creditori, tema, questo, particolarmente attuale in seguito ad una recente pronuncia di legittimità, la quale, pronunciandosi nella vigenza della legge fallimentare, ha affermato che nel concordato preventivo liquidatorio tutti i beni appartenenti al patrimonio del debitore devono essere destinati all’adempimento delle obbligazioni concordatarie, comprese le spese della procedura[9].
Il principio impedisce certamente che il debitore sottragga alla garanzia dei creditori beni o valori suscettibili di concorrere al loro soddisfacimento, ma non sembra affrontare il diverso problema del bene che, anziché apportare valore, richieda per la propria conservazione e liquidazione risorse superiori a quelle presumibilmente ricavabili[10]. Il punto è precisamente questo: la clausola non consente di sottrarre ai creditori un valore suscettibile di distribuzione, ma presuppone l’accertamento che, tenuto conto dei costi differenziali e dei rischi ragionevolmente prevedibili, quel valore netto non esista più.
Destinare il patrimonio ai creditori e imporre la liquidazione di ogni singolo bene non sono infatti affermazioni necessariamente equivalenti.
La garanzia patrimoniale riguarda il patrimonio del debitore nella sua funzione di soddisfacimento delle obbligazioni[11]. Ciò che interessa ai creditori non è la conservazione materiale di ciascun cespite che lo compone, ma il valore che da quel patrimonio può essere ricavato[12]. Nella fase liquidatoria tale garanzia assume necessariamente una dimensione dinamica: i beni vengono trasformati in risorse destinate al pagamento dei creditori e la correttezza delle scelte deve essere valutata in funzione del risultato economico di tale trasformazione.
In questa prospettiva, la liquidazione di un bene non rappresenta un fine autonomo. Se il costo necessario per conservarlo, regolarizzarlo e venderlo supera il ricavato ragionevolmente conseguibile, l’operazione non accresce la garanzia patrimoniale, ma la riduce.
Lo stesso codice della crisi offre un’indicazione coerente con questa impostazione: all’art. 87, comma 1, lett. c), nel disciplinare il valore di liquidazione da rappresentare nel piano, prende in considerazione il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale «al netto delle spese». Il dato non disciplina direttamente l’abbandono dei beni non convenienti, ma conferma che il valore destinato ai creditori non coincide con la somma dei valori lordi dei cespiti: ciò che rileva è il risultato economico conseguibile dopo avere considerato i costi necessari per realizzarlo[13].
È la stessa logica che, nella liquidazione giudiziale, sorregge la derelictio. Come si è già osservato, il bene deve essere valutato in funzione dell’utilità netta che può apportare alla massa, contrapponendo al presumibile realizzo i costi di custodia, conservazione, messa in sicurezza, regolarizzazione e vendita, oltre ai rischi ragionevolmente prevedibili derivanti dalla prosecuzione della gestione.
Appare allora evidente che il criterio in esame conserva il proprio significato anche nel concordato preventivo, pur mutando il regime giuridico attraverso il quale il tema deve essere affrontato.
Nella comparazione tra opzione liquidatoria e abbandono devono naturalmente essere considerati soltanto i costi che assumono rilievo rispetto alla scelta. Come già evidenziato con riferimento alla liquidazione giudiziale, occorre distinguere gli oneri che graverebbero comunque sul debitore o sulla procedura da quelli che dipendono dalla permanenza del bene nel programma liquidatorio e che possono essere evitati interrompendone la gestione. Solo questi ultimi rappresentano un costo differenziale della prosecuzione della liquidazione.
Ne deriva che la possibilità di non proseguire la liquidazione di un bene manifestamente non conveniente non contraddice necessariamente la destinazione dell’intero patrimonio ai creditori.
Al contrario, quando sia adeguatamente dimostrato che la conservazione e il realizzo del cespite ridurrebbero il valore complessivamente disponibile, l’interruzione della liquidazione può costituire una modalità di tutela della stessa garanzia patrimoniale[14].
Senonché una conclusione di questo genere non consente di rimettere la scelta a una valutazione libera e successiva del debitore o del liquidatore della procedura. Proprio perché il bene appartiene al patrimonio preso in considerazione dai creditori nel momento del voto, la possibilità di non liquidarlo deve essere preventivamente rappresentata, sottoposta alla loro valutazione e disciplinata attraverso criteri sufficientemente determinati.
È dunque nel piano che il problema dei beni non convenienti deve trovare la propria disciplina.
4. Il piano come sede naturale della clausola di salvaguardia
Il piano concordatario non costituisce soltanto la rappresentazione di una sequenza di operazioni destinate a svolgersi secondo uno scenario immutabile[15]. Esso è necessariamente fondato su previsioni e deve quindi contemplare anche il possibile scostamento tra i risultati ipotizzati e quelli effettivamente raggiunti.
L’art. 87, comma 1, lett. i), CCII impone espressamente di indicare nel piano «le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati». La disposizione richiede dunque che il piano non descriva soltanto lo scenario atteso, ma individui anche gli strumenti destinati a fronteggiare il mancato verificarsi delle previsioni sulle quali esso è costruito.
Naturalmente, non ogni scostamento dalle previsioni giustifica l’abbandono del bene. La vendita a un prezzo inferiore a quello previsto può continuare ad apportare un’utilità significativa ai creditori. La clausola che prende in considerazione l’ipotesi dell’abbandono e che è destinata a governare questa eventualità deve operare soltanto quando venga meno la convenienza economica della prosecuzione, e non come strumento attraverso il quale sottrarsi a un risultato liquidatorio semplicemente inferiore alle aspettative.
Nell’ipotesi in cui l’eventualità in esame non sia contemplata e si manifesti dopo l’omologazione, il liquidatore può trovarsi di fronte a un’alternativa difficilmente conciliabile con il sistema: proseguire un’attività della quale sia ormai dimostrata l’antieconomicità oppure discostarsi dal programma sul quale i creditori hanno espresso il proprio voto.
La difficoltà è particolarmente evidente nel concordato liquidatorio. L’art. 118-bis CCII disciplina, infatti, le modifiche sostanziali successive all’omologazione con specifico riferimento al concordato in continuità aziendale, prevedendo il rinnovo dell’attestazione, la comunicazione del piano modificato e la possibilità di opposizione dei creditori. Manca una analoga disciplina per la modifica sostanziale del piano liquidatorio dopo l’omologazione.
Questa constatazione rafforza l’esigenza di disciplinare preventivamente nel piano le vicende ragionevolmente prevedibili che possono incidere sulla sua esecuzione.
La clausola relativa ai beni non convenienti può essere letta, sotto questo profilo, come una delle iniziative previste dall’art. 87, comma 1, lett. i) CCII per fronteggiare uno scostamento dagli obiettivi pianificati. Il piano non si limita a prevedere la vendita del bene, ma stabilisce sin dall’origine anche le condizioni al verificarsi delle quali la prosecuzione della liquidazione cessa di essere funzionale all’adempimento della proposta.
Se la possibilità di abbandono non è contemplata e viene introdotta soltanto durante l’esecuzione, può sorgere il problema se la mancata liquidazione costituisca una modifica del piano e, soprattutto nel concordato liquidatorio, se tale modifica possa essere attuata dopo l’omologazione.
Se invece il piano individua sin dall’origine il presupposto, i criteri di valutazione e le conseguenze della sopravvenuta non convenienza, il verificarsi della situazione prevista determina, in linea di principio, non una modifica del piano, ma l’attuazione di una delle alternative già comprese nel programma sottoposto ai creditori[16].
È questa, probabilmente, la principale funzione giuridica della clausola di salvaguardia di cui stiamo parlando.
Essa consente di mantenere fermo il carattere vincolante del piano senza trasformarlo in un programma incapace di adattarsi a circostanze che incidano in modo sostanziale sulla convenienza economica delle operazioni previste.
La conclusione richiede però che la clausola sia sufficientemente determinata. Una previsione che attribuisse genericamente al liquidatore o al debitore il potere di escludere dalla liquidazione qualsiasi bene ritenuto non conveniente trasferirebbe alla fase esecutiva una scelta patrimoniale sulla quale i creditori non avrebbero potuto esprimere una valutazione informata.
Il piano deve quindi predeterminare almeno il criterio economico che giustifica l’abbandono, gli elementi sui quali deve fondarsi la valutazione e le conseguenze che ne derivano. Il procedimento e il ruolo dei diversi organi potranno essere disciplinati in funzione della struttura concreta del concordato, ma devono essere tali da rendere la scelta verificabile e coerente con quanto approvato dai creditori.
La clausola svolge così una duplice funzione. Sul piano economico impedisce che il programma liquidatorio continui a consumare risorse quando la vendita non è più conveniente. Sul piano giuridico anticipa, nel momento della formazione del consenso, la disciplina di un evento che, se affrontato soltanto dopo l’omologazione, potrebbe porre un problema di deviazione dal piano. Un piano efficiente non dovrebbe pertanto limitarsi a descrivere ciò che si prevede accada, ma dovrebbe stabilire, almeno rispetto ai rischi economicamente significativi e ragionevolmente prevedibili, che cosa dovrà accadere se quella previsione non si realizza.
5. Presupposti e contenuto della clausola: stima, costi e verifica del mercato
La previsione nel piano della possibilità di interrompere la liquidazione dei beni divenuti non convenienti richiede di stabilire con sufficiente precisione le condizioni in presenza delle quali la clausola possa essere attivata.
Pur non essendo direttamente applicabile al concordato preventivo, l’art. 213 CCII offre sotto questo profilo un utile termine di confronto. La scelta del legislatore mostra infatti che l’esclusione di un bene dalla liquidazione non può dipendere da una generica valutazione di opportunità, ma deve essere giustificata da una situazione di manifesta non convenienza.
Un criterio analogo appare appropriato nel concordato, tanto più perché i creditori hanno espresso il voto sulla base di un piano che comprende il patrimonio e le relative prospettive di realizzo.
La clausola dovrebbe quindi operare quando, sulla base di elementi oggettivi e documentati, risulti che il presumibile ricavato netto del bene non giustifica i costi e i rischi della prosecuzione della liquidazione. Non è necessario che il bene sia privo di qualsiasi valore commerciale: ciò che rileva è il rapporto tra il valore concretamente conseguibile e gli ulteriori oneri necessari per conseguirlo.
La valutazione deve riguardare, in particolare, i costi futuri evitabili. Le somme già sostenute non possono giustificare, da sole, la prosecuzione di un’attività liquidatoria quando le ulteriori risorse necessarie non siano compensate dal risultato atteso. Allo stesso modo, un costo destinato comunque a gravare sul debitore, indipendentemente dalla sorte del bene, non costituisce un beneficio economico derivante dal suo abbandono.
Il giudizio deve inoltre essere attuale.
La clausola non può limitarsi a richiamare la stima sulla quale il piano è stato originariamente costruito. Il trascorrere del tempo, l’insuccesso dei tentativi di vendita, il mutamento delle condizioni del bene, l’aumento dei costi o l’emersione di nuovi oneri possono modificare significativamente il rapporto tra valore e costi. La stessa ragione d’essere della clausola consiste, del resto, nella possibilità che la convenienza originariamente prevista venga meno durante l’esecuzione.
La stima aggiornata costituisce quindi un elemento essenziale del giudizio, ma non sempre è sufficiente.
Come già osservato con riferimento alla derelictio nella liquidazione giudiziale, valutazione estimativa e risposta del mercato svolgono funzioni diverse. La prima determina il presumibile valore del bene sulla base di criteri tecnici; la seconda verifica se esista concretamente un soggetto disposto ad attribuirgli un’utilità sufficiente a giustificarne l’acquisto.
Per questa ragione, quando il bene presenti un valore potenziale non trascurabile e non sia stato ancora adeguatamente esposto al mercato, potrebbe essere consigliabile e prudente effettuare una preventiva verifica dell’interesse degli operatori, eventualmente anche mediante una consultazione esplorativa non vincolante[17].
La verifica può invece risultare superflua quando più tentativi competitivi siano già rimasti senza esito oppure quando i costi necessari siano manifestamente superiori a qualsiasi valore ragionevolmente conseguibile. Non si tratta, quindi, di importare nel concordato il numero di sei esperimenti previsto dall’art. 213, comma 2, CCII né di introdurre un nuovo requisito legale, ma di utilizzare la risposta del mercato come elemento capace di rendere più attendibile il giudizio di convenienza.
Particolare attenzione deve essere dedicata anche ai rischi che non si siano ancora tradotti in costi certi.
Un bene può apparire conveniente se confrontato soltanto con gli esborsi già quantificati, ma risultare economicamente negativo quando presenti passività potenziali concrete e di rilevante entità. La valutazione non può ignorare tali rischi soltanto perché il loro ammontare non sia ancora definitivamente determinato.
Dovranno quindi essere considerate, accanto ai costi certi, anche le passività ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della probabilità del loro verificarsi e della possibile incidenza economica. Non si tratta di eliminare ogni incertezza, ma di evitare che un rischio significativo venga trattato come se non esistesse.
La clausola dovrebbe dunque fondarsi su una valutazione complessiva che tenga conto del presumibile valore di realizzo, dei costi futuri evitabili, delle informazioni provenienti dal mercato e dei rischi ragionevolmente prevedibili.
Solo quando da tale comparazione emerga che la prosecuzione della liquidazione è destinata a ridurre, anziché incrementare, le risorse disponibili per i creditori può ritenersi integrato il presupposto economico dell’abbandono.
Resta allora da stabilire quale effetto debba produrre tale accertamento.
Ed è proprio su questo punto che il concordato si distingue più nettamente dalla liquidazione giudiziale. L’art. 213 stabilisce direttamente la sorte del bene: esso viene rimesso nella disponibilità del debitore e torna esposto alle iniziative individuali dei creditori laddove nel concordato non esiste un corrispondente effetto legale.
Il piano deve quindi individuare anche lo strumento attraverso il quale dare attuazione alla scelta. Uno di questi strumenti, almeno per i beni immobili e quando ne ricorrano i presupposti, può essere rappresentato dalla rinuncia abdicativa alla proprietà.
6. La rinuncia abdicativa come possibile strumento di attuazione
La rinuncia abdicativa alla proprietà può costituire, in determinate situazioni, uno degli strumenti attraverso i quali dare attuazione alla clausola relativa ai beni non convenienti[18].
La distinzione rispetto alla derelictio concorsuale deve però restare netta. Nella liquidazione giudiziale il curatore, rinunciando alla liquidazione, non dispone del diritto di proprietà del debitore, ma sottrae il bene all’esecuzione collettiva; nel concordato, invece, la proprietà dei beni resta in capo al debitore anche quando sia nominato un liquidatore.
Ne deriva che, quando il piano lo preveda e ne ricorrano i presupposti, il debitore proprietario può essere chiamato a compiere un vero atto di rinuncia alla proprietà di un bene divenuto economicamente non conveniente.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con una recente sentenza[19], hanno riconosciuto l’ammissibilità della rinuncia alla proprietà immobiliare, qualificandola come atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il proprietario dismette il proprio diritto; alla conseguente situazione di vacanza del bene segue ex lege l’acquisto a titolo originario dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.
L’effetto è quindi assai più radicale di quello prodotto dall’art. 213 CCII. La rinuncia incide sulla titolarità sostanziale del bene e ne determina l’uscita definitiva dal patrimonio del debitore[20]; la derelictio concorsuale, invece, lascia immutata la proprietà e modifica soltanto la destinazione del cespite alla liquidazione collettiva.
Proprio questa differenza impone particolare cautela nel concordato preventivo.
Se la clausola viene attuata attraverso una rinuncia abdicativa, non ci si limita a interrompere un’attività liquidatoria divenuta antieconomica: si elimina dal patrimonio un bene sul quale i creditori hanno formulato la propria valutazione. La scelta deve quindi trovare fondamento nel piano ed essere giustificata da un accertamento sufficientemente rigoroso della sua utilità netta negativa.
La previsione concordataria non rende infatti liberamente disponibile un bene altrimenti destinato ai creditori. Serve soltanto a disciplinare preventivamente l’ipotesi nella quale la permanenza del cespite nel patrimonio e la prosecuzione della sua liquidazione risultino più pregiudizievoli della sua definitiva dismissione.
Anche la tutela dei creditori conferma la necessità di una verifica rigorosa. Le Sezioni Unite hanno affermato, sul piano generale, che la rinuncia può essere assoggettata ad azione revocatoria quando determini un pregiudizio alla garanzia patrimoniale[21]. Il principio mostra come l’atto abdicativo non sia neutro rispetto agli interessi dei creditori e come la sua giustificazione, nel contesto concordatario, debba essere ricercata proprio nell’assenza di un valore netto utilmente destinabile al loro soddisfacimento.
La concreta utilizzabilità della rinuncia incontra inoltre oggi un limite particolarmente rilevante.
L’art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto, per la rinuncia alla proprietà immobiliare, specifici requisiti documentali relativi alla conformità del bene alla normativa urbanistica, ambientale e sismica[22]. Nella prospettiva qui considerata, questo profilo assume particolare importanza proprio perché i beni suscettibili di diventare economicamente non convenienti sono spesso quelli caratterizzati da criticità edilizie, ambientali o di messa in sicurezza.
Può quindi verificarsi che il bene per il quale sarebbe economicamente più utile rinunciare alla proprietà sia proprio quello per il quale risulti più difficile, o impossibile, soddisfare le condizioni richieste per il compimento dell’atto.
La clausola di salvaguardia non può perciò identificare automaticamente l’accertamento della non convenienza con la rinuncia abdicativa.
Occorre distinguere il giudizio economico dallo strumento giuridico destinato a darvi attuazione. Il primo stabilisce se la prosecuzione della liquidazione continui a essere utile ai creditori; il secondo dipende dalla natura del bene, dalla disciplina applicabile e dalle concrete possibilità di dismissione.
La rinuncia abdicativa rappresenta quindi una soluzione possibile, ma non generale.
La distinzione assume rilievo anche rispetto ai diritti dei terzi. Secondo le Sezioni Unite, il carattere originario dell’acquisto dello Stato non determina, di per sé, l’estinzione dei diritti reali di godimento o di garanzia gravanti sull’immobile né delle formalità preesistenti. La posizione dei creditori assistiti da garanzia reale deve quindi essere specificamente considerata nella predisposizione e nell’attuazione della clausola.
Sul piano sistematico deve dunque restare ferma la distinzione tra il giudizio di convenienza, diretto ad accertare se la permanenza del bene nel programma liquidatorio continui a produrre valore netto per i creditori, e la scelta dello strumento giuridico attraverso il quale dare attuazione a tale giudizio. La rinuncia abdicativa può costituire una delle possibili soluzioni, ma non rappresenta l’equivalente concordatario della derelictio disciplinata dall’art. 213 CCII.
Resta allora da stabilire chi debba accertare la non convenienza, quali controlli debbano accompagnare la decisione e chi sia tenuto a compiere gli eventuali atti dispositivi necessari.
7. Soggetti, procedimento e controlli nell’esecuzione della clausola
Una volta definiti nel piano i presupposti economici dell’abbandono, occorre stabilire chi debba accertarne il verificarsi e attraverso quale procedimento la clausola possa essere attuata.
Nella liquidazione giudiziale è la legge stessa a regolare le modalità e il procedimento di abbandono, mentre nel concordato preventivo manca una disciplina corrispondente e la distribuzione dei poteri dipende dalla tipologia del concordato e dal contenuto del piano.
Nel concordato liquidatorio l’art. 114, comma 1, CCII prevede la nomina, con la sentenza di omologazione, di uno o più liquidatori e di un comitato dei creditori e attribuisce al tribunale il potere di determinare le ulteriori modalità della liquidazione[23]. Il comma 3 richiama inoltre, in quanto compatibili, gli artt. 138 e 140 CCII[24].
Questo assetto potrebbe consentire di costruire nel piano un procedimento sufficientemente definito per l’accertamento della sopravvenuta non convenienza.
Il liquidatore appare il soggetto naturalmente chiamato a rilevare il verificarsi del presupposto, perché è l’organo che dispone delle informazioni derivanti dall’attività di realizzo e può verificare se siano venuti meno i presupposti economici sui quali il piano aveva fondato la liquidazione del bene.
La decisione incide su un elemento patrimoniale contemplato nel piano e deve quindi risultare da un procedimento verificabile[25], per cui non sembra opportuno attribuire al liquidatore piena discrezionalità.
Il piano potrebbe prevedere che il liquidatore rediga una relazione motivata nella quale dia conto degli elementi che, secondo i criteri già stabiliti nella clausola, dimostrano la sopravvenuta non convenienza della prosecuzione della liquidazione. La decisione deve pertanto essere documentata e poter essere controllata dagli altri organi della procedura[26].
Il comitato dei creditori può essere chiamato a svolgere una funzione di controllo sulla valutazione del liquidatore, attraverso un parere o, se così previsto dal piano e recepito nelle modalità della liquidazione, mediante una preventiva autorizzazione. Non si tratterebbe di applicare analogicamente l’art. 213, ma di utilizzare le funzioni che il sistema già attribuisce al comitato per rendere verificabile una scelta patrimoniale significativa.
Un ruolo diverso spetta al commissario giudiziale.
L’art. 118 CCII gli attribuisce la sorveglianza sull’adempimento del concordato e gli impone di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. La decisione di non proseguire la liquidazione di un bene dovrebbe pertanto essere portata tempestivamente alla sua conoscenza, affinché possa esercitare la funzione di vigilanza che gli compete.
La funzione del commissario non deve però essere confusa con quella gestoria del liquidatore[27]. La scelta economica rimane inserita nell’attuazione del piano; il commissario ne controlla la coerenza con quanto approvato e può attivare i rimedi previsti dal Codice quando ritenga che dall’esecuzione derivi un pregiudizio per i creditori[28].
Più delicato è il ruolo del tribunale.
L’art. 114 gli attribuisce il potere di determinare nella sentenza di omologazione le modalità della liquidazione, ma non gli conferisce espressamente un potere generale di autorizzare successivamente l’abbandono dei singoli beni. Per questa ragione appare preferibile che il procedimento sia già delineato nel piano e, per quanto necessario, recepito nella sentenza di omologazione.
La previsione preventiva consente infatti di evitare che ogni applicazione della clausola debba essere trasformata in una richiesta di modifica o integrazione giudiziale del programma concordatario. Il tribunale conserva naturalmente le funzioni che il Codice gli attribuisce nella fase esecutiva, anche a seguito delle segnalazioni del commissario, ma la clausola è tanto più efficace quanto più il suo funzionamento sia già determinato al momento dell’omologazione.
Resta distinta la questione relativa all’atto necessario per attribuire al bene la destinazione finale prevista dal piano.
Come si è visto, nel concordato la proprietà rimane in capo al debitore. Quando l’attuazione della clausola richieda un atto che incide direttamente sulla titolarità del bene, come la rinuncia abdicativa, non appare prudente ritenere tale potere automaticamente compreso nelle ordinarie attribuzioni del liquidatore concordatario.
Il piano dovrebbe quindi individuare anche il soggetto tenuto a compiere l’atto finale.
Se la soluzione prevista è la rinuncia abdicativa, il piano può porre a carico del debitore l’obbligo di compierla al verificarsi dei presupposti stabiliti. La previsione trova un significativo raccordo nell’art. 118, comma 3, CCII, secondo cui il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata e, in caso di inerzia o ritardo, possono essere attivati i poteri sostitutivi ivi previsti.
La preventiva inclusione della clausola nel piano assume quindi rilievo anche sotto questo profilo: l’atto dispositivo finale non costituisce una scelta sopravvenuta estranea al concordato, ma l’esecuzione di una previsione già approvata dai creditori e recepita nell’omologazione.
Naturalmente ciò presuppone che l’atto sia giuridicamente possibile. Se la rinuncia abdicativa non può essere validamente compiuta, la clausola non può produrre un effetto che la disciplina sostanziale non consente.
È perciò essenziale che il piano non si limiti a stabilire quando interrompere la liquidazione, ma disciplini anche la sorte successiva del bene.
Nella liquidazione giudiziale questo problema è risolto direttamente dall’art. 213 CCII, che rimette il cespite nella disponibilità del debitore e consente ai creditori di agire individualmente. Nel concordato manca un analogo effetto legale. La semplice cessazione dei tentativi di vendita potrebbe quindi lasciare nel patrimonio del debitore un bene non liquidato senza chiarire quale debba esserne la destinazione finale.
La clausola dovrebbe perciò disciplinare l’intera sequenza: accertamento della non convenienza, procedimento decisionale e destinazione finale del bene.
La rinuncia abdicativa costituisce una delle possibili soluzioni quando sia giuridicamente praticabile. In altri casi potrà essere prevista una diversa modalità di dismissione compatibile con la natura del bene e con la finalità di evitare ulteriori costi, purché la soluzione sia coerente con quanto rappresentato ai creditori nel piano.
Una disciplina parzialmente diversa è richiesta nel concordato in continuità.
L’art. 114-bis CCII prevede che, quando il piano contempli la liquidazione di parte del patrimonio o la cessione dell’azienda, il tribunale possa nominare uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. A differenza del concordato liquidatorio, la presenza di tali organi non è quindi necessaria. Il piano dovrà pertanto individuare con particolare precisione il soggetto competente ad accertare la non convenienza. Se è nominato un liquidatore, potrà essere adottato un procedimento analogo a quello descritto; diversamente la valutazione dovrà essere compiuta dal debitore, sotto la vigilanza del commissario e secondo le modalità stabilite dal piano e dall’omologazione.
Il principio resta comunque il medesimo: quanto maggiore è il margine di scelta rimesso alla fase esecutiva, tanto più precisi devono essere i criteri e i controlli stabiliti preventivamente.
La clausola non deve trasformarsi in una delega in bianco a modificare il perimetro della liquidazione. Deve invece predeterminare le condizioni e il procedimento attraverso i quali l’abbandono, quando ne ricorrano i presupposti, costituisce esso stesso adempimento del piano.
8. Considerazioni conclusive
Il problema dei beni non convenienti si presenta nel concordato preventivo con la stessa rilevanza economica che assume nella liquidazione giudiziale, ma non può essere risolto mediante la semplice estensione della derelictio prevista dall’art. 213 CCII, istituto strettamente collegato alla struttura e agli effetti propri della liquidazione giudiziale.
L’assenza di una disciplina corrispondente nel concordato non implica tuttavia che debba essere proseguita la liquidazione di un bene anche quando essa sia divenuta economicamente negativa.
La destinazione del patrimonio ai creditori non coincide infatti con la necessaria liquidazione materiale di ogni singolo cespite. Ciò che deve essere preservato è il valore che il patrimonio, considerato nel suo complesso e nella sua dinamica liquidatoria, è in grado di offrire al loro soddisfacimento. Quando la conservazione e la liquidazione di un bene consumano più risorse di quante possano ragionevolmente produrne, interrompere tale attività può rappresentare non una sottrazione alla garanzia patrimoniale, ma una modalità della sua tutela.
È qui che assume rilievo la costruzione del piano.
La sopravvenuta non convenienza della liquidazione costituisce uno degli scostamenti che il piano può disciplinare preventivamente ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. i), CCII. La clausola deve individuare i presupposti economici dell’abbandono, i criteri per il loro accertamento, il procedimento da seguire e la sorte del bene. Quando tali elementi siano stati predeterminati e sottoposti alla valutazione dei creditori, l’abbandono non costituisce, in linea di principio, una deviazione dal programma concordatario, ma l’attuazione di una delle soluzioni già previste per governarne il rischio.
La rinuncia abdicativa può rappresentare, ove giuridicamente praticabile, uno degli strumenti attraverso i quali dare esecuzione alla clausola, ma non coincide né con essa né con la derelictio concorsuale. Il giudizio sulla convenienza della prosecuzione della liquidazione deve quindi restare distinto dalla scelta dello strumento attraverso il quale attribuire al bene la sua destinazione finale.
Il punto conclusivo è allora più generale.
Un piano efficiente non è quello che prevede la liquidazione di tutti i beni a qualsiasi costo, ma quello che stabilisce preventivamente quando la prosecuzione della liquidazione continua a produrre valore per i creditori e quando, invece, occorre arrestarla per evitare che sia la stessa attività destinata a soddisfarli a ridurre le risorse disponibili.
La clausola relativa ai beni non convenienti non costituisce, in questa prospettiva, una deroga alla destinazione concordataria del patrimonio, ma uno strumento per preservarne il valore nell’interesse dei creditori.
[1] Cass., Sez. I civ., 3 luglio 2019, n. 17835, con riferimento alla natura e impugnazione del provvedimento di abbandono dei beni. In dottrina L. Panzani, Natura del provvedimento di autorizzazione alla derelictio e sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., in Il Fallimento, 2024, fasc. 11. Per un'ampia e approfondita disamina di questo tema si veda De Matteis, requisitoria del Procuratore nel giudizio di Cassazione r.g. n. 13985/2024 (https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34455) definito con la decisione 13 maggio 2026, n. 13993, cit.
[2] F. Benassi, La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale: stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, in Ristrutturazioni aziendali, 10 luglio 2026 e in corso di pubblicazione in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali.
[3] La distinzione tra valutazione estimativa e risultato del mercato è del resto nota nella liquidazione coattiva. La stima costituisce il punto di partenza della procedura, mentre il prezzo concretamente ricavabile è il risultato della competizione tra gli interessati. Sul tema F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ristrutturazioni aziendali, 28 novembre 2024. Cass., sez. I civ., 12 marzo 2024, n. 6435, in tema di concordato fallimentare nella vigenza della legge fallimentare, afferma che il “valore di mercato” menzionato nell’art. 124, comma 3, l. fall. non coincide con il “ricavato in caso di liquidazione”, ma costituisce un termine di riferimento per determinare quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita coattiva fallimentare. Nella decisione in rassegna, si legge anche che “pur essendo sostanzialmente pacifico che il concetto di «ricavato in caso liquidazione» sia una misura differente, e di regola inferiore, al «valore di mercato», è comunque necessario che siano esplicate le rettifiche apportate a quest’ultimo valore per giungere alla determinazione del primo".
[4] Sul rilievo che i costi ambientali possono assumere nella gestione dell’attivo concorsuale v. G. Capobianco, Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela creditoria, in Dir. fall., 2021, 1060 ss.
[5] In una prospettiva diversa, ma fondata sulla medesima esigenza di evitare che l’attività svolta nell’ambito della procedura produca un pregiudizio per i creditori, v. S. Ambrosini, La gestione dell’impresa “in perdita” tra vecchia e nuova sistematica concorsuale, in Ristrutturazioni aziendali, 21 marzo 2023, spec. § 3.
[6] Sui poteri del liquidatore giudiziale e sulla rilevanza, ai fini della loro delimitazione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di omologazione, v. R. Ranucci, Il regime probatorio nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la rappresentanza del liquidatore giudiziale e l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità: digressioni tra legge fallimentare e codice della crisi, in Il Fallimento, 2022, 1590 ss., che qualifica il provvedimento di omologazione, sotto questo profilo, come «legge speciale della liquidazione».
[7] F. Benassi, La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale: stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, cit., dove vengono esaminate le conseguenze sul processo esecutivo individuale dell’abbandono dei beni non convenienti nella liquidazione giudiziale.
[8] Sulla distinzione tra rinuncia abdicativa alla proprietà e derelictio concorsuale v. F. Benassi, La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale: stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, cit.
[9] Cass., Sez. I civ., 21 luglio 2026, n. 23641, in IL CASO.it.
[10] Cass., Sez. I civ., 13 maggio 2026, n. 13993, cit. osserva che la scelta di derelictio risponde all’esigenza di non appesantire la procedura con operazioni inutili, defatiganti e costose, così da destinare tempi e risorse ad attività di maggiore beneficio per i creditori. Il principio espresso dalla Cassazione in questa decisione appare perfettamente trasponibile, sul piano economico, alla liquidazione dell’attivo nel concordato preventivo.
[11] L. Panzani, Le finalità del concordato preventivo, in Ristrutturazioni aziendali, 10 ottobre 2022, il quale sottolinea come anche nella nuova disciplina del concordato permanga il vincolo derivante dall’art. 2740 c.c. La prospettiva qui considerata muove da tale premessa, interrogandosi però sul modo in cui la garanzia patrimoniale debba essere apprezzata nella fase di trasformazione dei beni in valore destinato ai creditori.
[12] S. Ambrosini, Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, in Ristrutturazioni aziendali, 10 marzo 2024, spec. § 2, ove si individua nel soddisfacimento dei creditori la finalità principale e irrinunciabile del concordato e nell’interesse del ceto creditorio la “stella polare” della disciplina concordataria.
[13] P.F. Censoni, La progettazione della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, in Ristrutturazioni aziendali, 15 marzo 2026, spec. sul contenuto dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII e sulla necessità di rappresentare nel piano il valore realizzabile in liquidazione giudiziale «al netto delle spese».
[14] P. Barisone, Beni immobili rinunciati e chiusura della procedura concorsuale: adempimenti del curatore, 15 aprile 2025, ECNEWS, ove si afferma, in tema di liquidazione giudiziale, che la norma non impone al curatore di compiere sempre sei tentativi prima dell’abbandono; pone invece una presunzione semplice, superabile quando il curatore prospetti ragioni per proseguire; P. D'Adamo, La liquidazione giudiziale tra disciplina attuale e riforme, in biblioteca.fondazionenotariato.it, il quale colloca l’art. 213, comma 2, nel più ampio principio di economia processuale e lo collega agli artt. 591 c.p.c. e 164-bis disp. att. c.p.c. e afferma che dopo reiterati tentativi deserti non si può proseguire con un “accanimento terapeutico” della liquidazione.Sul punto anche Giuffrè, Codici commentati, sub art. 213 CCII, secondo cui l’esito negativo di sei esperimenti di vendita fa presumere l’assenza di ricettività del mercato e la manifesta non convenienza della prosecuzione della liquidazione; Trib. Oristano, Circolare sulle vendite nelle procedure di liquidazione giudiziale, 21 novembre 2024; Trib. Locri, Circolare sulla chiusura dei fallimenti pendenti oltre il termine ex lege Pinto, reperibile sul sito del Tribunale.
[15] Sul carattere inevitabilmente prognostico del piano e sul problema del governo dell’incertezza, sia pure con specifico riferimento agli strumenti a supporto della continuità aziendale, v. N. Usai, Fattibilità del piano e governo dell’incertezza negli strumenti a supporto della continuità aziendale, in Dir. fall., 2024, 834 ss.
[16] Sul rapporto tra piano approvato dai creditori e modalità della liquidazione successive all’omologazione v. F. Carelli, Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata, in Ristrutturazioni aziendali, 22 dicembre 2024, il quale osserva che le modalità integrative della liquidazione stabilite dal tribunale non dovrebbero sovrapporsi o contrastare con il piano predisposto dal debitore e approvato dai creditori, salvo quanto imposto da norme imperative. S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Ristrutturazioni aziendali, 25 novembre 2025, § 4.4, che, con riferimento al concordato liquidatorio, ne individua la funzione distributiva in una liquidazione ordinata dell’attivo, condotta sotto la regia del debitore e assistita dalla garanzia del voto dei creditori e dell’omologazione giudiziale.
[17] E. Tota, "Processualismo", bazaar economy e altre stravaganze della disciplina della liquidazione dell'attivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in IL CASO.it, 24 febbraio 2020 (https://www.ilcaso.it/articolo/1163), dove l'autore sostiene l’idea che l’esposizione al mercato non sia un dettaglio formale, ma incida sulla possibilità stessa di ottenere un prezzo attendibile. Tota collega espressamente la responsabilità del curatore alla scelta dei canali e dei metodi di promozione commerciale, e richiama il proper marketing come componente del valore di mercato.
[18] In dottrina, con specifico riferimento alla ammissibilità della rinuncia abdicativa: Macioce, Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., XL, 1989, Milano, p. 923; Coviello, Manuale di diritto civile. Parte generale, Milano, 1929, p. 324; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 218; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 299.
[19] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, n. 23093 ha affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio con cui il proprietario esercita la facoltà di disporre del bene dismettendone la titolarità. L’acquisto del bene da parte dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. costituisce un effetto legale conseguente alla vacanza del bene, non il risultato di un accordo. La rinuncia trova quindi causa e giustificazione in sé stessa, senza richiedere l’adesione di altri soggetti.
[20] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, cit. ha affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare resta valida anche quando sia sorretta da un interesse egoistico del proprietario a liberarsi del bene. Non può essere dichiarata nulla per contrasto con la funzione sociale della proprietà, poiché le relative limitazioni devono essere stabilite dal legislatore e dall’art. 42 Cost. non deriva alcun obbligo di restare proprietari per ragioni di interesse generale. Né è configurabile un abuso della rinuncia, perché l’atto realizza proprio l’interesse tipico del proprietario a dismettere il diritto.
[21] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, cit.
[22] Il quadro normativo delineato dalle Sezioni Unite è stato successivamente integrato dall’art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, il quale ha introdotto un ulteriore requisito di validità dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, stabilendone la nullità qualora non sia allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, compresa quella urbanistica, ambientale e sismica. La disposizione riguarda esclusivamente l’atto con il quale il proprietario dismette il proprio diritto e non si applica alla rinuncia del curatore all’acquisizione o alla liquidazione di un bene, che non incide sulla titolarità della proprietà, ma determina soltanto la sua sottrazione all’esecuzione concorsuale e la restituzione alla disponibilità del debitore.
[23] O. Cagnasso - L. Panzani, Crisi d’impresa e procedure concorsuali: un’introduzione, in Ristrutturazioni aziendali, 23 marzo 2025, § 5, i quali, nel ricostruire la disciplina della liquidazione dei beni nel concordato preventivo dopo il correttivo, evidenziano la diversa struttura degli artt. 114 e 114-bis CCII, con la necessaria presenza del liquidatore e del comitato dei creditori nel concordato liquidatorio e la loro eventualità nel concordato in continuità.
[24] Sul nuovo assetto della fase esecutiva del concordato a seguito del d.lgs. n. 136/2024 v. G. D’Attorre, L’esecuzione del concordato e le modificazioni del piano, in Il Fallimento, 2025, 69 ss., spec. 69 ss., il quale evidenzia, tra l’altro, la necessaria nomina del liquidatore e del comitato dei creditori nel concordato liquidatorio e la distinta disciplina prevista dall’art. 114-bis CCII per le operazioni liquidatorie nel concordato in continuità. Sulla liquidazione concordataria, anteriormente al terzo correttivo, v. altresì M. Fabiani, La liquidazione dei beni nel concordato preventivo, in Il Fallimento, 2023, 1191 ss., cui si rinvia per la ricostruzione dei rapporti tra piano, modalità liquidatorie e ruolo del liquidatore.
[25] Per la centralità della previa pianificazione e della scansione dei controlli nell’attività liquidatoria, sia pure con riferimento alla liquidazione giudiziale, v. P.D. Beltrami, Le novità in tema di programma di liquidazione nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2023, 513 ss., spec. 515 ss.
[26] Sui doveri informativi del liquidatore concordatario e sul controllo sull’esecuzione delle operazioni liquidatorie v. F. Carelli, Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata, cit., il quale richiama, tra l’altro, l’obbligo del liquidatore di comunicare periodicamente al commissario giudiziale le informazioni rilevanti sull’andamento della liquidazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, CCII.
[27] Sui rapporti tra autonomia del debitore, attività degli organi e sorveglianza sull’adempimento nella fase successiva all’omologazione v. F. Carelli, L’esecuzione del concordato preventivo tra l’ancien regime dei Tribunali e la nouvelle vague del CCII, in Dir. fall., 2025, 340 ss., spec. 345 ss.
[28] Sulla distinzione, nella fase esecutiva del concordato, tra funzioni di vigilanza del commissario giudiziale e attività di gestione v. R. RANUCCI, L’esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale: potere gestorio dei commissari giudiziari(?), in Il Fallimento, 2020, 985 ss., spec. 987 ss.; l’A. osserva come tale distinzione trovi conferma nell’art. 118 CCII, che attribuisce al commissario la sorveglianza sull’adempimento e l’obbligo di riferire al giudice i fatti potenzialmente pregiudizievoli per i creditori.
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