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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/10/2026
La meritevolezza nel concordato preventivo e il cram down fiscale nel pensiero della cassazione (Cassazione, sez. I civile, 22 ottobre 2026, n. 27456)
Luciano Panzani, Presidente a.r. della Corte d'Appello di RomaSommario: 1. La meritevolezza del debitore nel concordato preventivo. – 2. Meritevolezza, cram down e Direttiva Insolvency I. – 3. Cram down fiscale: aiuti di Stato o abuso del diritto?
1. La meritevolezza del debitore nel concordato preventivo
Con l’ordinanza in commento la Cassazione sembra accingersi a mutare orientamento di fronte all’insistenza dell’Agenzia delle Entrate nell’invocare il difetto di meritevolezza del debitore quando il credito dell’Agenzia derivi da un sistematico e rilevante inadempimento alle obbligazioni tributarie. Sino alla pronuncia di quest’ordinanza la Suprema Corte era stata coerente con il testo normativo nell’affermare che la valutazione della meritevolezza c.d. soggettiva era stata espunta dal legislatore del 2005, con la riforma Vietti, dal novero dei requisiti di ammissibilità e di omologazione del concordato. Di conseguenza la Cassazione si è orientata ad affermare che ai fini dell’omologazione del concordato in continuità, rilevano la fattibilità del piano e la sua idoneità a superare l’insolvenza. L’art. 112 CCII non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore. Il compimento prima dell’ammissione alla procedura di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o l’esposizione di passività inesistenti può rilevare ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 2, CCII, o della violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza previsto dall’art. 4 CCII.





