CrisiImpresa


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 31/10/2026 Scarica PDF

Debiti di ieri, commesse di domani: il DURC nella composizione negoziata

Matteo De Lise, Maria Scamardella e Nicola Palladino, Presidente dell’ordine dei Commercialisti di Napoli) - Dottore commercialista in Napoli - Avvocato in Napoli


La tutela della regolarità contributiva quale presidio della continuità aziendale e del miglior soddisfacimento del creditore pubblico



Sommario: 1. Continuità aziendale e prevenzione: il nuovo baricentro del Codice. – 2. Il paradosso del DURC: quando il debito pregresso impedisce di pagarlo. – 3. Continuità e credito previdenziale: interessi convergenti. – 4. La regolarità contributiva nel D.M. 30 gennaio 2015. – 5. Il contrasto giurisprudenziale: La Spezia contro Arezzo. – 6. La via cautelare ex art. 19 CCII: sospendere i titoli, non ordinare il DURC. – 7. Proporzionalità e pericolo nel ritardo: i presupposti della tutela. – 8. Conclusioni: un doppio binario in attesa del legislatore.

 

1. Continuità aziendale e prevenzione: il nuovo baricentro del Codice

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, sin dalla sua introduzione, ha rappresentato una svolta epocale, segnando un cambiamento culturale, prima ancora che legislativo, perché ha spostato il focus sulla prevenzione dell’insolvenza, offrendo alle imprese uno strumento concreto per il risanamento, in un nuovo scenario in cui la liquidazione giudiziale assume carattere marginale e diventa una procedura alla quale, in sostanza, l’imprenditore deve ricorrere solo in condizioni di insolvenza irreversibile.

In tale prospettiva, la salvaguardia della continuità aziendale costituisce uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dal legislatore con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, obiettivo che assume una funzione non soltanto conservativa del valore aziendale, ma anche strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori, nella misura in cui consente di preservare la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari destinati all'adempimento delle proprie obbligazioni.

 

2. Il paradosso del DURC: quando il debito pregresso impedisce di pagarlo

In questo contesto s’innesta una questione di particolare rilevanza: la possibilità di contemperare l'esigenza di salvaguardare la continuità aziendale con il regime di accertamento della regolarità contributiva, allorquando l'impresa presenti esposizioni previdenziali pregresse suscettibili di precludere il rilascio del DURC. La questione assume particolare evidenza nelle imprese la cui operatività risulta subordinata alla permanenza di determinati requisiti amministrativi e contributivi. Nei settori degli appalti pubblici, delle costruzioni e dei servizi, l'impossibilità di ottenere un DURC regolare può compromettere l'acquisizione di nuove commesse, l'esecuzione dei rapporti contrattuali e l'incasso dei corrispettivi, pregiudicando la stessa attuabilità del piano di risanamento.

Si delinea, in tal modo, una contraddizione funzionale: l'impresa, pur disponendo di un portafoglio contrattuale suscettibile di generare marginalità positive, può trovarsi nell'impossibilità di proseguire l'attività a causa di un'irregolarità contributiva pregressa. La conseguente compromissione della continuità determina il venir meno delle risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti previdenziali anteriori, con un effetto contrario alla stessa finalità di tutela del credito. Il problema impone, pertanto, di verificare se gli strumenti previsti dal Codice della crisi possano consentire una temporanea neutralizzazione degli effetti ostativi delle esposizioni pregresse, fermo restando il regolare assolvimento della contribuzione corrente e la previsione dell'integrale soddisfacimento delle obbligazioni anteriori.

 

3. Continuità e credito previdenziale: interessi convergenti

Ed invero, è d’uopo ribadire che la tutela della continuità aziendale e la salvaguardia del credito previdenziale non devono rappresentare necessariamente interessi contrapposti. Nella conferma delle misure protettive, o nella concessione di misure cautelari, il tribunale, nel valutare la funzionalità delle stesse al risanamento, verifica che la misura non determini un ingiustificato e non proporzionale sacrificio dei diritti dei creditori.

Nel caso che qui ci occupa, potrebbe non configurarsi affatto un sacrificio sproporzionato per gli interessi dell’ente previdenziale che, anzi, potrebbe vedere la propria posizione creditoria compromessa proprio dal mancato rilascio del DURC, circostanza che inciderebbe sulle concrete prospettive di risanamento e, per effetto, sulla percentuale di soddisfazione del credito previdenziale.

Tale valutazione assume particolare rilevanza ove il piano di risanamento dimostri, attraverso flussi finanziari attendibili, che la prosecuzione dell'attività consenta il pagamento della contribuzione corrente e l'integrale soddisfacimento delle esposizioni pregresse, laddove l'alternativa liquidatoria comporterebbe un risultato inferiore per gli stessi enti creditori. In quest’ottica, la proporzionalità della misura dovrebbe essere apprezzata non soltanto in relazione alla temporanea limitazione delle prerogative creditorie, ma anche considerando il pregiudizio che deriverebbe dall'interruzione della continuità aziendale e dalla conseguente dispersione delle risorse destinate al soddisfacimento del credito previdenziale.

 

4. La regolarità contributiva nel D.M. 30 gennaio 2015

Quanto alla disciplina sul DURC, la stessa è contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, il cui art. 3 individua i requisiti necessari per l'accertamento della regolarità contributiva, contemplando, al secondo comma, specifiche fattispecie nelle quali la sospensione di pagamenti in forza di disposizioni legislative – e, per effetto, dunque, la sussistenza di esposizioni debitorie pregresse - non impedisce il riconoscimento della regolarità. La previsione assume un rilievo significativo poiché dimostra come la norma non identifichi necessariamente la regolarità contributiva con l'assenza assoluta di obbligazioni previdenziali insoddisfatte.

Tra le ipotesi normativamente disciplinate figurano, in particolare, le rateizzazioni concesse dagli enti previdenziali o dagli agenti della riscossione, la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative e, per quanto qui maggiormente interessa, la sospensione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Quest'ultima previsione, contenuta nell'art. 3, comma 2, lettera f), costituisce il principale riferimento normativo attorno al quale si è sviluppato il più recente confronto giurisprudenziale sul rapporto tra composizione negoziata e DURC.

 

5. Il contrasto giurisprudenziale: La Spezia contro Arezzo

In tale contesto, il provvedimento del Tribunale della Spezia del 27 luglio 2026 ha introdotto un elemento interpretativo di particolare interesse: secondo la ricostruzione accolta dal tribunale,  la conferma, ai sensi dell’art. 19 CCII, della misura protettiva consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, determina la sospensione giudiziale della riscossione coattiva dei debiti contributivi anteriori e consente l’applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. f), D.M. 30 gennaio 2015, con conseguente diritto dell’impresa al rilascio del DURC, purché non sussistano ulteriori debiti contributivi estranei alla sospensione.

Di diverso avviso il Tribunale di Arezzo, che, con provvedimento del 6 agosto 2026, ha escluso che l'accesso alla composizione negoziata e la concessione delle misure protettive possano, in presenza di debiti contributivi anteriori, determinare il riconoscimento della regolarità contributiva. Il contrasto evidenzia una differente interpretazione del rapporto tra gli effetti della protezione giudiziale e le fattispecie tassativamente contemplate dalla disciplina del DURC.

Il punto maggiormente controverso riguarda, tuttavia, la possibilità di equiparare la sospensione delle iniziative esecutive alla sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito espressamente prevista dalla disposizione regolamentare. Invero, la sospensione delle iniziative esecutive impedisce al creditore di procedere coattivamente al soddisfacimento della propria pretesa, ma non determina necessariamente la sospensione degli effetti del titolo posto a fondamento della riscossione. La previsione dell'art. 3, comma 2, lettera f), del D.M. 30 gennaio 2015 richiama, invece, una specifica sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito conseguente a ricorso giudiziario. La differenza non è meramente terminologica, ma investe l'oggetto stesso della tutela e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva.

 

6. La via cautelare ex art. 19 CCII: sospendere i titoli, non ordinare il DURC

È in questo contesto che appare possibile prospettare una diversa soluzione, fondata sulla richiesta di misure cautelari, come previsto dall'art. 19 CCII, che possono assumere un contenuto ulteriore rispetto alla mera protezione dalle iniziative esecutive, incidendo temporaneamente su specifici rapporti quando ciò risulti necessario alla conservazione delle prospettive di risanamento, nel rispetto della proporzionalità della misura e dei diritti dei creditori interessati.

In particolare, si ritiene possibile, ove ne ricorrano i presupposti, la proposizione e l'accoglimento di una domanda cautelare atipica diretta a ottenere la sospensione temporanea degli effetti delle cartelle di pagamento ADER e degli avvisi di addebito INPS, relativi alle obbligazioni contributive maturate anteriormente all'accesso alla composizione negoziata, l’equiparazione alla fattispecie disciplinata dall’art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 30 gennaio 2015, e, per effetto, l’accertamento che l’esposizione contributiva e previdenziale anteriore all’accesso alla composizione negoziata non operi quale causa ostativa al rilascio del DURC.

La misura avrebbe un oggetto autonomo e più specifico rispetto alla protezione ordinariamente riconosciuta dall'art. 18 CCII. Quest'ultima impedisce l'inizio o la prosecuzione delle iniziative esecutive e cautelari dei creditori interessati, mentre il provvedimento richiesto sarebbe destinato a incidere direttamente sugli effetti dei titoli di riscossione individuati, sospendendone temporaneamente l'operatività per il periodo necessario alla salvaguardia delle trattative e delle prospettive di risanamento.

La finalità sarebbe quella di chiedere la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell'art. 3, comma 2, lettera f), del D.M. 30 gennaio 2015, relativa ai crediti per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

L'oggetto immediato della tutela giudiziale sarebbe, dunque, la sospensione degli effetti dei titoli di riscossione e non l'ordine di rilascio del DURC. Quest'ultimo costituirebbe una conseguenza ulteriore, da verificare autonomamente alla luce della disciplina previdenziale.

Resta, nondimeno, da verificare se la sospensione disposta nell'ambito del procedimento cautelare della composizione negoziata possa integrare il presupposto regolamentare della sospensione conseguente a ricorso giudiziario. Tale riconducibilità non può ritenersi automatica, né la maggiore convenienza economica del risanamento può, di per sé, sostituire le condizioni previste per il rilascio del DURC. È tuttavia proprio la specificità dell'oggetto della domanda cautelare, distinta dalla mera inibizione delle azioni esecutive, a costituire l'elemento sul quale sviluppare una possibile soluzione interpretativa.

 

7. Proporzionalità e pericolo nel ritardo: i presupposti della tutela

La proporzionalità della tutela dovrebbe essere valutata considerando il pagamento della contribuzione corrente, l'attendibilità del piano finanziario, l'integrale soddisfacimento del debito pregresso e il risultato conseguibile dagli enti rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sotto tale profilo, il pericolo derivante dal ritardo dovrebbe essere dimostrato provando la concreta incidenza dell'irregolarità contributiva sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali e sulla generazione dei flussi finanziari, mentre la sostenibilità della misura richiederebbe un piano attendibile, idoneo a dimostrare che la temporanea sospensione degli effetti dei titoli non determini un sacrificio sproporzionato delle ragioni creditorie, ma che, anzi, assicuri un miglior risultato. La tutela non avrebbe, infatti, la funzione di estinguere o ridurre il debito previdenziale, ma di preservare le condizioni economiche necessarie al suo soddisfacimento.

 

8. Conclusioni: un doppio binario in attesa del legislatore

La soluzione proposta si articola, pertanto, in due percorsi subordinati: riconoscere, in via principale, la rilevanza delle misure protettive già confermate, secondo l'orientamento del Tribunale della Spezia; richiedere, in difetto, un autonomo provvedimento cautelare ex art. 19 CCII che disponga espressamente la sospensione temporanea degli effetti delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS anteriori, con equiparazione alla fattispecie disciplinata dall’art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 30 gennaio 2015, e, per effetto, l’accertamento che l’esposizione contributiva e previdenziale anteriore all’accesso alla composizione negoziata non operi quale causa ostativa al rilascio del DURC. Una simile impostazione consentirebbe di preservare la capacità del debitore di adempimento, affinché la continuità aziendale possa costituire lo strumento attraverso il quale assicurare, unitamente al puntuale pagamento della contribuzione corrente, l'integrale soddisfacimento del debito pregresso, con maggiore soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria.

In tale contesto, è auspicabile che il confronto tra giurisprudenza, dottrina e professionisti possa contribuire a consolidare un'interpretazione coerente con le finalità del Codice della crisi e dell’insolvenza e, ove necessario, favorire un intervento legislativo capace di dipanare gli illustrati nodi esegetici maturati nella prassi.



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