Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO IV
Dei titoli nominativi

Art. 2026

Pegno
TESTO A FRONTE

I. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola « in garanzia » o altra equivalente.

II. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.