Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VI
Della gestione di affari

Art. 2028
Obbligo di continuare la gestione

I. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

II. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.