Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2230

Prestazione d'opera intellettuale
TESTO A FRONTE

I. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

II. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


GIURISPRUDENZA


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