Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori


Art. 150

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell’art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell’intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.
L’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della par condicio creditorum. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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