Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 149

Obblighi del debitore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.



Relazione illustrativa
Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, la disposizione in esame prevede l’obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.
Per le stesse finalità è altresì previsto l’obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.
Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo, ma la violazione dell’obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell’esdebitazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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