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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 31/07/2026 Scarica PDF

Si allungano i tempi di liquidazione dei compensi ai professionisti nelle procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Il “servizio giustizia” è regolamentato da leggi, decreti, regolamenti e perfino, in alcuni casi, prassi pressoché sconosciute alla stragrande maggioranza dell’utenza e degli stessi operatori del diritto.

Non pochi problemi interpretativi pongono le “novità” normative che negli anni hanno inciso sulle procedure processuali, civili e penali, senza collegamenti, pur incidendo su di essa, con la normativa del testo unico sulle spese di giustizia[1] (di seguito indicato con l’acronimo tusg) e con il suo principale istituto: il patrocinio a spese dello Stato.

Alle problematiche applicative del richiamato istituto concorrono anche le varie, e a volte contraddittorie, pronunce, in materia, da parte della giurisprudenza di legittimità[2].

Spesso il Ministero della Giustizia si adegua agli indirizzi giurisprudenziali “vincolando”[3], con circolari[4], gli uffici giudiziari all’applicazione degli stessi pur se non parti nei giudizi in deroga al principio ex articolo 2909 codice civile ai sensi del quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”  

Tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[5]nel processo civile e penale vi è l’anticipazione[6] degli “onorari e spese dovute al difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente di parte”.[7]

Alla liquidazione di quanto sopra provvede, con decreto, l’autorità giudiziaria[8].

L’emissione del decreto di liquidazione[9] presuppone la presentazione dell’istanza di liquidazione[10], da parte del professionista (difensore e/o Consulente d’Ufficio e/o Consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) degli onorari e delle spese.

Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia: “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.[11]

Per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 82 tusg[12].

Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto elo stesso “ha natura decisoria e giurisdizionale”[13] statuendo su “diritti soggettivi (di natura patrimoniale)”[14]come è “confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento”[15].

Anche per la Corte Costituzionale “il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.” [16]

Proprio per la sua natura giurisdizionale[17] “il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio” posto “che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale”[18] .

Per i Giudici di Legittimità[19] “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02”.

Il decreto di pagamento è comunicato, ex 82, comma 3 e 83 comma 3 tusg, a cura della cancelleria del giudice che emette il provvedimento, è comunicato al difensore, al professionista di parte (CTP), all’ausiliario del magistrato, al custode, all’amministratore giudiziario e alle parti[20], compreso il Pubblico Ministero.

Avverso il decreto di liquidazione[21] del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte (CTP), al custode, all’amministratore giudiziario è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 tusg[22].

A seguito della modifica operata all’articolo 170 tusg[23]  ..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.... Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato..[24]

Ed è su questo aspetto che è intervenuta una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità[25] che ripresa dal ministero della giustizia[26] è destinata a incidere, allungandoli, sui tempi di liquidazione (pagamento ai privati) comportando spese, di notifiche, a carico dei professionisti e o dei beneficiari dei pagamenti.

Fino al 25 luglio u.s. “i pagamenti non possono (ndr= non potevano) avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”[27]

Alcuni Uffici hanno, con quesiti degli ultimi mesi, chiesto quale sia il termine per proporre l’opposizione di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso, dal magistrato, in favore dell’avvocato, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino ,al fine di assicurare una interpretazione uniforme della normativa, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

 L’art. 84 del tusg che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all’art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, in forza del quale, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è regolata dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. codice di procedura civile.

Per la  sentenza Corte di Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026 “alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento di revoca il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c.”.

Per il Ministero della giustizia[28]sebbene la richiamata sentenza della Corte di Legittimità sia “riferita all’opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, a cui è esteso il rimedio impugnatorio in esame” individua “il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art.170 del d.P.R. n115/2002 in quello previsto per le impugnazioni ordinarie, richiamato dal rito semplificato di cognizione”.

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula deve ritenersi che la riforma c.d. Cartabia non abbia inciso sulla portata generale dei principi appena esposti, per cui, anche nell’attuale quadro normativo, l'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito semplificato di cognizione comporta l’applicazione al giudizio di opposizione del termine stabilito in linea generale per l’impugnazione del provvedimento pronunciato nel giudizio svolto con tale rito.

Al riguardo, l’art. 281-terdecies c.p.c. (che di fatto sostituisce l’abrogato 702-quater c.p.c.) dispone che “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”, vale a dire secondo i termini fissati dall’art. 325 e seguenti del c.p.c.

Ne discende che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

È dunque venuto meno il regime previsto dall’art.702-quater c.p.c. che ancorava la decorrenza di tale termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.

Inoltre, il richiamo ai “modi ordinari” di impugnazione comporta che, in mancanza della notifica del decreto di pagamento, il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento, in applicazione degli artt.170 del d.P.R. n.115/2002, dell’art.15 del d.lgs. n.150/2011 (come modificato dalla riforma Cartabia) e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. che richiama l’art.327 c.p.c.

Infine, va precisato che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia), in quanto le disposizioni del d.lgs. n.149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v.art.35, comma 1, del d.lgs. n.149/2022).

Da quanto sopra in applicazione degli artt. 82 e 83 tusg, gli adempimenti a carico delle cancellerie giudiziarie in relazione al decreto di pagamento continuino ad essere le comunicazioni del decreto emesso dal magistrato.

Quali le conseguenze, al solito gravose per i termini delle procedure, le attività delle cancellerie e per le parti private interessate al decreto di liquidazione?

Il passaggio in giudicato del provvedimento in questione conditio sine qua non per le ulteriori fasi del pagamento ossia trasmissione da parte della cancelleria del modello 171 tusg con documentazione allegata al Funzionario Delegato[29]  per il pagamento[30] non decorre quindi più dai trenta giorni dalla comunicazione senza opposizioni ex art 170 tusg, ma dalla notifica del provvedimento di liquidazione o in assenza di notifica decorsi sei mesi dalla pubblicazione dello stesso.

Notifica, logicamente, a carico, unitamente ai costi, delle parti private (destinatari dei decreti di pagamento) rimanendo a carico delle cancellerie la sola comunicazione ridotta al (nuovo) rango di semplice avviso dell’emissione del decreto di pagamento.

Quindi allungamento dei termini di pagamento, nuove incombenze (notifica) e costi a carico dei privati, ulteriori e inutili adempimenti a carico degli uffici giudiziari, la comunicazione del decreto di liquidazione, se pur prevista dalla legge, il tutto quando l’informatizzazione dei servizi e il processo civile telematico, nel quale si incardina il giudizio di opposizione ex art 170 tusg, ha (aveva?) quale scopo primario quello della riduzione dei tempi della giustizia.

Quanto sopra trova applicazione in tutte le procedure in cui (es. difensore d’ufficio, difensore d’ufficio del minore) in cui lo Stato anticipa spese per onorari.



[1] Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[2] Il personale che lavora nelle cancellerie giudiziarie si trova ad affrontare difficoltà e, inutile, aumento del carico di lavoro a seguito di, spesso opinabili, indirizzi della giurisdizione di Legittimità ripresi da direttive Ministero Giustizia e Agenzia delle Entrate.

[3] Riguardo alle pronunce giurisprudenziali gli uffici di cancelleria, ricordiamo, non sono “vincolati” alle “sentenze. Vincolo che, però, si ha: a) quando l’ufficio giudiziario o il Ministero della Giustizia stesso non sia (siano) parte nel processo [art. 2909 codice civile “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”]; o b) quando la decisione giurisprudenziale non venga, espressamente, richiamata in una circolare o nota ministerialeche, in quanto norma interna, vincola gli uffici

[4] Vincolano gli uffici a cui sono dirette in quanto “atti di un’autorità superiore che stabiliscono in via generale ed astratta regole di condotta di autorità inferiori nel disbrigo di affari d’ufficio” (cfr F. Cammeo A proposito di circolari e istruzioni in Giurisprudenza Italiana 1920, III, 1.)  Per il Consiglio di Stato (sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478) “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni". Sempre per il Consiglio di Stato le circolari costituiscono “atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio” (Consiglio di Stato, sentenze numero 3457/2012 e 567/2017)

[5] L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato produce, a favore dell’ammesso, effetti nel processo civile (spese anticipate e spese prenotate a debito) e nel processo penale (spese anticipate, spese gratuite e, a favore della parte civile, spese prenotate a debito).

[6] Art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione: è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

[7] ART. 171 DPR 115/02 (Effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico

[8] Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”

[9] Ricordiamo che il magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con decreto di pagamento delle spese a cui fanno riferimento gli specifici articoli del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[10] Art. 83 e 84 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[11] Circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U

[12] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844

[13] cfr = Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cass. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cass. Civ. VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17

[14] cfr = Cass. Civ. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cass. Civ. II Sez, Sentenza n. 14659/13

[15] cfr = Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013

[16] Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192

[17] Per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione: nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18

[18] cfr = Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07

[19] cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019

[20] In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente” parti da intendersi quelle che beneficiano della spesa a cui non è riconosciuta legittimazione all’impugnazione.

[21] In materia di pagamento delle spese di giustizia “il soggetto [ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ndr = Funzionario Delegato da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio] che esegue il pagamento.” nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.)..

Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010)

[22] Trova in materia la disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione.

[23] Art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[24] cfr= circolare Ministero Giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U

[25] Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026 

[26] DAG.25/07/2026.0153182.U

[27] Circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

[28] DAG.25/07/2026.0153182.U

[29] Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010). Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale per i capitoli di spesa relativi alle liquidazioni in oggetto è identificato, nelle persone dei Dirigenti di Corte e di Procura Generale, circolari n 6 dell’8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002.

[30] In materia di pagamento delle spese di giustizia “il soggetto [ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ndr = Funzionario Delegato da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio] che esegue il pagamento.” rif. nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U



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