Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 153

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.

5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonchè alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.



Relazione illustrativa
La disposizione, in continuità con l’art. 54 della l. fall., disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto nelle ripartizioni dell’attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.
Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalle ripartizioni anteriori. Se invece l’importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito, i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.
Il terzo comma rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l’estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli articoli 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la previsione, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.
I commi successivi disciplinano l’estensione del privilegio che spetta al credito anche alle spese necessarie per la sua gestione nell’ambito della procedura e a quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio. E quindi: per i crediti garantiti da ipoteca l’estensione della garanzia si estende anche alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca; per i crediti garantiti da pegno oppure dal privilegio spettante per le spese di conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.) la prelazione che assiste il credito si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell’individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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