Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 152

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobile
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.



Relazione illustrativa
La disposizione pone un’eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti assistiti da pegno o da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 del codice civile (crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purché si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa) e 2761 del codice civile (crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l’esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro).
Il creditore ammesso al passivo può infatti essere autorizzato dal giudice delegato a procedere egli stesso alla vendita dei beni su cui insiste il privilegio, se la liquidazione a cura del creditore appare più vantaggiosa; in alternativa, il giudice delegato, in conformità al disposto dell’art. 53 della l. fall., può autorizzare il curatore a riprendere il bene, pagando il creditore o a procedere lui stesso alla vendita. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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