Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 06/02/2026 Scarica PDF
Il controllo giudiziario sulla gestione societaria ex art. 2409 c.c.: la natura del rimedio e il rapporto con la crisi d’impresa
Paola Orlando, Dottoranda di ricerca in Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi presso l'Universitas MercatorumSommario: 1. Premessa. – 2. La funzione e l’ambito applicativo dell’art. 2409 c.c. – 3. La natura del procedimento e dei provvedimenti adottabili. – 4. La denuncia ex art. 2409 c.c. e le procedure concorsuali: interferenze e criteri di coordinamento. – 5. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Il procedimento di controllo giudiziario sulla gestione societaria previsto dall’art. 2409 c.c. rappresenta uno degli strumenti più incisivi approntati dall’ordinamento per reagire a fenomeni di mala gestio degli amministratori, laddove tali condotte si traducano in gravi irregolarità idonee ad arrecare pregiudizio alla società.
La peculiarità dell’istituto risiede nella sua vocazione eminentemente preventiva e ripristinatoria, che lo distingue tanto dagli strumenti di responsabilità quanto dai rimedi impugnatori in senso stretto.
La denuncia al tribunale non è infatti finalizzata a sanzionare comportamenti gestori passati, bensì a consentire un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria volto a ristabilire la regolarità dell’amministrazione, prima che le irregolarità producano effetti irreversibili sul patrimonio sociale.
Tale denuncia, infatti, costituisce un rimedio – per certi versi preventivo – contro la mala gestio degli amministratori volto a eliminare in tempi rapidi irregolarità conseguenti alla violazione, da parte degli amministratori medesimi, dei loro doveri.
La stessa, se ritenuta ammissibile e fondata, può comportare l’ispezione giudiziale della società e, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori (ed eventualmente anche dei sindaci) e la nomina di un amministratore giudiziario.
In tale prospettiva, l’art. 2409 c.c. si colloca in una posizione di equilibrio tra autonomia dell’organizzazione societaria e tutela dell’interesse generale alla corretta gestione dell’impresa, ponendosi come rimedio eccezionale, da applicare con particolare rigore, soprattutto in contesti caratterizzati da conflittualità endosocietaria o da situazioni di crisi dell’impresa.
2. La funzione e l’ambito applicativo dell’art. 2409 c.c.
La norma attribuisce a determinati soggetti qualificati – soci che rappresentino una determinata quota del capitale, organi di controllo e, in taluni casi, il pubblico ministero – il potere di attivare un controllo giudiziario qualora sussista un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri degli amministratori[1].
Destinatarie del controllo sono, in via principale, le società per azioni e, per effetto dei rinvii normativi e delle riforme intervenute, anche le società a responsabilità limitata. La disciplina è invece pacificamente inapplicabile alle società di persone, nelle quali prevale una diversa logica organizzativa.
Elemento centrale della fattispecie è la nozione di “gravi irregolarità”, che la giurisprudenza ha progressivamente circoscritto alle violazioni di norme di legge o statutarie idonee a compromettere il corretto funzionamento della società, escludendo tanto le mere irregolarità formali quanto le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, sottratte al sindacato giudiziario in ossequio al principio della business judgment rule (BJR).
Sul punto la giurisprudenza, con orientamento costante, ricorda che “Le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società.”(tra le tante, cfr. Tribunale di Catania, Decr. 21 gennaio 2025, n. 129; Cass. civ, Sez. I, Ord. 30 dicembre 2024, n. 35068; Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in materia di imprese, sent. 18 agosto 2023, n. 1476; Tribunale di Brescia, Sez. Spec. in materia di imprese, sent. 3 marzo 2022, n. 495), in applicazione del principio della BJR.
3. La natura del procedimento e dei provvedimenti adottabili.
Uno dei profili maggiormente dibattuti in dottrina e giurisprudenza concerne la qualificazione del procedimento ex art. 2409 c.c. e, in particolare, la natura dei provvedimenti che il tribunale può adottare all’esito dell’istruttoria[2].
L’orientamento oggi largamente prevalente riconduce il procedimento nell’alveo della giurisdizione volontaria, valorizzandone la funzione di amministrazione di interessi e la mancanza di un vero e proprio conflitto tra diritti soggettivi contrapposti.
I provvedimenti adottati dal tribunale – pur incidendo talvolta in modo significativo sulla sfera giuridica degli amministratori e dei sindaci – non hanno carattere decisorio né sono idonei a formare giudicato sostanziale[3].
Essi si configurano, piuttosto, come misure provvisorie e modificabili, funzionali al ripristino della regolare gestione societaria. Anche quando il tribunale disponga la revoca degli amministratori o la nomina di un amministratore giudiziario, l’intervento non assume natura sanzionatoria, ma resta strumentale alla tutela dell’interesse sociale[4].
In tale quadro, deve escludersi l’applicabilità diretta della disciplina dei procedimenti cautelari uniformi, mancando il requisito strutturale della strumentalità rispetto a un giudizio di merito. La “cautelarità” del rimedio va dunque intesa in senso lato e funzionale.
4. La denuncia ex art. 2409 c.c. e le procedure concorsuali: interferenze e criteri di coordinamento.
Particolarmente delicato è il rapporto tra il procedimento di controllo giudiziario e le procedure concorsuali o gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa.
La giurisprudenza ha chiarito che l’accesso a procedure quali il concordato preventivo o la composizione negoziata della crisi non determina, di per sé, l’inammissibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. Tuttavia, la pendenza di tali procedure impone al tribunale una valutazione improntata a particolare prudenza, al fine di evitare interferenze che possano compromettere il percorso di risanamento[5].
In questa prospettiva, il giudice è chiamato a verificare se l’intervento richiesto sia effettivamente funzionale alla tutela dell’interesse sociale o se, al contrario, rischi di sovrapporsi inutilmente ai presidi già attivati nell’ambito della procedura concorsuale. Ne emerge un approccio di tipo “funzionale”, che privilegia la coerenza sistematica tra diritto societario e diritto della crisi[6].
Diverso è il caso dell’apertura di procedure liquidatorie che determinino lo spossessamento dell’organo amministrativo: in tali ipotesi, il procedimento ex art. 2409 c.c. perde la propria ragion d’essere, venendo meno la possibilità stessa di incidere sulla gestione societaria[7].
5. Considerazioni conclusive
Dall’analisi della disciplina e degli orientamenti giurisprudenziali emerge come il procedimento ex art. 2409 c.c. costituisca un rimedio di carattere eccezionale, la cui applicazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti sostanziali e del contesto in cui esso si inserisce.
La natura di giurisdizione volontaria del procedimento, la funzione ripristinatoria dei provvedimenti adottabili e la centralità del requisito dell’attualità delle irregolarità delineano un istituto che mira a garantire la corretta amministrazione della società senza trasformarsi in uno strumento di ingerenza indebita nella gestione o di regolazione dei conflitti interni.
In particolare, il coordinamento con le procedure di crisi impone un approccio sistematico, capace di bilanciare l’esigenza di controllo con quella, non meno rilevante, di favorire il risanamento dell’impresa.
In questo equilibrio risiede, in definitiva, la cifra distintiva dell’art. 2409 c.c., quale strumento di tutela dell’interesse sociale orientato alla conservazione, e non alla paralisi, dell’attività d’impresa.
[1] L’art. 2409 c.c. prevede che, per proporre la denunzia, occorre che vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità. In relazione a tale presupposto sono stati elaborati i seguenti principi: a) le “gravi irregolarità”, il cui “fondato sospetto” giustifica il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c., devono essere “attuali”[1] e tali da potere “arrecare danno alla società”; b) non integrano gravi irregolarità né le mere irregolarità formali né le contestazioni che coinvolgono scelte di merito dell’organo amministrativo, come tali, per giurisprudenza pacifica, non censurabili; c) è onere del denunziante allegare in modo specifico e dimostrare la sussistenza del requisito dell’attualità del danno o del pericolo di danno degli atti di gestione oggetto di denunzia al Tribunale; d) il fondato sospetto necessario per attivare il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. può desumersi da mere prospettazioni di parte; e) sono inammissibili le allegazioni che, ancor prima che indimostrate, siano generiche.
[2] F. Cossu, “Alcune considerazioni sulla legittimazione passiva nel procedimento ex art. 2409 c.c.”, in Il nuovo diritto delle società, 2022: “Quello regolato dall’art. 2409 c.c. si presenta come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto a tutelare l’interesse generale della società attraverso disposizioni che si reputano essere opportune per il suo riassetto amministrativo e contabile e non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi. Ne consegue che, i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, non sono idonei al conseguimento dell’autorità del giudicato, poiché sono, così come previsto dall’art. 742 c.p.c., revocabili e modificabili in ogni tempo, il cui contenuto amministrativo è correlato all’interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società. Giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la denunzia di cui all’art. 2409 c.c. è ammessa nell’interesse della società e produce un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione. Tale procedimento comporta un’attività oggettivamente amministrativa, caratterizzata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, i quali, quand’anche incidenti su diritti di terzi come gli amministratori, cui è consentita la partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse legittimo, non hanno un carattere decisorio in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale tra i soci denunzianti ed i terzi, per cui non sono soggetti a ricorso per cassazione, tranne per la parte in cui rechino condanna alle spese, ancorché comportino la nomina di un ispettore o decidano questioni inerenti alla regolarità del procedimento. La strada per arrivare a tale conclusione è stata tortuosa atteso che, ancora oggi, non emerge una posizione unitaria in relazione alla definizione e al campo di applicazione dei giudici, designata con l’espressione “giurisdizione volontaria”, risultando al quanto complicato definire una linea di confine tra quest’ultima categoria e le altre. Secondo le tendenze interpretative ora prevalenti, la presenza d’interessi privati confliggenti non è caratteristica esclusiva dei procedimenti contenziosi, mentre, a differenza di questi ultimi, l’effetto d’incidere su alcuni diritti non costituisce l’oggetto della statuizione giurisdizionale, essendo solo eventuale e non operando in maniera definitiva. Il dibattito in ordine alla qualificazione del procedimento, di cui all’art. 2409 c.c., sembra essere stato determinato sostanzialmente dall’assicurare il diritto al contraddittorio e alla difesa ai controinteressati titolari di diritti soggettivi, che potrebbero essere gravati dai provvedimenti del giudice.”.
[3] D. Petta, “Sulla legittimazione ad agire nel procedimento ex art. 2409 c.c.”, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2022:“Il Tribunale di Napoli effettua una preliminare ricostruzione della disciplina di cui all’art. 2409 c.c., osservando, innanzitutto, che il “rimedio” regolato dalla richiamata disposizione normativa si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto, cioè, non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, bensì a tutelare l’interesse generale della società, mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile. Il procedimento ex art. 2409 c.c. si inserisce, invero, in un eterogeneo quadro normativo, all’interno del quale la “denunzia al tribunale” svolge una funzione residuale di garanzia e di ripristino della corretta amministrazione della società. Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente in giurisprudenza, che ravvisa nell’art. 2409 c.c. una funzione di tutela del generale interesse della società ad una corretta amministrazione nonché di situazioni soggettive riconducibili nella categoria dell’interesse legittimo: non essendovi, alla base del procedimento, una vicenda specificatamente contenziosa né una esigenza di tutela diretta di posizioni giuridiche soggettive determinate, i provvedimenti resi dal Tribunale, in subiecta materia, si esauriscono in misure latamente cautelari e provvisorie, che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non definiscono un conflitto tra parti contrapposte ovvero un contrasto intersoggettivo”.
[4] Sul punto la giurisprudenza: Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2007, n. 6805: “I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., ancorchè comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà, in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”; così anche: Cassazione civile, Sez. VI-1, Ord. 10 gennaio2023, n. 388:“I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d’appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.”. Tali principi sono stati richiamati anche da una recente sentenza di merito: Tribunale di Bari, n. 25168, del 22 aprile 2021, in Il Caso.it
[5] Sul tema si veda ampiamente M. Spadaro, “Il controllo giudiziario sulla gestione delle società ex art. 2409 c.c.: profili processuali”, in Le Società, 2020: Il Codice della crisi di impresa e, ancor prima, il Codice del terzo settore hanno ampliato l’ambito di operatività dell’art. 2409 c.c., ripristinandone (il primo) l’applicabilità alle società a responsabilità limitata. […] La suddetta impostazione, che ravvisa nell’art. 2409 c.c. la funzione di tutela del generale interesse della società ad una corretta amministrazione, segna anche le caratteristiche del relativo procedimento giurisdizionale. Secondo l’indirizzo assolutamente prevalente, infatti, la denunzia di cui all’ art. 2409 c.c. dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione, il quale comporta un’attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti i quali, se pure incidenti sui diritti di terzi non decidono in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale fra i soci denunzianti ed i terzi (Cass. Civ. 18 maggio 2017, n. 12581, in Pluris; Cass. Civ. 29 dicembre 2011, n. 30052, cit.; Cass. Civ. 17 maggio 2005, n. 10349, in Foro it., 2006, I, 824). Con riguardo alla posizione delle parti, autorevole dottrina ha puntualizzato che “mentre nella giurisdizione contenziosa è il contrasto tra posizioni soggettive a tenere la scena, nella giurisdizione volontaria è piuttosto il diritto oggettivo quello che viene in primo piano: giacché qui il provvedimento con cui il giudice realizza la funzione voluta dall’ordinamento può anche eventualmente incidere su posizioni di diritto soggettivo, ma non è precipuamente volto a decidere un contrasto intersoggettivo”. In giurisprudenza si è affermato che in tale procedimento non vi sono “parti” in senso tecnico, ma, piuttosto, “soggetti interessati” a prendervi parte (Trib. Milano 14 maggio 2012, in Foro it., 2013, 9, 1, 2660; Negli stessi termini, Cass. Civ. 29 dicembre 2011, n. 30052, cit.). Tali provvedimenti, dunque, non assumono mai carattere contenzioso, neppure quando contengono la revoca degli amministratori e/o dei sindaci (Cass. Civ. 26 febbraio 2002, n. 2776, cit.); essi si esauriscono in misure cautelari e provvisorie che non statuiscono su di un conflitto tra parti contrapposte, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale (Cass. Civ. 27 settembre 2018, n. 23199, in Quot. giur., 2018; Cass. Civ. 22 gennaio 2004, n. 10989, in questa Rivista, 2004, 1236). Quanto alla natura “cautelare” dei provvedimenti è stato chiarito che essa “è da intendere in senso lato, dovendosi escludere che i provvedimenti in parola presentino i tratti caratteristici dei provvedimenti disciplinati dagli artt. 669 bis ss. c.p.c. Sul punto, l’argomento letterale, che può trarsi dal terzo comma dell’art. 2409 c.c., è vinto dalla constatazione che al giudizio in parola difetta l’elemento caratteristico ed essenziale del giudizio cautelare, costituito dalla sua strumentalità ad un giudizio di cognizione. È infatti da escludere che il giudizio in parola sia strumentale a quello di responsabilità sociale, sia perché non postula un sia pur sommario accertamento dei profili soggettivi di responsabilità individuale degli amministratori o sindaci (la cui eventuale assenza, ad esempio per forza maggiore o caso fortuito, non escluderebbe la rilevanza delle gravi irregolarità oggettivamente riscontrate), e sia perché la successiva proposizione dell’azione di responsabilità sociale è meramente eventuale, e non condiziona la validità e l’efficacia dei provvedimenti cosiddetti cautelari già emessi. Ed è pure da escludere che la nomina di nuovi amministratori e sindaci, secondo la previsione del 5° comma dell’art. 2409 c.c., possa svolgere l’ufficio di supplenza dell’azione di cognizione” (Cass. Civ. 20 settembre 2002, n. 13776, in Pluris)”.
[6] Sul tema: G. Barbieri, G. Anzani, “Denunzia ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nella gestione di una società: riflessioni minime a proposito di alcune questioni dibattute”, in Il Caso, 2018; P. Benazzo, “Merito – Diritto societario e diritto della crisi d’impresa: un difficile innesto?”, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, novembre 2025; O. Cagnasso, “Denuncia al Tribunale di gravi irregolarità – Art. 2409 c.c. e società in crisi”, in Giurisprudenza Italiana, ottobre 2025.
[7] Tribunale Venezia, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 15 luglio 2021 (in OneLegale): “[…] non osta all’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c. su istanza del collegio sindacale la circostanza che una società sia ricorsa ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta; e ciò ancorchè essa sia già soggetta alla vigilanza del commissario e i fatti costituenti "gravi irregolarità" siano già stati rilevati dal medesimo commissario nella sua relazione e siano da lui stati ritenuti rilevanti ex art. 173 L. Fall.”.
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