Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.

2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.



Relazione illustrativa
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 156 l.fall. sulla liquidazione del patrimonio destinato incapiente secondo le regole della liquidazione della società e sull’azione di responsabilità proposta dal curatore in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società ed il patrimonio della società medesima. Il testo integrale della Relazione illustrativa